IVA beni Covid, nella circolare numero 9 del 3 marzo 2021 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli vengono forniti i chiarimenti sulla tassazione da applicare ai prodotti per la gestione dell'emergenza coronavirus. Le tabelle finali riepilogano quali beni applicano l'esenzione e l'aliquota agevolata al 5 per cento, in linea con il decreto Rilancio, la normativa europea e la Legge di Bilancio 2021.
IVA beni Covid, con la circolare numero 9 del 3 marzo 2021 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare.
Il documento di prassi si concentra su quanto previsto dell’articolo 124 del decreto Rilancio, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
Nel recepire le direttive europee, infatti, viene prevista una deroga che permette di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le importazioni e le cessioni di determinati prodotti.
Nella parte finale del documento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono allegate due tabelle riepilogative con i beni che possono beneficiare del IVA al 5 per cento e con quelli per i quali si ha diritto all’esenzione.
IVA beni Covid, i chiarimenti delle Dogane su tassazione e importazioni
La circolare numero 9 del 3 marzo 2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti sulla tassazione IVA da applicare alle importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza coronavirus.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare numero 9 del 3 marzo 2021
- Trattamento IVA per le importazioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid-19.
L’articolo 124 del decreto Rilancio, convertito dalla legge del 17 luglio 2020 numero 77, introduce una disciplina agevolata per l’acquisto di determinati beni.
Dal 1° gennaio 2021 tali beni beneficiano dell’aliquota del 5 per cento, mentre nel periodo precedente fino al 31 dicembre 2020 era prevista l’esenzione.
A quanto previsto dal decreto Rilancio si aggiungono e le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, in particolare dall’articolo 1 commi 452 e 453.
Il comma 452 dispone il regime di esenzione fino al 31 dicembre 2022 per le cessioni di “strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile”, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse.
Il comma 453 prevede l’esenzione IVA per le cessioni dei vaccini nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2020 il 31 dicembre 2022.
Dalla disposizione vengono introdotti, nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, le cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”.
In tal modo la Legge di Bilancio 2021 recepisce la Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, la quale ha a sua volta apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE.
Nel documento di prassi si precisa Inoltre quanto segue:
“Con specifico riguardo alla “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, la disposizione unionale precisa che possono beneficiare dell’esenzione IVA “solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile”.”
IVA beni Covid, le tabelle riepilogative per esenzione e aliquota agevolata
Per facilitare la corretta identificazione dei beni agevolabili, in quanto necessari per il contenimento dei contagi da coronavirus, sono stati molti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’articolo 124 del decreto Rilancio.
Gran parte di tali chiarimenti sono stati forniti dopo aver acquisito il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nella circolare in questione tale agenzia richiama inoltre quanto spiegato dal dipartimento delle Finanze, interpellato con la nota prot. n. 5606 del 16 febbraio 2021.
Il dipartimento del MEF, riguardo al Regolamento (UE) 2017/745 spiega che lo stesso:
“stabilisce le norme relative all’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell’Unione, intendendosi per tali qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull’uomo, da solo o in combinazione, per diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie ovvero di una lesione o di una disabilità; per lo studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico, ecc.” e che, conseguentemente, il suo ambito applicativo è “differente e più ampio rispetto a quello individuato dalla Direttiva (UE) 2020/2020.”
Lo stesso dipartimento evidenzia la continuità delle direttive europee.
Precisa inoltre di avere dottato idonee iniziative per promuovere la correzione del refuso dell’articolo 1 comma 452 della legge di bilancio 2021, al fine di conformare l’ordinamento interno alla normativa dell’Unione europea.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infine, fornisce un quadro sinottico del trattamento ai fini IVA dei prodotti anti Covid.
Nello specifico la tassazione da applicare è la seguente:
- sono soggette all’aliquota IVA del 5 per cento le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”;
- sono esenti dall’IVA le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 “Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”. Ai beni compresi nell’Allegato 2.1 si applica l’esenzione dall’IVA per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda i beni elencati nell’Allegato 2.2, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021, l’esenzione dall’IVA si applica per le importazione effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
Tali indicazioni si riferiscono alle tabelle allegate nella parte finale del documento di prassi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che devono essere consultate per fugare eventuali dubbi sui prodotti che rientrano in regimi agevolati dell’IVA.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA beni Covid, i chiarimenti delle Dogane su tassazione e importazioni