Decreto Rilancio convertito in legge, dal Senato l'approvazione definitiva il 16 luglio 2020, a due giorni dalla scadenza dei termini. Dalle modifiche all'ecobonus 110 ai nuovi contributi a fondo perduto: come è cambiato il testo tra novità assolute e interventi sulle misure già inserite. Il documento in versione pdf.
Convertito in legge il Decreto Rilancio: con 159 voti favorevoli e 121 contrari, l’approvazione definitiva del Senato è arrivata nella giornata del 16 luglio 2020, a due giorni dal termine ultimo per la conclusione dell’iter.
Dalle modifiche all’ecobonus al 110% ai nuovi contributi a fondo perduto: durante i lavori parlamentari il testo si è arricchito di una serie di novità.
Tra elementi inseriti e modifiche sulle disposizioni già approvate, una panoramica sull’evoluzione delle misure della conversione in legge del Decreto Rilancio.
Dall’entrata in vigore del testo parte il conto alla rovescia per una serie di provvedimenti e decreti attuativi che dovranno essere approvati per passare dalla teoria alla pratica.
Decreto Rilancio convertito in legge, le novità inserite nel testo sull’Ecobonus al 110%
L’Agenzia delle Entrate, ad esempio, ha 30 giorni di tempo a disposizione per emanare il provvedimento con le regole per beneficiare dell’ecobonus 110%, comprese le istruzioni per usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Il bonus sulle ristrutturazioni edilizie, applicabile agli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è sicuramente tra le novità del Decreto Rilancio su cui c’è maggiore attenzione.
Durante l’ iter di conversione in legge, l’articolo 119 del testo. L’impianto della super agevolazione è stato rivisto in più punti.
Le novità nel testo definitivo sono diverse, tra le altre:
- sono stati inclusi nel campo di applicazione dell’eocbonus 110% anche gli interventi di efficientamento energetico sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti come le villette a schiera;
- sono state inserite nuove spese agevolabili, la detrazione per l’isolamento termico è accessibile anche per la coibentazione dei tetti, o ancora tra gli interventi per la climatizzazione invernale è possibile includere anche gli impianti a collettori solari;
- l’agevolazione si applica anche a interventi di demolizione e ricostruzione;
- nuovi ingressi anche tra i soggetti beneficiari: onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ma anche le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi;
- via libera alle agevolazioni anche per le seconde case.
Inoltre, limiti di spesa agevolabile sono stati differenziati in base alla tipologia dell’edificio.
Limite di spesa (da moltiplicare per numero di unità che compongono l’edificio) | Tipologia di edificio |
---|---|
50 mila | Edifici unifamiliari |
40mila | Condomìni fino a otto unità immobiliari |
30mila | Condomìni con più di otto unità immobiliari |
Decreto Rilancio convertito in legge, le novità inserite nel testo sul bonus affitto
Un’altra misura chiave per far fronte all’emergenza coronavirus che continua ad evolversi è il bonus affitto.
Già la prima impostazione inserita nel DL numero 34 del 2020 prevedeva una formula rivisitata del credito di imposta sugli affitti, introdotto in principio dal DL Cura Italia.
Il credito di imposta sul canone d’affitto, pari al 30% o al 60%, è regolato dall’articolo 28 del testo. In generale si applica agli immobili a uso non abitativo per il periodo di marzo, aprile e maggio e a una platea di beneficiari che, via via, è diventata sempre più ampia.
Durante l’iter di conversione, sono diverse le novità inserite sul bonus affitto:
- diventa accessibile in misura ridotta, al 10 o al 20%, anche per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
- agenzie di viaggio e turismo e tour operator hanno lo stesso canale preferenziale di strutture alberghiere e agrituristiche: ne hanno diritto a prescindere dal volume di affari registrato nel periodo di imposta precedente;
- il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi non si applica per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi o per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019;
- si specifica che il credito d’imposta può essere ceduto al locatore al posto della parte di canone corrispondente.
Riassunte in tabella tutte le formule previste dal bonus affitto con la distinzione delle categorie di beneficiari.
Bonus affitto, tipologia | Ambito di applicazione | Destinatari | Requisiti |
---|---|---|---|
Credito di imposta del 60% | Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo | esercenti attività d’impresa, arte o professione | ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente |
Credito di imposta del 60% | Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale | enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti | - |
Credito di imposta del 30% | Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo | esercenti attività d’impresa, arte o professione | diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente |
Credito di imposta del 30% o del 60% | Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo o Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda | soggetti che gestiscono strutture alberghiere, agriturismi, agenzie di viaggi e tour operator, imprese che hanno avviato l’attività nel 2019, soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 | Indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente |
Credito di imposta del 20% | Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo | esercenti attività di commercio al dettaglio | ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente |
Credito di imposta del 10% | Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo | esercenti attività di commercio al dettaglio | ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente |
Decreto Rilancio convertito in legge, le novità inserite nel testo sull’Ecobonus al 110%
Oltre alle novità sulle misure già previste del DL numero 34 del 2020, ci sono anche una serie di agevolazioni che debuttano con la legge di conversione del Decreto Rilancio.
In particolare sono in arrivo nuove formule di contributi a fondo perduto, oltre a quelli già previsti all’articolo 25 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020:
- stanziati 5 milioni di euro per garantire contributi a fondo perduto per le imprese del settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie che hanno avuto una riduzione del fatturato pari al 50%;
- stessa cifra è stata stanziata per sostenere, al 50%, alcune spese sostenute dalle imprese del settore tessile e della moda.
Sempre per lo stesso settore, nasce un credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino al di sopra della media registrata nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 e determinate tenendo conto delle regole stabilire dall’articolo 92, del TUIR, Testo unico delle imposte sui redditi per i soggetti esercenti attività d’impresa nell’industria del tessile e della moda.
E ancora, si adegua ai tempi il credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore svolte all’estero introdotto dal Decreto Crescita e diventa un tax credit accessibile in caso di annullamento o mancata partecipazione anche da imprese diverse dalle PMI e da operatori del settore fieristico.
Ma le novità del Decreto Rilancio non finiscono qui, non solo interventi importanti su agevolazioni già previste e misure aggiuntive: il testo di conversione in legge riporta anche piccoli, ma sempre determinanti, accorgimenti per recepire delle modifiche apportate sul testo originario con altri provvedimenti.
È il caso della cassa integrazione: il DL numero 52 del 2020 ha fatto cadere il limite temporale del 1° settembre 2020 per l’accesso alle ultime quattro settimane aggiuntive disponibili. Con la conversione in legge, le regole di riferimento si uniformano a questa novità.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una visione completa dell’evoluzione del Decreto Rilancio nel testo approvato al Senato il 16 luglio 2020 in versione pdf.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decreto Rilancio convertito in legge, le novità inserite nel testo