Il Quadro VE della dichiarazione IVA 2024 contiene l’indicazione delle operazioni attive e la determinazione del volume d’affari. Per la redazione si fa riferimento alle istruzioni per la compilazione dell’Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere inviato entro la scadenza del 30 aprile
Nel Quadro VE della dichiarazione IVA 2024 bisogna specificare le operazioni attive e la determinazione del volume d’affari.
Il quadro è composto da cinque sezioni, Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati, Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali, Totale imponibile e imposta e Altre operazioni e Volume d’affari.
I titolari di partita IVA tenuti all’adempimento devono compilare il modello IVA 2024 seguendo le apposite istruzioni per la compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate e inviarlo entro la scadenza del 30 aprile 2024.
Quadro VE dichiarazione IVA 2024: istruzioni per la compilazione
La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate da parte dei titolari di partita IVA obbligati all’adempimento entro la scadenza del 30 aprile 2024.
Il modello da compilare si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.
- Agenzia delle Entrate - Modello IVA 2024
- Scarica il Modello IVA 2024 relativo al periodo d’imposta 2023
I professionisti devono compilare la dichiarazione seguendo le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili alla stessa sezione del sito e tramite il link in basso.
Nel Quadro VE del modello vanno indicate le operazioni attive e la determinazione del volume d’affari. Il quadro è composto da 5 sezioni:
- Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati;
- Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali;
- Totale imponibile e imposta;
- Altre operazioni;
- Volume d’affari.
Il Quadro VE del modello IVA 2024 comprende, suddivise per aliquote, tutte le operazioni effettuate all’interno dello Stato, quelle intracomunitarie, le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell’Unione Europea e le operazioni non soggette per le quali è stata emessa la relativa fattura.
In caso di operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VE, il contribuente deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all’aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti.
Bisogna poi includere la differenza d’imposta (positiva o negativa) nel rigo VE25 fra le variazioni.
Alcuni importi, sia del quadro VE sia del quadro VF, potrebbero essere negativi a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell’anno d’imposta e saranno indicati con il segno “-”.
L’Appendice, alla voce “Agricoltura”, contiene un prospetto di sintesi per guidare le varie tipologie di produttori agricoli alla compilazione della dichiarazione IVA.
I contribuenti dispensati dagli adempimenti che hanno effettuato anche operazioni imponibili devono indicare le operazioni imponibili effettuate e le operazioni esenti, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2024 si avvalgono del regime forfettario devono tenere conto anche dell’imposta dovuta in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti e alle operazioni effettuate ai sensi del DL n. 83/2012, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.
Le operazioni indicate devono essere inserite nei righi corrispondenti alle aliquote applicate e, nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d’affari di anni precedenti, il relativo imponibile deve essere compreso nel rigo VE39.
La sezione 1 del Quadro VE del modello IVA 2024: conferimenti di prodotti agricoli e cessioni degli agricoltori esonerati
La prima sezione del Quadro VE, Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da parte di agricoltori esonerati, è riservata a due categorie di contribuenti:
- i produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi con l’applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione;
- gli agricoltori esonerati, ossia quelli che nell’anno precedente non hanno superato il limite di volume d’affari di 7.000 euro, che riscontrano, alla fine dell’anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A allegata al decreto IVA.
Per questi ultimi resta ferma per l’intero anno solare l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione alle cessioni di prodotti agricoli e delle aliquote loro proprie alle operazioni diverse.
Nella prima colonna si devono indicare gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d’imposta che risultano dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi, tenendo conto delle variazioni registrate per il periodo d’imposta.
Chi utilizza il registro delle fatture emesse deve rilevare da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota. Li deve poi riportare nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.
I produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, riguardo ai corrispettivi con IVA incorporata, possono avvalersi della non obbligatorietà dell’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente.
Lo stesso vale per l’annotazione dell’ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.
Per tali operazioni deve essere determinato l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA incorporata come illustrato in Appendice alla voce “Contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi”.
Gli imponibili determinati devono essere riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell’aliquota prestampata, arrotondati all’unità di euro.
Nei righi da VE1 a VE11, in corrispondenza dell’aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2022 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse e/o nel registro dei corrispettivi, tenendo conto delle variazioni registrate per lo stesso anno.
L’imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfetaria di compensazione.
La sezione 2 del Quadro VE del modello IVA 2024: operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali
La sezione 2 del Quadro VE, relativa a operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali, deve essere compilata dai:
- soggetti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
- produttori agricoli per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici effettuate nell’anno 2023 per le quali si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni.
Nella stessa sezione vanno indicate dalle imprese agricole miste le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e ittici di cui alla prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/72 e le eventuali prestazioni effettuate, diverse da quelle che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 34-bis.
Nella sezione in questione si devono inoltre indicare le operazioni sopra descritte, effettuate dagli agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3.
Le operazioni imponibili in questione sono quelle effettuate dal produttore agricolo nell’ambito della stessa impresa agricola. Tali operazioni hanno carattere di accessorietà rispetto all’attività di produzione agricola propriamente detta.
I contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (editori) devono indicare nel quadro VE l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.
Inoltre, nella sezione deve essere compresa la parte dei corrispettivi presa in considerazione come base imponibile per le cessioni di beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata limitata.
Per tali cessioni la base imponibile viene determinata applicando al corrispettivo la percentuale di detrazione utilizzata al momento dell’acquisto.
I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’IVA.
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE23, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.
