IVA trasporto beni importati, i chiarimenti delle Entrate sui casi di applicazione dell'esenzione dall'imposta. La risposta all'interpello numero 514 del 14 ottobre 2022 spiega che il servizio deve essere reso nei confronti di specifici soggetti tra i quali rientra il destinatario finale della merce.
IVA trasporto beni importati, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui casi in cui si applica l’esenzione dall’imposta.
Le condizioni che devono essere soddisfatte sono riepilogate nella risposta all’interpello numero 514 del 14 ottobre 2022.
La non applicabilità è prevista quando il soggetto è un operatore economico autorizzato A.E.O. Le merci sono infatti già state assoggettate all’IVA all’atto dello sdoganamento.
Se il servizio di trasporto è reso direttamente al destinatario finale della merce si applica l’esenzione IVA.
IVA trasporto beni importati, quale aliquota si applica? I casi di esenzione
Quale aliquota IVA si applica al trasporto dei beni importati? I chiarimenti in materia sono forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 514 del 14 ottobre 2022.
Il documento di prassi richiama la recente normativa che regolamenta l’imposta e i casi di esenzione previsti.
Lo spunto per le delucidazioni nasce da caso concreto presentato dall’istante, una società che si occupa di servizi di carico e scarico merci.
Il soggetto chiede lumi sulla corretta tassazione da applicare nei casi in cui un cliente richieda di inviare merce fuori dall’Italia e la società affidi a terzi l’operazione.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in questione è prevista l’esenzione dall’imposta. Nel documento di prassi viene richiamata la normativa aggiornata che disciplina l’imposta sul valore aggiunto e vengono riepilogate le condizioni che permettono di beneficiare dell’esenzione.
Il punto di riferimento è l’articolo 9 del Decreto IVA, che al primo comma prevede la non imponibilità per determinati servizi internazionali tra i quali rientrano anche:
“i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69”
Sull’esenzione è intervenuto l’art.146, paragrafo 1, lettera e) della Direttiva 2006/112/CE. Sull’ambito applicativo del provvedimento è intervenuta invece la sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16, la Corte di Giustizia UE, chiarendo quanto di seguito riportato:
“deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi... relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni.”
Il Decreto fiscale 2022 è poi intervenuto sull’articolo 9 del Decreto IVA per recepire le indicazioni dei giudici comunitari.
IVA trasporto beni importati, esenzione per i servizi nei confronti di alcuni soggetti
L’articolo 5-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha riformulato l’articolo 9 del Decreto IVA, inserendo un terzo comma che recita quanto segue:
“Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolar del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma.”
A partire dal 1° gennaio 2022 è stato circoscritto l’ambito applicativo dell’esenzione escludendo i servizi che non sono resi nei confronti di determinati soggetti.
Per beneficiare dell’esenzione, tali servizi devono essere resi direttamente a:
- esportatore;
- titolare del regime del transito;
- importatore;
- destinatario dei beni;
- prestatore dei servizi di cui al n. 4) dell’articolo 9, primo comma, tra cui sono ricompresi, tra l’altro, i "servizi di spedizione" relativi ai trasporti internazionali di beni e "i servizi relativi alle operazioni doganali".
Come chiarito dalla circolare 5 del 2022, i servizi devono contribuire all’operazione di importazione o esportazione di beni ed essere realizzati direttamente in favore dei soggetti sopra elencati.
Nel caso in questione si può quindi applicare l’esenzione IVA in quanto i corrispettivi della merce sono già stati assoggettati a IVA all’atto dello sdoganamento.
Tali servizi sono inoltre resi nei confronti del destinatario finale della merce, ovvero uno dei soggetti che permette l’esenzione dall’imposta.
Centrale nel caso in questione è il ruolo di A.E.O. assunto dalla società istante, dal momento che tale ruolo permette all’impresa di operare in qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario della merce.
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