IVA in dogana, diritto alla detrazione da esercitare entro l'anno della liquidazione periodica. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto numero 13 del 29 settembre 2021. Il destinatario effettivo della merce importata, ovvero il soggetto passivo d'imposta, è l'unico che può esercitare il diritto.
IVA in dogana, il diritto alla detrazione per il soggetto passivo deve essere esercitato entro l’anno della liquidazione periodica.
Lo chiarisce il principio di diritto numero 13 del 29 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
L’IVA assolta in dogana può essere portata in detrazione dopo la registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti.
L’unico soggetto che ha diritto alla detrazione è il destinatario effettivo della merce importata.
IVA in dogana, detrazione per il soggetto passivo entro l’anno della liquidazione periodica
L’IVA assolta in dogana può essere portata in detrazione dal soggetto passivo entro il termine dell’anno della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 13 del 29 settembre 2021.
- Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 13 del 29 settembre 2021
- Importazione - Detrazione IVA assolta in dogana.
Il diritto alla detrazione può essere esercitato esclusivamente dal destinatario effettivo della merce che viene importata.
Preventivamente si deve provvedere alla registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto IVA.
Deve inoltre essere rispettato quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, dello stesso decreto.
Tale disposizione stabilisce che:
“Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
IVA in dogana, stesse regole per le fatture di acquisto per la detrazione
Un ulteriore aspetto su cui si esprime il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riguarda gli obblighi di registro e di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che valgono le stesse regole previste per le fatture di acquisto.
A riguardo, viene richiamata la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018.
Tale documento di prassi chiarisce che il dies a quo, ovvero il giorno dal quale decorre il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione, è quello in cui vengono verificate le due seguenti condizioni per il cessionario o committente:
- sostanziale, ossia l’avvenuta esigibilità dell’imposta;
- formale, ossia il possesso di una valida fattura o di una bolletta doganale.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate spiega quanto segue:
“In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato articolo 25 - in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.”
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