L'indennità di congedo parentale maggiorata all'80 per cento si può richiedere direttamente in fase di domanda. L'INPS ha aggiornato la procedura per ottenere la prestazione. Per chi richiede la maggiorazione senza averne diritto viene sospesa anche l'erogazione dell'indennità ordinaria fino alla correzione della domanda
Aggiornata la procedura INPS per la presentazione delle domande di congedo parentale.
Ora è possibile richiedere l’erogazione della maggiorazione all’80 per cento dell’indennità direttamente in fase di compilazione della domanda.
La procedura per la presentazione delle domande permette di selezionare il congedo parentale con indennità maggiorata anche frazionato a giorni o ore.
Se si richiede l’indennità all’80 per cento senza averne diritto l’INPS bloccherà l’erogazione della prestazione, anche ordinaria (al 30 per cento) fino alla correzione della domanda.
Congedo parentale: maggiorazione all’80 per cento direttamente nella domanda
Nel 2024 i neo genitori possono beneficiare di un secondo mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento.
Ad introdurre la novità è stata la Legge di Bilancio 2024, che ha previsto una seconda maggiorazione dell’indennità, elevando dal 30 al 60 per cento la retribuzione prevista per uno dei mesi di congedo spettanti. Solo per il 2024, poi, tale indennità viene ulteriormente elevata all’80 per cento.
L’INPS ha fornito tutte le istruzioni operative e per la presentazione delle domande nella circolare n. 57 dello scorso aprile.
Nel nuovo messaggio interno n. 2283, non pubblicato sul sito istituzionale e messo a disposizione dal Sole24Ore, l’Istituto ha annunciato l’implementazione di nuove funzionalità nella procedura di domanda.
Le novità riguardano in particolare alcuni aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande e la lavorazione delle pratiche per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con fruizione oraria e giornaliera.
Il sistema di gestione delle richieste, infatti, è stato aggiornato per accogliere anche le domande che già indicano la volontà di fruire della maggiorazione dell’indennità.
Per richiedere l’indennità con aliquota maggiorata, dunque, è necessario spuntare la casella “SI” nella nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
Inoltre, nel caso in cui la data del parto oppure la data ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nel 2022, è necessario inserire almeno una delle seguenti date:
- data dell’ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data dell’ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data dell’ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- online dal sito dell’Istituto, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS;
- tramite il Contact Center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato.
Nel documento, l’INPS ha diramato una serie di istruzioni per gli operatori delle sedi territoriali in modo tale che possano procedere a rilavorare le pratiche definite prima degli aggiornamenti della procedura.
Congedo parentale: prestazione sospesa se si richiede la maggiorazione senza averne diritto
Nel messaggio, l’INPS comunica di aver aggiornato anche la fase istruttoria delle domande.
Tra le novità si segnala che, nel caso in cui i genitori richiedano la maggiorazione all’80 percento senza averne diritto, l’INPS provvederà a sospendere l’erogazione dell’indennità, anche quella ordinaria al 30 per cento, finché non verrà modificata la domanda.
La procedura, infatti, non indennizza automaticamente con l’aliquota base, ma chiede di rimuovere la richiesta dal tab “Aliquota maggiorata”.
Si ricorda che il secondo periodo indennizzato con maggiorazione possono essere richiesti sia dalla madre sia dal padre, alternativamente, entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina a condizione che il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023.
La procedura accoglie una pratica con una sola aliquota maggiorata tra quelle applicabili in base alla decorrenza e al periodo richiesto:
- 80 per cento primo mese (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023);
- 80 per cento ulteriore mese (come previsto dalla legge di Bilancio 2024 solo per l’anno in corso);
- 60 ulteriore mese (come previsto dalla legge di Bilancio 2024 dal 2025 e se non fruito nel 2024).
L’applicabilità di ciascuna aliquota maggiorata viene valutata in base alle seguenti date:
- data del parto/ingresso in famiglia;
- date presenti nel tab “Dichiarazioni” relative alla dichiarazione “Di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata”;
- periodo della pratica.
L’INPS specifica che i periodi che non possono essere interamente indennizzati con la stessa aliquota dovranno essere suddivisi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo parentale: maggiorazione all’80 per cento nella domanda