Dal prossimo anno arrivano nuove modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi ai POS. I prestatori di servizi di pagamento dovranno utilizzare il Sistema di Interscambio (SID)

Dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuove istruzioni per la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti con POS.
A partire dal 2026 gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico sono tenuti ad utilizzare il SID, Sistema di Interscambio.
Quali sono i dati da indicare e i termini da rispettare?
Pagamenti con POS: dal 2026 invio dei dati tramite il Sistema d’interscambio
Con il provvedimento n. 142285/2025, pubblicato il 21 marzo, l’Agenzia delle Entrate fornisce le nuove indicazioni per la comunicazione dei dati in merito ai pagamenti elettronici.
Si tratta dell’adempimento a cui sono tenuti gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, i POS.
Come previsto dal decreto fiscale 2020 (il Dlgs n. 124/2019), infatti, gli operatori che mettono a disposizione i POS agli esercenti di attività d’impresa, arte o professione devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti forniti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti.
Il nuovo provvedimento dell’Agenzia va a sostituire il precedente, quello del 30 giugno 2022, con il quale si prevede tra l’altro la possibilità di invio dei dati tramite PagoPA.
Nello specifico, gli operatori sono tenuti a trasmettere, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Agenzia, le seguenti informazioni:
- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
- il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
- l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
- l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data contabile delle transazioni elettroniche;
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
Ebbene, si legge nel provvedimento, i soggetti obbligati devono trasmettere le informazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche fornite.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 21 marzo 2025
- Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni da trasmettere relative ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e all’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti
Quali sono i termini per l’invio della comunicazione?
Nel documento, l’Agenzia delle Entrate fissa anche la tabella di marcia da seguire per la trasmissione dei dati che riguardano i pagamenti con POS.
La comunicazione deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.
Come specificato dall’AdE, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
Secondo la nuova procedura, la trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, che viene comunicato tramite una ricevuta.
All’interno sono riportate le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, così come dei controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.
Se invece nella ricevuta viene segnalato uno scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati devono inviare i dati relativi alle transazioni che non risultano acquisiti entro 5 giorni lavorativi.
Inoltre viene introdotta la cosiddetta “fotografia di consistenza”. L’agenzia, infatti, ogni anno fornirà a ciascun soggetto obbligato una panoramica dei dati ricevuti con l’obiettivo di verificare il corretto adempimento.
In caso di discrepanze riscontrate, il soggetto obbligato dovrà correggere, eventualmente integrandoli, i dati già trasmessi con specifiche comunicazioni di correzione secondo i termini e le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate e disponibili di seguito.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 21 marzo 2025 - Allegato 2
- Specifiche tecniche comunicazione
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 21 marzo 2025 - Allegato 3
- Specifiche tecniche diagnostici e ricevute
Le novità, come detto, si applicano dal 1° gennaio 2026.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pagamenti con POS: dal 2026 invio dei dati tramite il Sistema d’interscambio