Rischio caldo: le istruzioni INPS per CIGO, CISOA e trattamenti in deroga

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Arrivano le istruzioni INPS per l’accesso agli ammortizzatori sociali per eventi meteorologici avversi, in particolare le ondate di calore. Un secondo messaggio dell'istituto contiene tutte le indicazioni per la compilazione delle domande

Rischio caldo: le istruzioni INPS per CIGO, CISOA e trattamenti in deroga

Le nuove disposizioni in materia di CIGO, CISOA e trattamenti in deroga agevolano l’accesso agli ammortizzatori sociali per garantire la salute dei lavoratori contro gli eventi climatici, in particolare le ondate di calore.

In due differenti messaggi pubblicati il 26 luglio, l’INPS fornisce tutte le indicazioni e le istruzioni operative per l’invio della domanda.

Le misure sono state predisposte dal nuovo decreto agricoltura convertito in legge.

Rischio caldo: le istruzioni INPS per CIGO, CISOA e trattamenti in deroga

L’INPS con i due messaggi, il n. 2735 e il n. 2736 pubblicato il 26 luglio 2024, ha predisposto l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per eventi meteorologici avversi, in particolare le ondate di calore.

Le novità sono quelle introdotte dalla legge di conversione del decreto agricoltura, il n. 63/2024, con l’obiettivo di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori più esposti a questi tipi di rischio. Si tratta in particolare della possibilità di utilizzare:

  • la cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), prevista nei casi di intemperie stagionali, dal 14 luglio al 31 dicembre per gli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero. Tali periodi non saranno conteggiati nel limite massimo di 90 giornate annue e saranno considerati come giorni lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro previste dalla legge;
  • l’integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) in favore dei settori edile, lapideo e delle escavazioni. Si applica per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre senza che rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. I datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale;
  • i trattamenti di sostegno al reddito, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. I lavoratori già beneficiari di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria potranno ottenere ulteriori dodici mesi, a condizione che mantengano la continuità lavorativa.
INPS - Messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024
CISOA, CIGO e trattamenti di sostegno al reddito per emergenza climatica

Rischio caldo: modalità di domanda per CIGO, CISOA e trattamenti in deroga

Per quanto riguarda la presentazione delle domande di CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato, i datori di lavoro dovranno indicare come causaleCISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Nel caso in cui la domanda riguardi lavoratori con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, la richiesta dovrà essere presentata secondo le consuete modalità.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione.

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione, invece, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni dovranno attenersi sempre alle consuete modalità.

L’INPS ricorda che per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE) non si applica il principio generale in base al quale, per accedere al trattamento, i lavoratori devono possedere un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore alla data di presentazione della domanda.

Nel messaggio n. 2736 l’INPS riassume le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

In caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta quando le temperature medesime risultano superiori a 35° centigradi.

Tuttavia, in funzione di diversi fattori, come la temperatura percepita, la tipologia di lavorazione in atto e le modalità di svolgimento della stessa, è possibile sospendere l’attività anche con temperature inferiori.

Per tutti i dettagli, comprese le modalità di esposizione in Uniemens, si rimanda al testo integrale dei due messaggi INPS.

INPS - Messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024
Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Istruzioni per la domanda

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