Pagamenti con POS: dati all’Agenzia delle Entrate tramite PagoPA

Alessio Mauro - Dichiarazioni e adempimenti

Pagamenti con POS: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sull'invio dei dati tramite PagoPA nel provvedimento numero 253155 del 30 giugno 2022. Oltre al pacchetto di informazioni da trasmettere, definite anche le modalità da seguire e i tempi da rispettare.

Pagamenti con POS: dati all'Agenzia delle Entrate tramite PagoPA

Pagamenti con POS: arrivano all’Agenzia delle Entrate tramite PagoPA i dati identificativi degli strumenti messi a disposizione degli esercenti ma anche l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con ogni singolo terminale.

Le istruzioni che gli operatori finanziari devono seguire sono state definite con il provvedimento numero 253155 del 30 giugno 2022.

Dalle informazioni da trasmettere ai tempi da rispettare si fa luce su quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Pagamenti con POS: quali dati vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite PagoPA?

L’adempimento comunicativo riguarda i prestatori di servizi di pagamento che, tramite un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione
dei pagamenti elettronici
effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi.

I dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

  • codice fiscale e, se disponibile, partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
  • codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
  • codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
  • identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
  • tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
  • data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
  • data contabile delle operazioni;
  • importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
  • numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

Nel provvedimento numero 253155 del 30 giugno 2022 si legge:

“I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni di cui al punto 2.1 (appena menzionate)”.

Pagamenti con POS: le istruzioni sulla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate tramite PagoPA

L’Agenzia delle Entrate con il documento fissa anche la tabella di marcia da seguire per la trasmissione dei dati che riguardano i pagamenti con POS.

L’invio deve essere effettuato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione”.

Specifiche e modalità telematiche sono definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.

A sua volta il sistema deve mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati ricevuti dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui sono state ricevute le informazioni oggetto dell’adempimento.

Come si legge nel provvedimento del 30 giugno, i primi invii di dati relativi ai pagamenti con POS seguono una particolare tabella di marcia.

La scadenza per la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è fissata al 5 settembre 2022.

I prestatori di servizi di pagamento hanno, invece, tempo fino al 31 ottobre 2022 per trasmettere tramite PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 253155 del 30 giugno 2022
Disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle modalità e delle informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.

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