Imu e tasi condominio: l'amministratore ha l'obbligo di versare le imposte per le parti comuni, attribuendo ai singoli condomini le quote dovute.
Imu e tasi condominio: tra gli obblighi dell’amministratore, anche il versamento delle imposte per le parti comuni dell’edificio. Il pagamento deve essere effettuato prelevando l’importo necessario dalle disponibilità finanziarie del condominio e attribuendo le quote al singolo condomino, secondo le scadenze previste per il 16 giugno e il 16 dicembre.
L’Imu e la Tasi, insieme alla Tari, costituiscono l’Imposta Unica Comunale.
L’imposta municipale propria, l’Imu, è una tassa che riguarda il possesso e si applica ai fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli. Mentre la Tasi è un tributo per i servizi indivisibili, quelli di cui beneficia la collettività come la manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e l’attività svolta dalla polizia locale.
I proprietari dei singoli appartamenti di un condominio, oltre a versarla per gli immobili che possiedono, devono mettere in conto di partecipare anche al pagamento di Imu e Tasi per le parti comuni dell’edificio.
Imu e tasi condominio: l’amministratore ha l’obbligo di versarle per le parti comuni
Per delineare un mosaico completo del meccanismo di pagamento di Imu e Tasi per le parti comuni di un condominio, è necessario recuperare tasselli dalle diverse disposizioni di legge in materia.
A individuare l’amministratore come il responsabile del pagamento in maniera chiara è, ad esempio, l’articolo 19 della legge n. 388/2000 sull’ICI, antesignana dell’IMU.
Nel testo si legge:
“L’amministratore e’ autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale”.
Come stabilisce, poi, il decreto legislativo numero 504 del 1992, all’amministratore spetta anche l’obbligo dichiarativo:
“In caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’articolo 1117 numero 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini”.
Imu e tasi condominio: la definizione delle parti comuni
La figura dell’amministratore di condominio rappresenta la comproprietà dei condomini sulle parti comuni di un edificio.
Ognuno è proprietario degli immobili che compongono l’edificio, tutti sono comproprietari delle parti comuni, per cui è dovuto il versamento di Imu e Tasi.
Per individuare quali sono le porzioni condivise dello stabile, bisogna far riferimento all’articolo 1117 del codice civile in cui sono elencate come segue:
- tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Per completare il quadro che riguarda il versamento di Imu e Tasi specifico per i condomini, è necessario sottolineare che anche le agevolazioni previste seguono delle logiche diverse.
Se infatti un soggetto non è tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale, lo stesso non accade per le parti comuni: non è possibile estendere il beneficio anche alle relative pertinenze, dal momento che non sono di proprietà dei singoli ma di un soggetto giuridico diverso: il condominio.
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