Processo tributario: litisconsorzio sempre necessario tra i soci di società di persone e società. Ambedue devono essere parti del procedimento, pena la nullità assoluta del procedimento. A stabilirlo è l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 41265/2021.
Nel caso di accertamento nei confronti di una società di persone, il principio di unitarietà dell’accertamento comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci, o dalla società, riguarda sia questa che i primi.
Tutti infatti devono essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi. La violazione del litisconsorzio necessario comporta la nullità assoluta del processo tributario, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Queste le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 41265 del 22 dicembre 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza n. 41265/2021
- Processo tributario. Litisconsorzio sempre necessario tra i soci della SAS e la società
La decisione – La controversia ha origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA che l’Agenzia delle entrate aveva notificato ad una società in accomandita semplice.
Una socia impugnava l’atto davanti alla CTP, che lo accoglieva ritenendo illegittima l’imputazione reddituale computata con riferimento all’intero periodo di imposta.
L’Ufficio proponeva appello avverso tale pronuncia e la CTR lo accoglieva, sul presupposto della carenza di legittimità attiva in capo all’appellata, la quale rivestiva la qualità di socia della società.
Da qui i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, che esplicava i suoi effetti sul gravame proposto dal socio in relazione ai redditi di partecipazione che andavano confermati nella loro entità, derivando dal maggior reddito accertato in capo alla società.
La contribuente ha impugnato dinanzi alla Cassazione la decisione d’appello lamentando violazione e falsa applicazione dell’art 40 del DPR 600/1973 e dell’art. 5 del DPR 917/1986, sostenendo che il socio di una società di persone è sempre dotato della legittimazione attiva per sollevare questioni di natura personale.
È pertanto irrilevante l’impugnazione dell’avviso da parte della società sicché sarebbe illegittima l’affermazione della cristallizzazione del reddito nei confronti del socio.
I giudici di Piazza Cavour hanno preliminarmente rilevato la nullità dell’intero procedimento per difetto di integrità del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi.
In altre parole ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società.
Nel caso de qua, in primo grado il ricorso risulta proposto solo dalla società di persone e dal socio accomandatario.
Pertanto occorreva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
L’obbligatorietà del litisconsorzio necessario è tale per cui:
“se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione... altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.; se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”.
Sulla base di tale principio il Collegio di legittimità, dopo aver rilevato la violazione del litisconsorzio necessario, ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro.
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