Assegno di inclusione: verifica della condizione di svantaggio con esito positivo se non c’è risposta entro 60 giorni

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Le Aziende sanitarie locali (ASL) possono verificare e accertare la dichiarazione delle condizioni di svantaggio o di inserimento in programmi di cura e assistenza ai fini della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione. L'INPS comunica il rilascio del servizio e ne spiega il funzionamento. La verifica assume esito positivo per silenzio assenso se l'amministrazione interessata non si pronuncia entro 60 giorni

Assegno di inclusione: verifica della condizione di svantaggio con esito positivo se non c'è risposta entro 60 giorni

Disponibile il nuovo servizio per le ASL, “Validazione delle certificazioni ADI”, tramite il quale è possibile certificare le dichiarazioni che attestano le condizioni di svantaggio o l’inserimento nei programmi di cura e assistenza ai fini delle domande per l’assegno di inclusione (ADI).

Queste condizioni, infatti, devono essere verificate in fase di presentazione della domanda.

Il nuovo servizio è rivolto alle strutture sanitarie che hanno rilasciato le relative certificazioni e indicate dal richiedente nella domanda per l’ADI.

Se l’amministrazione interessata a una o entrambe le verifiche non si pronuncia entro 60 giorni, la richiesta assume esito positivo per silenzio assenso.

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Assegno di inclusione: verifica della condizione di svantaggio con esito positivo se non c’è risposta entro 60 giorni

L’INPS con il messaggio n. 623, pubblicato il 10 febbraio 2024, annuncia il rilascio del nuovo servizioValidazione delle certificazioni ADI”.

Questo consente all’amministrazione pubblica competente di validare la dichiarazione, indicata nella domanda per l’assegno di inclusione, relativa:

  • alla certificazione che attesta le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare;
  • all’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda di ADI.

Oltre ai nuclei familiari con minori, over 60 e persone con disabilità, infatti, l’assegno di inclusione spetta anche alle famiglie (sempre in possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa) in cui sia presente almeno un componente in condizione di svantaggio e/o inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Le condizioni di svantaggio sono state illustrate nel dettaglio dal Ministero del Lavoro nel decreto n. 154 dello scorso dicembre. Si tratta di persone:

  • con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, oppure inseriti in percorsi assistenziali integrati;
  • con problematiche legate a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
  • vittime di tratta in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
  • vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
  • ex detenuti, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena;
  • individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
  • senza dimora in condizione di povertà;
  • neo-maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda.

In fase di compilazione della richiesta, infatti, è necessario specificare l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione, il numero identificativo (se disponibile), la data di rilascio, l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura.

Assegno di inclusione: il processo di verifica delle condizioni di svantaggio o di inserimento in programmi di cura e assistenza

Per certificare dello stato di svantaggio e l’inserimento nel relativo programma, l’INPS ha rilasciato il nuovo servizio sul portale istituzionale. Tramite la funzione “Validazione delle certificazioni ADI”, dunque, l’amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione, indicata nella domanda ADI, relativa alle certificazioni che attestano le condizioni di svantaggio.

Nello specifico, il servizio è rivolto alle strutture sanitarie che hanno rilasciato le relative certificazioni e indicate dallo stesso richiedente nella domanda di ADI.

Le richieste si possono riferire alla sola condizione di svantaggio o all’inserimento nei programmi di cura e assistenza così come ad entrambe.

L’operatore della struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve attestare se la dichiarazione riportata è “Valida” o “Non Valida”.

L’esito del controllo sulla condizione sarà consultabile nella procedura ADI, inizialmente, con il solo risultato finale complessivo: positivo o negativo.

La domanda per l’ADI potrà proseguire con la fase istruttoria solamente nel caso in cui la condizione di svantaggio e/o l’inserimento nel programma di cura e assistenza sia verificata positivamente:

  • dalla sola struttura sanitaria se entrambe le verifiche sono ricondotte a tale struttura;
  • dalla struttura sanitaria e dall’ulteriore amministrazione interessata (una struttura sanitaria differente oppure i Servizi sociali o gli Uffici della giustizia) nel caso in cui siano state indicate in domanda come soggetti che hanno certificato la condizione di svantaggio o sono responsabili del programma di cura e assistenza.

Come sottolineato dall’INPS, nel caso in cui l’amministrazione interessata a una o entrambe le verifiche non si esprima entro 60 giorni, la richiesta passa in esito positivo per silenzio assenso.

INPS - Messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024
Assegno di inclusione- verifica condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza – rilascio servizio per le ASL

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