Società semplice cancellata dal Registro delle imprese: nonostante ritenuta in vita dall'Amministrazione finanziaria, è legittimo l'avviso di accertamento notificato nei confronti del socio della società dal momento che la cancellazione determina una presunzione che è possibile superare solo con la prova che la società ha continuato comunque ad operare.
Nel caso di società semplice cancellata dal Registro delle imprese, sebbene ritenuta ancora in vita dalla stessa amministrazione finanziaria, è legittimo l’avviso di accertamento della società notificato nei confronti del socio perché la cancellazione, avendo efficacia di pubblicità dichiarativa, determina una presunzione superabile solo con la prova che la società semplice ha continuato ad operare nonostante l’avvenuta cancellazione.
Sono queste le precisazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 7793 del 14 aprile 2020.
- Corte di Cassazione - Sentenza numero 7793 del 14 aprile 2020
- Legittimo l’accertamento notificato al socio della società semplice cancellata dal Registro delle imprese.
La decisione – La controversia nasce a seguito del ricorso proposto dal socio unico di una società semplice, cancellata dal registro delle imprese, avverso un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto i costi dichiarati dalla società.
Il ricorso è stato respinto dalla CTP, mentre la CTR ha ribaltato il giudizio perché, secondo il giudice di appello, poiché l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto ancora in vita la società, non era legittimata ad agire nei confronti del socio per i debiti della società medesima.
Il ricorso in Cassazione - Avverso la decisione di secondo grado l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio non potesse notificare l’atto impositivo al socio nonostante la società di persone risulti cancellata dal registro delle imprese in data antecedente alla emissione e notifica dell’atto impositivo.
Il collegio di legittimità ha ritenuto fondato il motivo e cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Partendo dall’assunto, non contestato, per cui la società era stata cancellata in epoca antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento, i giudici di Piazza Cavour si sono espressi in merito agli effetti della cancellazione dal registro delle imprese della società di persone, affermando che la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti.
Il momento di estinzione della società di persone secondo la Corte di Cassazione
Sul tema il Collegio ha ribadito il principio per cui “l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di cancellazione di una società di persone, avendo valore di pubblicità dichiarativa e non costitutiva, determina una presunzione di estinzione della società di persone, presunzione superabile con la prova che la società, pur dopo la cancellazione, ha continuato ad operare”.
Nel caso di specie i giudici di merito non hanno dato corretta applicazione al suddetto principio, avendo affermato la persistente esistenza della società di persone dopo la sua cancellazione, poiché in tali termini si era espressa l’Agenzia delle Entrate, anziché verificare la sussistenza dagli atti in causa di elementi idonei a provare che la società semplice aveva continuato ad operare nonostante l’avvenuta cancellazione.
Oltretutto, i soci di una società di persone:
“sono solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni, anche tributarie, contratte dalla società (art. 2267), per cui possono essere legittimamente destinatari degli avvisi di accertamento relativi a debiti tributari della società stessa”.
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