I commercianti al minuto, per i quali l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall’acquirente, devono determinare l’ammontare complessivo delle operazioni al netto dell’IVA incorporata come illustrato in Appendice alla voce “Contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi”.
Per la determinazione degli imponibili, i righi da VE20 a VE23 vanno compilati come segue:
- nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d’imposta, per le quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2022 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse e/o nel registro dei corrispettivi, tenendo conto delle variazioni registrate per lo stesso anno;
- nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.
La sezione 3 del Quadro VE del modello IVA 2024: totale imponibile e imposta
La sezione 3 del Quadro VE del modello IVA 2024, con il totale imponibile e imposta, va compilata nel modo seguente.
Nel rigo VE24 va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.
Nel rigo VE25 nel vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni riportate ai righi da VE1 a VE12 e da VE20 a VE23. L’imposta indicata al rigo VE24 può essere diversa dal totale dell’imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.
L’eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:
- arrotondamenti d’imposta operati in fattura;
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione.
Inoltre nel rigo devono essere indicate le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell’anno 2023 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti.
Nel rigo deve essere anche compreso l’ammontare dell’IVA versata per la regolarizzazione del c.d. splafonamento.
Tale differenza va riportata al rigo VE25, indicando all’interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell’imposta risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario.
Il rigo VE26 va compilato indicando il totale dell’IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l’importo risultante al rigo VE24 dell’ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE25.
La sezione 4 altre operazioni e la sezione 5 volume d’affari del Quadro VE del modello IVA 2024
Nella sezione 4, Altre operazioni, del Quadro VE del modello IVA 2024 devono essere comprese tutte le operazioni diverse da quelle indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.
Nel rigo VE30 bisogna indicare, nel campo 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond. Per l’individuazione delle operazioni da indicare nel presente rigo si deve consultare l’Appendice alle voci “Esportazioni ed altre operazioni non imponibili”, “Operazioni intracomunitarie ed importazioni” e “Beni usati”.
L’importo di campo 1 deve essere ripartito nei seguenti campi:
- campo 2, l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell’anno, tra le quali sono ricomprese anche:
- le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea;
- campo 3, l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
- campo 4 l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
- campo 5 l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
Nel rigo VE31 deve essere indicato l’ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.
Il rigo VE32 deve indicare l’ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili. Inoltre, nel rigo devono essere comprese da parte degli intermediari con rappresentanza le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio per i servizi resi all’interno della UE.
Le operazioni indicate nel rigo VE32 non concorrono alla formazione del plafond.
Il rigo VE33 deve indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR n. 633/1972.
I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l’anno 2023, la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10 per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
L’effettuazione di operazioni esenti comporta la compilazione della sezione 3-A del quadro VF. Nell’ipotesi, invece, in cui le operazioni esenti indicate nel presente rigo siano svolte esclusivamente in via occasionale ovvero riguardino unicamente le operazioni di cui ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili, è richiesta esclusivamente la compilazione del rigo VF60.
Nel rigo VE34 va indicato il totale delle operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità, per le quali è stata emessa la relativa fattura.
Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari. Ai fini della corretta determinazione dell’imposta ammessa in detrazione occorre tenere presente è riconosciuta la detrazione con riferimento alle operazioni non soggette che se effettuate nel territorio dello Stato darebbero diritto alla detrazione.
Nel rigo VE35 deve essere indicato, nel campo 1, il totale delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge riportate distintamente nei seguenti campi:
- campo 2: cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero, per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta. Nel campo devono essere indicate anche le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Inoltre, vanno comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. Le cessioni dei predetti beni effettuate nei confronti di privati consumatori sono invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie e, pertanto, devono essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE;
- campo 3: cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché l’ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta;
- campo 4: prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta;
- campo 5: cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
- campo 6: cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
- campo 7: cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop e di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
- campo 8: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
- campo 9: operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario.
Nel rigo VE36 va indicato l’ammontare delle operazioni non soggette all’imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.
Il rigo VE37 va compilato indicando nel campo 1 l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi.
Si tratta delle operazioni:
- effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 6, quinto comma, DPR n. 633/1972;
- effettuate ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012 (regime dell’IVA per cassa). Tali operazioni devono essere distintamente evidenziate anche nel campo 2.
Le operazioni di cui al presente rigo e la relativa imposta non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE.
Il rigo VE38 deve indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti.
Al rigo VE39 va indicato l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per le quali nell’anno 2022 si è verificata l’esigibilità dell’imposta.
Tali operazioni vanno indicate anche, in corrispondenza dell’aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE12 e nei righi da VE20 a VE23, ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta nel corrente anno.
Il rigo VE40 va compilato indicando le operazioni non rientranti nel volume d’affari. Tale importo diminuisce il volume d’affari dell’anno.
Anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell’ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d’antiquariato, ecc. non concorrono alla formazione del volume d’affari.
Infine nella sezione 5 del Quadro VE, volume d’affari, bisogna compilare il rigo VE50. Qui bisogna indicare il volume d’affari determinato sommando gli importi indicati ai righi VE24, colonna 1, righi da VE30 a VE38 e sottraendo l’importo indicato ai righi VE39 e VE40.
Sono queste, dunque, le istruzioni per compilazione del quadro VE del dichiarazione IVA 2024. I titolari di partita IVA tenuti all’adempimento devono inviare il modello all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del prossimo 30 aprile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quadro VE dichiarazione IVA 2024: istruzioni per la compilazione