IVA formazione all'estero, non rilevano le prestazioni didattiche e accessorie di una società che opera in qualità di ente ospitante in uno Stato estero, se sono in favore di un committente privato. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 469 del 23 settembre 2022. Se il committente è un soggetto passivo IVA italiano sono rilevanti e si può beneficiare dell'esenzione.
IVA formazione all’estero, se le prestazioni didattiche e accessorie effettuate da una società in qualità di ente ospitante in uno Stato estero sono indirizzate a un committente privato non rilevano ai fini IVA.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 469 del 23 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo IVA, stabilito nello Stato italiano, le operazioni sono rilevanti a livello territoriale e si può beneficiare del regime di esenzione dall’imposta.
Nel caso in cui il soggetto agisca come ente di supporto per le prestazioni accessorie a quelle didattiche si applica l’aliquota IVA ordinaria.
IVA formazione all’estero: i casi in cui è prevista l’esenzione
La risposta all’interpello numero 469 del 23 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di IVA sulla formazione all’estero.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 469 del 23 settembre 2022
- Attività formativa intra-UE e prestazioni accessorie- articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I quesiti in questione riguardano la corretta aliquota da applicare e sono posto da una società che opera all’interno di progetti regolamentati e finanziati dall’UE e approvati dalle Agenzie nazionali competenti.
Nello specifico il soggetto opera:
- come ente ospitante, erogando attività formativa in Italia o all’estero;
- come ente di supporto, fornendo prestazioni di iscrizione dei partecipanti alle attività formative e altre prestazioni opzionali.
I destinatari della formazione sono:
- soggetti passivi IVA, stabiliti o non stabiliti in Italia;
- privati consumatori, stabiliti o non stabiliti in Italia.
L’istante fattura le prestazioni o all’ente che organizza l’attività di formazione o direttamente ai beneficiari di tale formazione.
I quesiti posti all’Amministrazione finanziaria sono due:
- se nei casi in cui il soggetto è ente ospitante possa fatturare le sue prestazioni, applicando l’esenzione IVA, nei casi in cui le prestazioni sono rese all’estero;
- se nei casi in cui il soggetto è ente di supporto si possa applicare ancora una volta l’esenzione IVA.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, a partire da quelli relativi al richiamato articolo 10, primo comma, numero 20) del decreto IVA.
Per determinate prestazioni didattiche, quando la società agisce come ente ospitante, il regime IVA di esenzione si estende anche a ulteriori prestazioni che rispettino il principio di accessorietà.
Tali operazioni devono essere eseguite in Italia e trovare rispettare i requisiti previsti per determinare l’accessorietà della prestazione.
A riguardo l’Amministrazione finanziaria sottolinea quanto di seguito riportato:
“Come noto, l’applicabilità del regime di esenzione in commento è subordinata alla circostanza che le prestazioni rese dall’Istante siano territorialmente rilevanti in Italia in base al combinato disposto degli articoli 7-ter, comma 1, e 7-quinquies,comma 1, lett. a) del Decreto IVA, oggetto di chiarimenti da parte della scrivente in primis con la circolare n. 37/E del 29 luglio 2011.”
In alcuni casi rientrano tra le prestazioni che hanno accesso al regime di esenzione IVA:
“le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.”
I servizi accessori alle prestazioni rilevano nel territorio in cui sono materialmente eseguite, quando sono rese a privati o a soggetti equiparati.
Nel caso in cui i destinatari delle attività siano soggetti passivi IVA si applica, invece, il principio generale dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del decreto IVA: la territorialità della prestazione dipende dallo Stato in cui il committente è stabilito ai fini IVA.
IVA formazione all’estero: i chiarimenti sul vincolo di accessorietà
Ulteriori chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria si concentrano sul vincolo di accessorietà.
A riguardo viene citata la circolare numero 37 del 2011, che spiega quanto di seguito riportato:
“al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione principale e in quella accessoria.”
Il vincolo di accessorietà deve quindi essere valutato in linea con i principi indicati dall’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, le prestazioni didattiche e quelle ad esse accessorie materialmente effettuate dalla società in uno Stato estero in veste di ente ospitante non sono territorialmente rilevanti in Italia nel caso in cui siano rese a favore di un committente privato consumatore.
Se il committente è un soggetto passivo IVA, le prestazioni rilevano territorialmente in Italia nel caso in cui il committente sia stabilito nello Stato.
Nei presupposti stabiliti dall’articolo 10, primo comma, del decreto IVA si può beneficiare del regime di esenzione.
Per le prestazioni erogate in qualità di ente di supporto a favore dell’ente di invio o di un beneficiario individuale, invece, l’esenzione è relativa al rapporto tra ente di formazione e discenti e non alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori nei confronti dell’ente stesso.
La normativa dell’unione lascia al legislatore nazionale la disciplina del riconoscimento e il requisito soggettivo non può essere mutuato in automatico dal committente estero.
Non è inoltre previsto un meccanismo di “mutuo riconoscimento” concesso da uno Stato membro nei confronti degli altri Stati.
A conferma vengono richiamate le Linee Guida del 97° Comitato IVA del 7 settembre 2021:
"Il Comitato IVA concorda quasi all’unanimità che lo Stato membro che stabilisce le condizioni per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 132(1)(i) della Direttiva IVA è lo Stato membro in cui la prestazione di formazione o insegnamento è territorialmente rilevante ai sensi degli articoli 44, 53 o54 della Direttiva IVA".
Se territorialmente rilevanti in Italia, i servizi in questione saranno soggetti al regime ordinario di tassazione IVA.
Si dovrà valutare se la prestazione consista o meno di una complessa operazione gestionale e organizzativa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA formazione all’estero: i casi in cui è prevista l’esenzione