Fondo perduto perequativo: ecco alcune considerazioni e l'analisi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le ultime novità e le istruzioni relative alla domanda. Focus sull'individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi da considerare per la corretta compilazione della domanda.
Il settembre del contribuente è iniziato con la notizia di una quasi certa ennesima proroga sul filo di lana.
Questa volta riguarda la presentazione del Modello Redditi da parte dei soggetti che, avendo i requisiti richiesti, potranno successivamente presentare istanza per ottenere il cosiddetto fondo perduto perequativo.
Un passaggio necessario affinché il Ministero dell’Economia e delle Finanze possa avere un quadro più esaustivo delle possibili potenziali richieste.
In attesa di questa decisione in cantiere, che molto probabilmente vedrà la luce con un comunicato ad hoc che anticiperà la successiva formale disposizione normativa, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online il provvedimento numero 227357/2021 con il quale ha inteso fornire l’indicazione precisa dei:
“Campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto”
- Provvedimento Agenzia delle Entrate numero 227357/2021
- Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Questo consentirà ai potenziali fruitori di presentare la propria dichiarazione dei redditi sapendo con certezza di aver rispettato il requisito dello scostamento reddituale.
Il documento in esame contiene, infatti, l’allegato A con lo schema di riferimento in cui vengono indicati:
“I campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo…“
- Allegato A del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 227357/2021
- Campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Lo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate nelle sue motivazioni precisa che:
“Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”
Si tratta proprio del decreto del Ministero per la cui emanazione è necessario l’invio telematico preventivo delle dichiarazioni dei redditi ed oggetto della proroga al 30 settembre (annunciata dalle indiscrezioni di stampa).
La conoscenza dei dati reddituali 2020 da parte del MEF è essenziale per poter stabilire la percentuale di scostamento minima tra i risultati di esercizio 2019 e 2020, requisito essenziale per accedere al beneficio e come riporta ancora il provvedimento:
“Sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo”
Scadenza anticipata dell’invio telematico della dichiarazione dei redditi 2021: qual è la ratio?
Voglio qui rammentare che la necessità di un invio telematico anticipato della dichiarazione dei redditi 2021 - periodo d’imposta 2020 ha come obiettivo quello di consentire l’erogazione del contributo perequativo entro la fine del 2021.
È chiara a questo punto la ragione che non consente alle istituzioni di non concedere una proroga più ampia di quella (probabile ma non ancora ufficiale) al prossimo 30 settembre 2021.
In effetti i tempi tecnici per la raccolta dei dati reddituali 2020, la pubblicazione del decreto del MEF, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la presentazione la verifica e la messa in pagamento dei contributi richiesti non possono essere troppo risicati se si vuole rispettare la volontà del Governo di erogare il contributo entro fine anno.
Certo tutto questo si innesta in un mese particolarmente denso di scadenze ed adempimenti, tra quelli ordinari e quelli prorogati a questo mese. Per non parlare della ripresa delle attività di riscossione.
Passaggi che assorbono tempo ed energie ai contribuenti ed a buona parte dei professionisti della materia tributaria, da anni sempre più assorbiti e dediti alla rincorsa dell’adempimento che ad una produttiva attività di consulenza.
Per voluta o meno coincidenza settembre è anche il mese in cui, molto probabilmente, vedrà la luce la Legge delega sulla Riforma Fiscale, anche questa paradossalmente oggetto di “proroga” rispetto alla promessa iniziale della sua emanazione entro la fine dello scorso mese di luglio.
Una riforma che a mio parere dovrà dare una importante risposta, non tanto alle istanze sul tema della diminuzione della pressione fiscale, quanto sulle istanze inerenti la semplificazione degli adempimenti, altro tema importante nell’ottica della riduzione dei costi (in termini di minore PIL) derivanti proprio dagli eccessivi ed inutili oneri burocratici.
Ma questa è un’altra questione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondo perduto perequativo: provvedimento e istruzioni dall’Agenzia delle Entrate