La presentazione di ricorsi all'INAIL relativi all'ambito tariffario può avvenire esclusivamente online. Questo quanto previsto dal Collegato Lavoro entrato in vigore il 12 gennaio 2025
Ricorsi INAIL esclusivamente in modalità online: cosa cambia rispetto al passato?
Con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro, è stata modificata la disciplina in materia di ricorsi INAIL legati all’ambito tariffario.
A partire dal 12 gennaio infatti si applicano le novità relative alla modalità e ai termini di presentazione delle istanze.
Ricorsi tariffari INAIL: invio solo online
L’articolo 2 della legge n. 203/2024, il cosiddetto Collegato Lavoro, è intervenuto sul regolamento di presentazione dei ricorsi all’INAIL previsto dal D.P.R n. 314/2001.
Il provvedimento riguarda i ricorsi relativi all’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi e quelli in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.
In particolare, il comma 3 del Collegato Lavoro modifica l’articolo 4 del D.P.R in questione, intervenendo sulla modalità di presentazione dei ricorsi che, a partire dal 12 gennaio 2025, può essere presentata esclusivamente online.
In precedenza all’entrata in vigore della legge n. 203/2024 le modalità attraverso cui un datore di lavoro poteva presentare ricorso erano le seguenti:
- mediante consegna diretta;
- mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite PEC.
Le nuove norme stabiliscono invece una modalità unica di invio per i ricorsi, che devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti emessi dall’INAIL.
Rispetto al passato non cambia il termine di presentazione del ricorso, ma varia la decorrenza, in quanto, prima del 12 gennaio, i 30 giorni dovevano essere considerati dalla piena conoscenza degli atti impugnati.
Ricorsi INAIL: distinzioni in base alla materia tariffaria
L’articolo 2 del Collegato Lavoro stabilisce che i datori di lavoro che vogliano fare ricorso contro i provvedimenti emessi dall’INAIL, devono rivolgersi, in base alla competenza per territorio, ai seguenti organi:
- direzione generale;
- sede regionale di Aosta;
- direzione provinciale di Trento;
- direzione provinciale di Bolzano.
Le istanze che possono essere presentate agli organi di cui sopra, come previsto dal comma 1, articolo 2 della legge n. 203/2024, riguardano i ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi relativi a:
- classificazione delle lavorazioni;
- oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
- decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’articolo 49 della legge n. 88/1989.
Invece, per quanto riguarda i ricorsi relativi all’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, i datori di lavoro devono fare riferimento alla sede territoriale dell’INAIL.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ricorsi INAIL, come cambiano le modalità di invio