IVA beni Covid, quando si applica l'agevolazione per tamponi e strumenti diagnostici in vitro? A fornire chiarimenti sono le risposte all'interpello numero 267 e 268 del 19 aprile 2021. I beni agevolabili sono indicati nella circolare n. 9/2021 dell’Agenzia delle dogane e monopoli, che stabilisce a quali kit per il coronavirus spetta l’agevolazione.
IVA beni Covid, in quali casi si applica l’agevolazione prevista dall’articolo 124 del decreto Rilancio? Viene prevista l’esenzione anche per tamponi e strumenti diagnostici in vitro?
A fornire chiarimenti sono le risposte numero 267 e 268 del 19 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i tamponi, si deve fare riferimento alla classificazione merceologica con apposito accertamento tecnico dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Ai dispositivi medico-diagnostici in vitro per coronavirus, inseriti tra i codici Taric assegnati dalla stessa Agenzia delle Dogane, invece si applica l’esenzione IVA con detrazione d’imposta fino al 31 dicembre 2022, come stabilito dal comma 452 della Legge di Bilancio 2021.
IVA beni Covid, l’agevolazione si applica anche per tamponi e strumenti diagnostici in vitro?
L’IVA da applicare ai beni Covid è l’oggetto di due documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, le risposte all’interpello 267 e 268 del 19 aprile 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 267 del 19 aprile 2021
- IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Strumentazione per diagnostica in vitro - esenzione
I casi concreti di chiarimento nascono dai dubbi di due società che commercializzano rispettivamente: tamponi e dispositivi medico-diagnostici.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 268 del 19 aprile 2021
- IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Strumentazione per diagnostica in vitro - esenzione.
Una delle differenze sui beni posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la classificazione doganale. Mentre la strumentazione diagnostica ne ha una specifica, i tamponi non la hanno dal momento che perché vengono acquistati direttamente in Italia.
In entrambi i casi la norma di riferimento richiamata per i chiarimenti è l’articolo 124 del decreto Rilancio.
Dal decreto emergenziale viene infatti prevista una disciplina IVA agevolata sulla cessione cessione di beni per il contenimento e la gestione dell’emergenza coronavirus:
- esenzione fino al 31 dicembre 2020;
- aliquota ridotta al 5 per cento a partire dal 1° gennaio 2021.
In seguito la Legge di Bilancio 2021, con l’articolo 1, comma 452 ha stabilito che:
“In deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”.
IVA beni Covid, la classificazione merceologica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
A prevedere agevolazioni per i beni necessari al contrasto dell’emergenza coronavirus è anche la direttiva UE 2020/2020.
Tale direttiva prevede che gli Stati membri possano stabilire, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’IVA con diritto a detrazione per vaccini e strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi.
Per avere diritto all’agevolazione, tuttavia, la strumentazione deve essere riportata nell’apposita tabella allegata al decreto IVA.
Per quanto riguarda la "strumentazione per diagnostica per Covid-19" si deve fare riferimento al numero 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972.
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’IVA solo le cessioni dei “dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017”.
I codici Taric per kit diagnostici e di campionamento, reagenti diagnostici e strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro, sono riportati nella circolare n. 9/D del 3 marzo 2021 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Per quanto riguarda i tamponi, invece, è necessario un accertamento tecnico della stessa agenzia per procedere alla classificazione merceologica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA beni Covid, l’agevolazione si applica anche per tamponi e strumenti diagnostici in vitro?