IVA e-commerce: chiarimenti, istruzioni e modalità operative delle vendite a distanza di beni di valore trascurabile fino a 150 euro. A spiegarle è l'Agenzia delle Dogane in diversi documenti di prassi del 30 giugno 2021: scadenze ed adempimenti relative a beni di provenienza di paesi terzi.
IVA e-commerce, i chiarimenti e le modalità operative per le vendite a distanza di beni di valore trascurabile sono state fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A delineare le istruzioni da seguire per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, di provenienza di un paese terzo, è la circolare numero 26 del 30 giugno 2021.
Come sottolinea l’Agenzia delle Dogane, l’IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell’Unione europea da un paese terzo.
Per alcuni beni, tuttavia, è possibile utilizzare una procedura semplificata, attraverso l’uso della dichiarazione H7.
E-commerce, le istruzioni delle Dogane per le vendite di valore trascurabile
L’e-commerce è al centro dei documenti di prassi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che forniscono chiarimenti e modalità operative per le spedizioni di beni importati da paesi terzi.
Oggetto della circolare numero 26 del 30 giugno 2021 e delle determinazioni n. 219776/RU e 219778/RU sono i beni che possono beneficiare del regime speciale previsto dal decreto IVA.
- Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Circolare numero 26 del 30 giugno 2021
- Commercio elettronico - pacchetto IVA - vendite a distanza - importazione di spedizioni di valore trascurabile.
Nello specifico, come prevede l’articolo 70.1, possono usufruire delle modalità semplificate le spedizioni che riguardano beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Per la vendita a distanza di tali beni, considerati di valore trascurabile, si può utilizzare la modalità dichiarativa semplificata “Super Reduced Data Set”, ovvero la dichiarazione H7.
Per quanto riguarda l’IVA che si riferisce alle importazioni in questione, due sono le modalità di assolvimento dell’imposta, in alternativa al meccanismo ordinario:
- il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop-Ioss);
- il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’IVA all’importazione.
Il Dlgs n. 83/2021 introduce, a partire dallo scorso 1° luglio, modifiche all’interno del decreto IVA, introducendo:
- l’articolo 70.1, “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione”;
- l’articolo 74-sexies.1, “Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi” Import One Stop Shop-Ioss.
Per le vendite di beni di valore non superiore a 150 euro o con natura non commerciale, effettuate tra privati, si può utilizzare un set ridotto di dati, il tracciato H7.
IVA e-commerce, le istruzioni per l’utilizzo della dichiarazione H7
Con la diffusione del commercio elettronico e per assicurare una concorrenza leale tra imprese, le organizzazioni internazionali WTO e WCO hanno condotto diversi studi per regolamentare il settore, anche per evitare perdite di entrate pubbliche.
Per quanto riguarda le vendite dei beni indicati, è stata prevista la possibilità di richiedere meno dati a chi presenta la dichiarazione doganale.
Per semplificare la dichiarazione è stato introdotto il tracciato H7, per semplificare le operazioni doganali relative ai nuovi obblighi di riscossione dell’IVA sul commercio elettronico.
I requisiti per poter utilizzare la dichiarazione doganale con i dati previsti dalla dichiarazione h7 sono i seguenti:
- il valore intrinseco del bene non deve essere superiore a 150 euro;
- non devono essere presenti diritti da accertare diversi dall’IVA;
- non si devono riscontrare divieti o restrizioni che riguardino le merci.
In base a quanto indicato dalle istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i soggetti che presentano in dogana beni di valore inferiore a 150 euro per conto della persona alla quale sono destinati possono assolvere l’IVA entro il termine del dazio all’importazione.
Per beneficiare del regime speciale non è richiesta una preventiva autorizzazione doganale ma deve essere presentata una dichiarazione relativa alle importazioni effettuate nel mese di riferimento.
Per poter presentare la dichiarazione e provvedere al pagamento dell’IVA all’importazione, il soggetto deve chiedere preventivamente l’autorizzazione alla dilazione del pagamento dell’IVA (conto differito periodico).
IVA e-commerce: scadenze, tempi e procedura dei pagamenti
Le somme da pagare sono cumulate mensilmente e il termine di pagamento è il 16 del mese successivo a quello dell’aggregazione.
Si può versare l’imposta in un’unica soluzione o a rate corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.
I soggetti i questione devono presentare telematicamente una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’importo dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati.
Entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l’Agenzia delle Dogane metterà a disposizione una funzione che permette di generare una versione precompilata della dichiarazione, in base alle spedizioni consegnate nel mese precedente.
In particolare, per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile precompilata riepilogherà il numero di spedizioni e il relativo importo IVA giornaliero che risulterà essere stato contabilizzato.
Il soggetto obbligato deve provvedere alla validazione entro la scadenza indicata.
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