Bonus Formazione 4.0: corsi online, cumulo e contratti, i chiarimenti del MISE

Rosy D’Elia - Incentivi alle imprese

Bonus Formazione 4.0: i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico contenuti nella circolare del 3 dicembre 2018 affrontano diverse tematiche, dall'ammissibilità dei corsi online al cumulo con altri incentivi. Ecco tutte le novità.

Bonus Formazione 4.0: corsi online, cumulo e contratti, i chiarimenti del MISE

Bonus Formazione 4.0: il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 chiarisce alcuni punti per l’applicazione dell’agevolazione.

Dai corsi online, fino alla possibilità di cumulo e al termine per il deposito dei contratti, si tratta del primo documento che chiarisce alcuni dubbi frequenti sulle regole per accedere all’incentivo.

Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la formazione del personale dipendente sulle competenze che riguardano il settore delle tecnologie previste nel Piano nazionale industria 4.0. Si tratta di un incentivo sperimentale, introdotto dalla legge 205/2017 e riguarda gli importi investiti in formazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Il 3 dicembre il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare per rispondere ai quesiti ricevuti dai potenziali beneficiari. Il documento approfondisce gli aspetti che seguono:

  • termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
  • ammissibilità dei corsi online;
  • cumulabilità del credito d’imposta con altri incentivi;
  • ammissibilità di progetti unitari per i dipendenti di imprese diverse che appartengono allo stesso gruppo.
Bonus formazione 4.0: circolare n. 412088/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico
Articolo 1 commi 46-56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – Chiarimenti concerneti il “credito d’imposta formazione 4.0”.

Bonus Formazione 4.0 per i contratti collettivi aziendali o territoriali relativi al 2018

La circolare chiarisce che possono rientrare nel bonus formazione 4.0 esclusivamente le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta dell’anno 2018, a condizione che lo svolgimento delle relative attività formative sia espressamente disciplinato nei contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il documento, infatti, sottolinea che la formazione deve essere prevista in contratti sottoscritti, o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività, a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina.

La documentazione deve essere trasmessa tramite il servizio telematico disponibile sul sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Si può effettuare anche dopo lo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Bonus Formazione 4.0: corsi online ammissibili, ma con verifica

Anche i corsi di formazione in modalità e-learning, e quindi le attività formative online, possono dare diritto a un credito d’imposta del 40% sulle spese sostenute. Ma bisogna rispettare una serie di regole perché risultino ammissibili.

Bisogna, innanzitutto controllare la presenza alle attività del personale dipendente e mettere in atto strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività
formative.

I corsi devono essere interattivi e prevedere dei momenti di verifica che rispondano ai seguenti requisiti:

  • devono essere almeno quattro per ogni ora;
  • devono essere strutturati su quesiti a risposta multipla;
  • devono essere proposti a intervalli irregolari e non prevedibili dall’utente.

Anche al termine del corso i partecipanti devono affrontare e superare una prova di verifica rispondendo correttamente alla metà delle domande proposte.

Le regole per i corsi online sono dettagliate e stringenti. Il Ministero, infatti, ammette che potrebbero non corrispondere pienamente a quelle già adottate dalle imprese in relazione a corsi di formazione già svolti in modalità e-learning.

Per questo le indicazioni contenute nella circolare si applicano alle attività realizzate a partire dalla data di pubblicazione della circolare, mentre per quelle già svolte vigono gli obblighi documentali contenuti nell’articolo 6 del decreto attuativo.

Il Bonus Formazione 4.0 può essere cumulato con altri incentivi

Come si legge nella circolare, il credito d’imposta:

…è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli incentivi per il bonus formazione 4.0 possono essere cumulati senza limitazioni con altri aiuti di stato che riguardano ambiti diversi, ma anche con altri incentivi che hanno gli stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento comunitario.

In particolare il credito per le attività formative può essere cumulato anche con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente.
Le due agevolazioni hanno la stessa finalità e possono riguardare lo stesso progetto, ma hanno costi ammissibili diversi.

Se invece l’altro aiuto si applica ai costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento (50% di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).

Un’ultima precisazione in merito riguarda il personale per cui l’impresa beneficia già di altri aiuti per finalità diverse, come ad esempio, può essere l’assunzione di un lavoratore svantaggiato. In questo caso il beneficio va calcolato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall’aiuto all’assunzione.

Bonus Formazione 4.0: progetti unitari per dipendenti di imprese diverse appartenenti a un gruppo societario

Infine il Ministero prevede la possibilità che nell’ambito di gruppi societari possano esserci dei progetti unitari in cui partecipi personale dipendente che appartiene a imprese diverse in veste di discente, docente o tutor.

In questi casi vengono concesse delle semplificazioni per la documentazione richiesta: la relazione da presentare può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo con indicati gli obiettivi comuni ed è possibile usare un unico registro didattico dove, per ciascun partecipante, va indicata anche la società di appartenenza.

Alle singole società del gruppo, invece, rimane l’obbligo di rilasciare la dichiarazione che attesta l’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative.

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