IVA importazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sui beni provenienti dal Regno Unito non è influenzato dal momento del passaggio di proprietà, nel caso di contratto di consignment stock. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 509 del 26 luglio 2021: deve esserci un nesso diretto ed immediato tra l'importazione e l'attività di impresa.
IVA importazioni, l’operatore italiano ha diritto alla detrazione l’imposta pagata sui beni che provengono dal Regno Unito, nel caso di un contratto di consignment stock, anche se non si verifica un passaggio di proprietà.
A confermarlo è la risposta all’interpello numero 509 del 26 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, che si inserisce sulla linea tracciata dalla risoluzione numero 346 del 2008.
L’annotazione della dichiarazione doganale deve essere precedentemente iscritta nel registro IVA acquisti.
I chiarimenti si esprimono sui dubbi dell’istante, legati principalmente al trattamento fiscale della particolare forma di contratto e agli effetti della Brexit.
IVA importazioni: le detrazioni con contratto di consignment stock
Il trattamento fiscale dell’IVA sulle importazioni è l’oggetto dei chiarimenti della risposta all’interpello numero 509 del 26 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 509 del 26 luglio 2021
- IVA in importazione e contratto di consignment stock.
Con il documento di prassi l’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’operatore italiano ha diritto a portare in detrazione l’IVA pagata sui beni provenienti dal Regno Unito anche se non si verifica un passaggio di proprietà.
I chiarimenti nascono dal quesito dell’istante, che chiede lumi sul corretto trattamento fiscale dell’imposta nel caso di un contratto di consignment stock e dopo gli effetti della Brexit.
Tale tipologia negoziale prevede il trasferimento dei beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente.
Il soggetto può effettuare prelievi in ogni momento e al momento del prelievo si verifica l’effettivo passaggio di proprietà.
La società, nell’auspicio del mantenimento delle semplificazioni nell’ambito di consignment stock e call-off stock per i trasferimenti di beni tra paesi UE, richiama i chiarimenti della sentenza 7016 del 2001 della Cassazione.
Tale sentenza chiarisce che:
“tutti i soggetti cui compete la qualità di debitori dell’Iva in relazione a operazioni d’importazione hanno, in astratto, il diritto di detrazione del tributo pagato, purché ricorrano le ulteriori condizioni per la nascita di tale diritto, e principalmente l’impiego del bene importato per l’esercizio dell’impresa e per il compimento di operazioni soggette ad Iva, ovvero, secondo l’espressione corrente nella prassi italiana, l’inerenza all’esercizio dell’impresa.”
L’istante richiama inoltre la risoluzione numero 346 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate che precisa inoltre quanto segue:
“per i beni importati [...] l’IVA deve essere accertata, liquidata e riscossa in dogana all’atto della loro introduzione nel territorio nazionale”.
In linea con quanto previsto dalle direttive comunitarie la proprietà dei beni non è condizione necessaria per ottenere la detrazione dell’IVA pagata.
Deve invece verificarsi “un nesso immediato e diretto con l’oggetto dell’attività d’impresa, ossia siano ad essa inerenti”.
IVA importazioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni e sul quadro normativo
Prima di fornire chiarimenti specifici sul quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare gli articoli 67 e 19 del decreto IVA.
Viene inoltre richiamata la Corte di giustizia UE che mette in evidenza che secondo il testo unico della legge doganale ogni operazione deve essere proceduta da una dichiarazione in dogana che può essere fatta dai soggetti che presentano la merce in dogana.
L’importazione viene finalizzata con l’accettazione della dichiarazione dell’importazione da parte dell’autorità doganale, che riscuote anche l’imposta corrispondente.
Il documento diviene dunque una dichiarazione doganale che certifica il pagamento dei diritti dovuti e degli adempimenti previsti dalla legge.
Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta doganale, lo stesso è previsto per i proprietari della merce e per i soggetti per conto dei quali i beni vengono importati o esportati.
L’articolo 77 del Regolamento Ue n. 952/2013 precisa che:
“il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana”.
Secondo quanto previsto dall’articolo 201 della direttiva Ue 2006/112/CE:
“All’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione”.
Non ci sono dunque riferimenti all’importatore o al proprietario della merce ma al dichiarante in dogana.
IVA importazioni: i chiarimenti relativi al caso in esame
In merito alla specifica richiesta sul diritto alla detrazione IVA, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che tale diritto sorge in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del decreto IVA.
La spesa deve inoltre essere connessa in via diretta e immediata con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia, causa C-132/16.
Per poter fruire della detrazione il soggetto che paga l’IVA in dogana deve essere lo stesso che utilizza i beni importati nell’esercizio della propria attività.
Tale elemento, infatti, verifica il nesso diretto ed immediato richiesto, tra operazioni attive e passive.
Come anticipato, nel caso di consignment stock il trasferimento della proprietà avviene al momento del prelievo della merce, che viene pagata contestualmente.
La differenza temporale tra il momento dell’importazione e il trasferimento della proprietà non influenza l’esigibilità dell’imposta.
In altre parole, l’IVA è comunque accertata, liquidata e riscossa in dogana al momento dell’immissione in libera pratica, anche se l’acquirente italiano non è proprietario della merce.
Il cessionario italiano può quindi immediatamente detrarre l’imposta assolta in dogana, a patto che sia presente il nesso indicato e che la dichiarazione doganale venga annotata sul registro degli acquisti.
Restano dunque valide le istruzioni della risoluzione numero 346 del 2008.
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