Rischio caldo: ad agosto l’Ispettorato del Lavoro aumenta i controlli

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'Ispettorato del Lavoro intensifica i controlli nel mese di agosto. Particolare attenzione al rischio caldo nei settori più esposti

Rischio caldo: ad agosto l'Ispettorato del Lavoro aumenta i controlli

Controlli più intensi nel mese di agosto per prevenire i rischi legati agli eventi climatici, in particolare alle ondate di calore.

Lo fa sapere l’Ispettorato del Lavoro in una nota considerate le elevate temperature di questo periodo estivo.

I controlli saranno intensificati in particolare nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico e edile (compresi i cantieri stradali).

Rischio caldo: ad agosto l’Ispettorato del Lavoro aumenta i controlli

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5752/2024 indirizzata alle Direzioni Interregionali e al Comando Carabinieri Tutela Lavoro, annuncia che nel mese di agosto saranno intensificati i controlli nei settori più esposti ai rischi causati dalle ondate di calore.

Viste le alte temperature che contraddistinguono questo periodo che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l’aumento del rischio infortunistico, l’INL ha avviato un’attività di vigilanza straordinaria con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei settori più esposti al rischio:

  • agricolo;
  • florovivaistico;
  • edile, inclusa la cantieristica stradale.

Si tratta dei settori più esposti al rischio “microclima, per i quali devono essere predisposte precise misure di prevenzione in modo da ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore.

Nel corso delle ispezioni, sottolinea l’INL, l’attenzione sarà rivolta principalmente alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

In caso di carenze in proposito, la ripresa dell’attività sarà condizionata all’adozione di tutte le misure volte a evitare/ridurre il rischio.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione necessarie, gli ispettori emetteranno il verbale di prescrizione e impartiranno un ordine di Polizia Giudiziaria con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative, le quali potranno riprendere nel momento in cui il datore di lavoro adotterà le misure necessarie in adempimento del verbale di prescrizione.

Se poi durante l’accesso ispettivo dovesse risultare che le misure di prevenzione e protezione, anche se individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio, non vengono rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto, per non aver vigilato sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili, poi, l’Ispettorato sottolinea come il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, dato che le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza.

Ispettorato Nazionale Lavoro - Nota n. 5752/2024
Vigilanza straordinaria rischio calore 2024

Rischio caldo e cassa integrazione: le misure in vigore per il 2024

Si ricorda che il decreto agricoltura convertito in legge ha previsto anche per il 2024 alcune disposizioni in materia di CIGO, CISOA e trattamenti in deroga che agevolano l’accesso agli ammortizzatori sociali per garantire la salute dei lavoratori contro gli eventi climatici, in particolare le ondate di calore.

Si tratta in particolare della possibilità di utilizzare:

  • la cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), prevista nei casi di intemperie stagionali, dal 14 luglio al 31 dicembre per gli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero. Tali periodi non saranno conteggiati nel limite massimo di 90 giornate annue e saranno considerati come giorni lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro previste dalla legge;
  • l’integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) in favore dei settori edile, lapideo e delle escavazioni. Si applica per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre senza che rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. I datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale;
  • i trattamenti di sostegno al reddito, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. I lavoratori già beneficiari di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria potranno ottenere ulteriori dodici mesi, a condizione che mantengano la continuità lavorativa.

Tutte le istruzioni per la fruizione delle novità sono state fornite dall’INPS nei messaggi n. 2735 e n. 2736 pubblicati il 26 luglio 2024.

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