In caso di evasione di IVA e ritenute, la dematerializzazione del pagamento non permette di applicare la regola generale del luogo di consumazione del reato per l'individuazione del giudice competente. Si dovrà fare riferimento al criterio residuale del luogo dell'accertamento del reato. Lo ha precisato la Corte di Cassazione
Nel caso di reati di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il reato è accertato.
Infatti, la dematerializzazione del pagamento non consente in alcun modo di individuare un unico luogo in cui l’obbligo penalmente sanzionato va telematicamente adempiuto, con conseguente impossibilità di applicare la regola generale del luogo di consumazione del reato ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio.
Di qui la necessità di fare ricorso al criterio residuale del luogo dell’accertamento del reato.
Questo il contenuto della Sentenza della sezione penale della Corte di Cassazione n. 23928 del 17 giugno 2024.
Omesso versamento imposte: per la competenza territoriale conta il luogo di accertamento del reato
Nella controversia in commento la Corte d’Appello confermava la decisione con cui l’indagato era stato condannato alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, perché ritenuto colpevole di due episodi dei reati di omesso versamento di IVA e ritenute previsti, rispettivamente, agli articoli 10-bis e 10-ter del Dlgs n. 74 del 2000.
Il reo ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello eccependo l’incompetenza territoriale del giudice ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 del Codice di Procedura Penale e 18, comma 1, del Dlgs n. 74/2000.
Il ricorrente ha rilevato, in particolare, che nel caso di specie si sarebbe dovuta applicare la regola generale prevista per i reati tributari, secondo cui la competenza per territorio va individuata ai sensi dell’articolo 8 c.p.p., ossia nel luogo in cui “il reato è stato consumato” e, solo in, via subordinata, nel luogo di accertamento del reato medesimo.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso ritenendo, in linea con la sentenza d’appello, che il processo fosse stato correttamente instaurato presso l’Autorità giudiziaria competente rispetto “al luogo di accertamento” dei reati contestati.
Quando è necessario ricorrere al criterio residuale del luogo dell’accertamento?
A riguardo la Corte di Cassazione ha richiamato e ribadito il principio per cui, in tema di delitto di omesso versamento dell’IVA (e di omesso versamento delle ritenute), ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell’art. 8 c.p.p.
Ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l’obbligazione tributaria, ossia il pagamento del tributo, può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato, previsto dall’art. 18 comma 1 del Dlgs n. 74/2000, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 c.p.p..
I titolari di partita IVA, infatti, pagando le imposte unicamente a mezzo del modello F24 telematico, direttamente, attraverso qualsiasi sportello delle aziende di credito abilitate, oppure attraverso gli intermediari abilitati.
Pertanto, la dematerializzazione del pagamento non consente in alcun modo di individuare un unico luogo in cui l’obbligo penalmente sanzionato va (telematicamente) adempiuto, con conseguente impossibilità di applicare la regola di cui all’art 8 comma 1 c.p.p. ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente.
Di qui la necessità di fare ricorso al criterio residuale del luogo dell’accertamento del reato. Da qui il rigetto del ricorso e la conferma della condanna.
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