Indeducibili le erogazioni liberali se le somme sono impiegate in investimenti finanziari

Erogazioni liberali, deducibilità subordinata anche al corretto impiego delle stesse da parte dell'associazione beneficiaria. L'analisi dei principi dettati dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 15248/2024

Indeducibili le erogazioni liberali se le somme sono impiegate in investimenti finanziari

Le somme erogate da una società a favore di un’associazione sono deducibili dal reddito imponibile solo se effettivamente impiegate dall’ente beneficiario per il raggiungimento delle finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Spetta alla società l’onere di dimostrare, in seguito alla contestazione dell’Ufficio, i fatti che palesino il raggiungimento dello scopo sotteso all’agevolazione, ovverosia l’effettiva realizzazione dell’intento dichiarato, perché tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto.

Questo il principio fissato dalla Corte di cassazione nell’Ordinanza n. 15248 del 31 maggio 2024.

Indeducibili le erogazioni liberali se le somme sono impiegate in investimenti finanziari

La controversia attiene all’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione a carico di una società gli importi erogati a titolo di liberalità ad una associazione. A parere dell’Ufficio, le somme non potevano essere dedotte ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a) TUIR, in quanto la beneficiaria, di fatto, non svolgeva, né aveva mai svolto, l’attività di assistenza sociale e sanitaria prevista nello Statuto.

La causa è giunta in Cassazione dopo il ricorso proposto dalla società avverso la decisione della CTR, per violazione dell’art. 100, comma 2, lett. a) TUIR.

A parere della ricorrente la sentenza impugnata era errata nel punto in cui aveva negato la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell’Associazione, sul presupposto che quest’ultima avesse utilizzato le somme ricevute per investimenti in strumenti finanziari ed in quanto la somma erogata non era stata effettivamente destinata all’attività solidale.

La società ha inoltre aggiunto che il reimpiego delle somme in strumenti finanziari non può essere considerato esercizio di ulteriore attività, in quanto funzionale a salvaguardarne il valore in attesa dell’utilizzo e valutabile come mera attività di gestione ed amministrazione del patrimonio, non idonea ad integrare un’attività commerciale.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Deducibilità delle erogazioni liberali, conta anche il requisito oggettivo dell’attività svolta dal beneficiario

Oggetto del procedimento in commento è la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a), TUIR, che la norma condiziona, oltre al requisito soggettivo del beneficiario che deve essere una persona giudica, anche al requisito oggettivo dell’attività svolta da quest’ultimo, diretta a perseguire “esclusivamente” finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Tale previsione si giustifica in relazione al principio di sussidiarietà, c.d. orizzontale, e costituisce una deroga al principio di inerenza, rendendo deducibili dal reddito di impresa elargizioni, in via di principio, redditualmente non rilevanti.

Il riconoscimento statutario dell’esclusività del fine costituisce requisito formale necessario, ma non sufficiente, dovendo trovare riscontro nell’effettiva attività svolta dalla beneficiato, atteso il carattere eccezionale delle disposizioni derogatorie e la natura della finalità solidaristica.

Trattandosi di norma agevolativa, l’onere della prova spetta al contribuente che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., deve dimostrare, in seguito alla contestazione dell’Ufficio, i fatti che palesino il raggiungimento dello scopo sotteso all’agevolazione, ovverosia l’effettiva realizzazione dell’intento dichiarato, perché tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto.

Sebbene la norma non richieda una corrispondenza immediata e diretta tra l’elargizione liberale e l’impiego di una delle finalità di cui all’art. 100, comma 1, TUIR occorre, tuttavia, che la destinataria svolga concretamente un’attività ivi riconducibile avvalendosi delle erogazioni ricevute.

In sintesi, affinché le erogazioni liberali di cui all’art. 100, comma 2, lett. a) TUIR siano deducibili, occorre, non soltanto il riconoscimento statutario dell’esclusività del fine, ma anche l’effettivo svolgimento di attività funzionale alla sua realizzazione.

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