IMU in scadenza il 16 giugno 2023 anche per i terreni agricoli, ma non sempre l'imposta è dovuta. Chi paga e quali sono i casi di esenzione previsti? Istruzioni e regole da seguire
L’IMU 2023 è dovuta anche sui terreni agricoli e la prima scadenza da tenere a mente è quella del 16 giugno, termine per pagare l’acconto dell’imposta.
Sul fronte dell’IMU agricola è tuttavia necessario soffermarsi sulle esenzioni previste, che riguardano gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti e specifici comuni individuati dalla normativa di riferimento.
Conoscere esenzioni e agevolazioni è infatti uno dei presupposti per capire chi paga l’IMU e come fare il calcolo delle somme dovute. Analizziamo quindi le istruzioni da seguire per chi possiede terreni agricoli.
IMU terreni agricoli 2023, chi paga e casi di esenzione
Anche sui terreni agricoli si paga l’IMU, l’imposta dovuta a titolo di acconto entro il 16 giugno 2023 e di saldo entro il 16 dicembre.
Il presupposto IMU, ossia la condizione che determina l’obbligo di versamento, è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. I soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario in caso di leasing.
L’IMU agricola 2023 non è in ogni caso dovuta per i terreni:
- ubicati nei comuni menzionati nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (se accanto all’indicazione del comune è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale);
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Questi i primi casi di esenzione da considerare ai fini del versamento IMU 2023. Tra i soggetti esonerati dal versamento vi sono inoltre gli imprenditori agricoli (IAP) e i coltivatori diretti (CD) in relazione alle aree fabbricabili possedute e nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:
- iscrizione alla previdenza agricola;
- terreni utilizzati a finalità agro-silvo-pastorale, silvicoltura, funghicoltura e allegamento di animali.
In tal caso, i terreni sono considerati non edificabili, tuttavia l’accesso all’esenzione si può ottenere solo con un’apposita attestazione rilasciatada parte del Comune.
Esenzione IMU terreni agricoli 2023 in caso di comproprietà
Ai fini IMU è assimilato ad area non edificabile anche il terreno agricolo di comproprietari che non possiedono i requisiti previsti dalla norma.
Così come chiarito con la risoluzione n. 2/DF/2020 del MEF si considera infatti il carattere oggettivo del terreno agricolo per tutti i comproprietari, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo impedisce lo sfruttamento edilizio dello stesso, condizione che quindi si applica sia al comproprietario coltivatore diretto che ad altri soggetti.
Non si applica quindi quanto previsto dal comma 743 della Legge di Bilancio 2020, che stabilisce:
“In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.”
IMU 2023 terreni agricoli: familiari coadiuvanti, soci di società e pensionati
Sull’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli, l’articolo 78-bis del decreto n. 104/2020, inserito dalla legge di conversione n. 126/2020, ha introdotto tre norme di interpretazione autentica, che riportiamo di seguito:
“1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
2. L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività’ in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Il comma 1 prevede l’applicazione in via retroattiva dell’equiparazione ai fini fiscali dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola.
A beneficiarne sono i familiari coadiuvanti iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola come coltivatori diretti, nei confronti dei quali si applicano le stesse disposizioni previste per il titolare dell’impresa agricola.
Il comma 2 chiarisce che nelle agevolazioni previste per i soci di società di persone esercenti attività agricole rientrano anche quelle in materia di tributi locali.
Le agevolazioni in materia di IMU riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano quindi ai soci di società di persone in possesso delle medesime qualifiche.
Infine, il comma 3 specifica che ai fini IMU si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione alla relative gestione previdenziale.
Calcolo IMU terreni agricoli 2023
Dopo il focus specifico sui soggetti esonerati dal versamento, soffermiamoci sulle regole per calcolare l’IMU 2023.
Nel calcolo IMU per i terreni agricoli i due fattori da considerare sono i seguenti:
- Reddito dominicale x 1,25 x 135;
- Aliquota stabilita dal Comune di riferimento.
La base imponibile si calcola sulla base del reddito dominicale rivalutato del 25 per cento e, poi, moltiplicato per 135.
L’aliquota ordinaria da applicare è dello 0,76 per cento e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota, quindi, può oscillare da un minimo di 0,46 per cento ad un massimo di 1,06 per cento.
Si ricorda che in sede di versamento dell’acconto IMU è possibile far riferimento alle aliquote approvate dal Comune per l’anno precedente. Il saldo dovrà essere invece calcolato secondo i nuovi regolamenti approvati dagli enti locali, qualora pubblicati sul portale del MEF entro il 28 ottobre.
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