Controlli INL per rischio caldo: 40 per cento delle aziende non a norma

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Si intensificano i controlli dell'Ispettorato del Lavoro nel mese di agosto, soprattutto per fronteggiare il rischio caldo. Sono già 736 le aziende ispezionate e nel 40 per cento dei casi sono state riscontrate irregolarità

Controlli INL per rischio caldo: 40 per cento delle aziende non a norma

Nel mese di agosto le eccezionali temperature favoriscono il rischio di incidenti, soprattutto nei settori più a rischio.

L’Ispettorato del Lavoro ha annunciato l’intensificazione dei controlli nel mese e dopo i primi 10 giorni sono arrivati i primi dati.

Come si legge nel comunicato del 14 agosto, sono 736 le aziende ispezionate e dai primi bilanci emerge come circa nel 40 per cento dei casi siano state riscontrate delle irregolarità.

Ricordiamo che anche quest’anno sono operative le misure già introdotte lo scorso anno per fronteggiare il rischio caldo, dalla cassa integrazione alla CISOA.

Controlli INL per rischio caldo: 40 per cento delle aziende non a norma

L’Ispettorato del Lavoro, nel comunicato stampa rilasciato il 14 agosto 2024 annuncia i risultati dei primi controlli nelle aziende, focalizzati principalmente contro l’emergenza calore.

Con l’obiettivo di prevenire i rischi legati agli eventi climatici, in particolare alle ondate di calore, infatti, l’INL ha deciso di avviare un’attività di vigilanza straordinaria per verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei settori più esposti al rischio:

  • agricolo;
  • florovivaistico;
  • edile, inclusa la cantieristica stradale.

Sono questi i settori più esposti al rischio “microclima, per i quali devono essere predisposte precise misure di prevenzione in modo da ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore.

Ebbene, i controlli effettuati nella prima decade di agosto hanno coinvolto 736 aziende, di cui 181 nel settore agricoltura, 457 in edilizia, 70 nei cantieri stradali e 28 nel settore florovivaistico.

Dai primi bilanci, si legge nella nota, emerge che circa il 40 per cento delle aziende ispezionate (294) non ha valutato o implementato le misure di prevenzione specifiche.

Per questo motivo sono stati, dunque, contestati illeciti riconducibili al rischio calore secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, il Dlgs n. 81/2008.

Tra le violazioni più rilevanti, sottolinea l’INL, quelle legate:

  • alla mancata valutazione del rischio microclima, per la quale è prevista un’ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro.
  • alla mancanza di verifica d’idoneità del POS al PSC da parte del committente, che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro;
  • alla mancata fornitura ai lavoratori di specifiche misure di protezione dei lavoratori contro gli eventi atmosferici che prevede la sanzione dell’arresto sino a 2 mesi o dell’ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro.

Le violazioni più gravi hanno comportato la sospensione dell’attività per 143 aziende, nei confronti delle quali è stato emesso l’ordine di Polizia Giudiziaria.

Cassa integrazione per il rischio caldo: le misure in vigore nel 2024

Per il 2024, così come per lo scorso anno, sono state confermate alcune delle disposizioni in materia di CIGO, CISOA e trattamenti in deroga per agevolare l’accesso agli ammortizzatori sociali per garantire la salute dei lavoratori contro gli eventi climatici, in particolare le ondate di calore.

Le misure sono state confermate dal decreto Agricoltura e si tratta in particolare della possibilità di utilizzare:

  • la cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), prevista nei casi di intemperie stagionali, dal 14 luglio al 31 dicembre per gli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero. Tali periodi non saranno conteggiati nel limite massimo di 90 giornate annue e saranno considerati come giorni lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro previste dalla legge;
  • l’integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) in favore dei settori edile, lapideo e delle escavazioni. Si applica per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre senza che rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. I datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale;
  • i trattamenti di sostegno al reddito, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. I lavoratori già beneficiari di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria potranno ottenere ulteriori dodici mesi, a condizione che mantengano la continuità lavorativa.

Tutte le indicazioni e le istruzioni operative per l’invio della domanda sono state fornite dall’INPS nei messaggi n. 2735 e n. 2736 pubblicati il 26 luglio 2024.

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