Che significa quando la domanda per l'assegno di inclusione si trova nello stato “Sospesa”? L'INPS fornisce tutte le indicazioni per la gestione delle richieste e specifica cosa fare quando la pratica si trova in uno stato diverso da “Accolta”
L’esito delle domande inviate per ottenere il nuovo assegno di inclusione si può consultare all’interno della procedura gestionale ADI a cui si accede tramite le proprie credenziali.
Le domande che in seguito dell’istruttoria non vengono accolte si trovano in uno dei diversi stati possibili, descritti nel dettaglio dall’INPS nel messaggio pubblicato il 14 febbraio 2024.
Tra gli stati che la domanda può assumere c’è anche quello di “Sospensione”, per cui la pratica necessita di un supplemento istruttorio e dunque viene messa in sospensione per accertamenti in attesa del completamento di ulteriori verifiche.
Domanda assegno di inclusione sospesa: che significa e cosa bisogna fare
L’INPS con il messaggio n. 684, pubblicato il 14 febbraio 2024, fornisce tutti i dettagli in relazione agli stati che la domanda per l’assegno di inclusione può assumerne durante la fase istruttoria, cioè la fase di valutazione da parte dell’Istituto dopo l’invio da parte del richiedente.
L’assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari con almeno un minore, una persona disabile, con più di 60 anni oppure in condizioni di svantaggio.
La somma spettante viene erogata alle famiglie che presentano la richiesta, che sottoscrivono il Patto di Attivazione digitale (PAD) e la cui domanda supera con esito positivo tutti i controlli preventivi relativi ai requisiti previsti dalla normativa.
Per controllare l’esito della richiesta i cittadini e le cittadine possono accedere con le proprie credenziali alla procedura gestionale ADI sul sito INPS o sulla piattaforma SIISL.
Attenzione: in molti casi sulla piattaforma SIISL lo stato della domanda è segnato come “Acquisita” mentre sulla procedura ADI è presente lo stato specifico. Si consiglia pertanto di monitorare in particolar modo il sito INPS.
Se la domanda risulta “Accolta” allora i controlli hanno dato esito positivo e presto lo stato cambierà in “Accolta in pagamento”. L’INPS, quindi, contatterà via SMS il richiedente avvisandolo della disponibilità della Carta di Inclusione, da ritirare presso un qualsiasi ufficio postale.
Diverso invece il caso in cui la domanda si trova in un altro stato. Tutti i possibili stati che la pratica può assumere sono stati specificati nell’allegato 1 al messaggio INPS, disponibile anche di seguito.
- INPS - Messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024 - Allegato 1
- Tabella riepilogativa degli stati della domanda
Assegno di inclusione: cosa fare in caso di domanda respinta
Quando la domanda si trova nello stato di “Acquisita in attesa mod.Com” significha che per proseguire con l’iter della domanda è necessario presentare il modello ADI-Com Ridotto.
Questo serve a dichiarare i redditi percepiti con l’attività lavorativa indicata nella domanda di ADI.
Se in seguito al processo di istruttoria la domanda per l’assegno di inclusione risulta priva di uno o più dei requisiti previsti dalla normativa, questa viene respinta.
In questo caso, comunica l’INPS, dal 27 febbraio sarà disponibile il dettaglio delle singole causali che spiegano il motivo della reiezione.
Chi si è visto respingere la domanda ma ritiene comunque di aver diritto alla prestazione può inviare una richiesta di riesame motivata entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dell’esito oppure può presentare ricorso giudiziario.
Assegno di inclusione: cosa fare in caso di domanda in evidenza o in sospensione
Quando le domande per l’assegno di inclusione si trovano nello stato “in evidenza” e “di sospensione” significa che c’è bisogno di un supplemento istruttorio, per cui sono necessarie ulteriori verifiche e controlli.
Ad esempio, si trovano in stato di “evidenza” le domande con ISEE che presenta omissioni e/o difformità in seguito ai controlli effettuati.
Questo succede se l’Agenzia delle Entrate rileva omissioni e/o difformità:
- sui dati del patrimonio mobiliare autodichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
- sui dati reddituali eccezionalmente autodichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).
In questi casi, il richiedente la prestazione ADI riceve un’apposita comunicazione con la quale si richiede di:
- presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza;
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Si prevede un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione richiesta o la rettifica l’attestazione ISEE/presentazione di una nuova DSU. In caso di superamento del termine la domanda viene respinta.
Infine, sottolinea l’INPS, che nella fase istruttoria per tutte le domande si tiene conto dell’esito delle verifiche effettuate confrontando il nucleo familiare autodichiarato in DSU e quello risultante nelle banche dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).
Se la domanda si trova in “sospensione”, quindi, significa che da tale verifica è emersa una qualunque discordanza e c’è bisogno di ulteriori ulteriori accertamenti.
Sarà compito della sede INPS competente accertare la correttezza di quanto autodichiarato nella DSU entro 60 giorni. All’esito delle verifiche, l’operatore, dunque, potrà confermare la discordanza e respingere la domanda oppure annullare la sospensione e far continuare l’istruttoria.
Riassumendo, dunque, se la domanda è sospesa significa che sono in corso ulteriori verifiche:
- accertamento da parte del Comune del possesso dei requisiti di residenza;
- verifiche a seguito dell’individuazione di discordanze ISEE/ANPR;
- verifica della condizione di svantaggio e inserimento in percorsi di cura e assistenza presso i servizi socio sanitari.
Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio n. 684/2024 e dell’allegato 1.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Domanda assegno di inclusione sospesa: che significa e cosa bisogna fare