Partite IVA, in arrivo le lettere di compliance sulle incongruenze tra i dati di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dichiarazione annuale per l'anno 2019. Le informazioni saranno inviate al domicilio digitale o tramite posta ordinaria e saranno disponibili anche nel Cassetto Fiscale e su Fatture e Corrispettivi. I dettagli nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2022.
Partite IVA, al via una nuova fase di promozione dell’adempimento spontaneo.
Sono in arrivo al proprio domicilio digitale o tramite posta ordinaria, e saranno disponibili sul Cassetto Fiscale e sul portale Fatture e Corrispettivi, le lettere di compliance relative alle incongruenze riscontrate per il periodo d’imposta 2019 in relazione ai dati di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dichiarazione IVA.
I dettagli arrivano dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 novembre 2022.
Il Fisco ha preso in esame quindi i dati contenuti nella dichiarazione IVA 2020, incrociandoli con quelli delle fatture elettroniche e degli scontrini trasmessi da imprese e professionisti.
In caso di incongruenze le lettere di compliance invitano il contribuente a mettersi in regola, con l’applicazione di sanzioni in misura ridotta grazie al ravvedimento operoso.
Partite IVA, lettere di compliance in arrivo: avvisi nel Cassetto Fiscale su fatture, corrispettivi e dichiarazione
Nascono dalle informazioni ricavate dal confronto tra i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse, i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi e le informazioni contenute nella dichiarazione IVA 2020 le lettere di compliance alle quali sta lavorando l’Agenzia delle Entrate.
L’operazione volta a favorire l’adempimento spontaneo che caratterizzerà la chiusura dell’anno prende ad esame il periodo d’imposta 2019, secondo i criteri individuati nel provvedimento del 4 novembre 2022.
Le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate conterranno, oltre ai dati del contribuente, quelli relativi al totale delle operazioni IVA trasmesse dal contribuente aventi le seguenti nature:
- imponibili;
- esenti ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui al comma 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972 (effettuate e ricevute).
Al titolare di partita IVA verrà inoltre indicato come consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia segnalata, richiedere informazioni o segnalare fatti non noti all’Agenzia delle Entrate, e soprattutto le vie per regolarizzare errori o omissioni accedendo al ravvedimento operoso.
L’obiettivo degli avvisi preventivi del Fisco è proprio quello di rendere più conveniente la regolarizzazione di errori o omissioni entro i termini consentiti per l’accesso alla riduzione delle sanzioni, sulla base del tempismo con il quale viene sanata l’incongruenza segnalata.
La comunicazione sarà inviata al domicilio digitale dei singoli contribuenti, se disponibile. In caso contrario l’invio avverrà tramite posta ordinaria.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 4 novembre 2022
- Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Partite IVA, dalle operazioni in dichiarazione ai dati dei clienti: le informazioni al setaccio nelle lettere di compliance
La lettera di invito alla compliance sarà altresì disponibile nel Cassetto Fiscale e sul portale web Fatture e Corrispettivi, con il dettaglio delle operazioni prese in esame.
Nello specifico, saranno rese disponibili le seguenti informazioni:
- il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
- i seguenti dati della dichiarazione IVA:
- per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1ì (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38
- (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
- per le operazioni attive esenti l’importo del rigo VE33 [(Operazioni esenti (art. 10)];
- per le operazioni attive in regime di inversione contabile il valore dichiarato nel rigo VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge);
- per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17 colonna 1;
- importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:
- attive imponibili;
- attive esenti ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972;
- attive e passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui al comma 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;
- ammontare complessivo delle operazioni attive esenti o in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe documentato da fatture elettroniche emesse ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 5agosto 2015, n. 127 e ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili, esenti e in regime di inversione contabile (reverse charge);
- ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “comunicazioni fase transitoria”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
- dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).
Lettere di compliance IVA, due vie per la regolarizzazione: segnalazione di informazioni non note al Fisco o ravvedimento operoso
Il contribuente destinatario delle missive dell’Agenzia delle Entrate potrà richiedere informazioni o segnalare fatti, elementi e circostanze non note direttamente o tramite intermediari.
Le modalità di comunicazione con il Fisco saranno indicate nella comunicazione recapitata.
In ogni caso, i dati e gli elementi contestati saranno messi a disposizione della Guardia di Finanza in modalità informatica.
Se invece le contestazioni riportate negli avvisi dell’Agenzia delle Entrate dovessero risultare corrette, i contribuenti potranno regolarizzare errori o omissioni secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ossia accedendo al ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Partite IVA, lettere di compliance in arrivo: avvisi nel Cassetto Fiscale su fatture, corrispettivi e dichiarazione