Pagamenti con POS: dal 2026 invio dei dati tramite il Sistema d’interscambio

Giuseppe Guarasci - Dichiarazioni e adempimenti

Dal prossimo anno arrivano nuove modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi ai POS. I prestatori di servizi di pagamento dovranno utilizzare il Sistema di Interscambio (SID)

Pagamenti con POS: dal 2026 invio dei dati tramite il Sistema d'interscambio

Dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuove istruzioni per la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti con POS.

A partire dal 2026 gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico sono tenuti ad utilizzare il SID, Sistema di Interscambio.

Quali sono i dati da indicare e i termini da rispettare?

Pagamenti con POS: dal 2026 invio dei dati tramite il Sistema d’interscambio

Con il provvedimento n. 142285/2025, pubblicato il 21 marzo, l’Agenzia delle Entrate fornisce le nuove indicazioni per la comunicazione dei dati in merito ai pagamenti elettronici.

Si tratta dell’adempimento a cui sono tenuti gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, i POS.

Come previsto dal decreto fiscale 2020 (il Dlgs n. 124/2019), infatti, gli operatori che mettono a disposizione i POS agli esercenti di attività d’impresa, arte o professione devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti forniti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti.

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia va a sostituire il precedente, quello del 30 giugno 2022, con il quale si prevede tra l’altro la possibilità di invio dei dati tramite PagoPA.

Nello specifico, gli operatori sono tenuti a trasmettere, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Agenzia, le seguenti informazioni:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
  • il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
  • l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
  • l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
  • la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);
  • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
  • la data contabile delle transazioni elettroniche;
  • l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
  • il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

Ebbene, si legge nel provvedimento, i soggetti obbligati devono trasmettere le informazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche fornite.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 21 marzo 2025
Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni da trasmettere relative ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e all’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti

Quali sono i termini per l’invio della comunicazione?

Nel documento, l’Agenzia delle Entrate fissa anche la tabella di marcia da seguire per la trasmissione dei dati che riguardano i pagamenti con POS.

La comunicazione deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

Come specificato dall’AdE, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.

Secondo la nuova procedura, la trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, che viene comunicato tramite una ricevuta.

All’interno sono riportate le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, così come dei controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.

Se invece nella ricevuta viene segnalato uno scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati devono inviare i dati relativi alle transazioni che non risultano acquisiti entro 5 giorni lavorativi.

Inoltre viene introdotta la cosiddetta “fotografia di consistenza”. L’agenzia, infatti, ogni anno fornirà a ciascun soggetto obbligato una panoramica dei dati ricevuti con l’obiettivo di verificare il corretto adempimento.

In caso di discrepanze riscontrate, il soggetto obbligato dovrà correggere, eventualmente integrandoli, i dati già trasmessi con specifiche comunicazioni di correzione secondo i termini e le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate e disponibili di seguito.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 21 marzo 2025 - Allegato 1
Modalità di compilazione
Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 21 marzo 2025 - Allegato 2
Specifiche tecniche comunicazione
Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 21 marzo 2025 - Allegato 3
Specifiche tecniche diagnostici e ricevute
Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 21 marzo 2025 - Allegato 4
Fotografia di consistenza

Le novità, come detto, si applicano dal 1° gennaio 2026.

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