Come si richiede il secondo mese di congedo parentale con retribuzione all'80 per cento? Dopo la pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell'INPS, i genitori possono inviare la richiesta online oppure tramite il contact center o i patronati
Nel 2024 i genitori possono beneficiare di un secondo mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento.
Chi è in possesso dei requisiti richiesti e soddisfa le condizioni previste dalla normativa può inviare la domanda all’INPS direttamente online.
In alternativa è possibile usufruire dei servizi di patronati e contact center.
La novità spetta ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023.
Come fare domanda per il congedo parentale all’80 per cento
La pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell’INPS con la circolare n. 57 del 18 aprile, ha dato il via libera alla presentazione delle domande per il nuovo congedo parentale 2024.
Quest’anno i nuovi genitori possono beneficiare di un secondo mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento oltre a quello già previsto a regime.
La Legge di Bilancio, infatti, ha introdotto una nuova maggiorazione dell’indennità, elevando dal 30 al 60 per cento la retribuzione prevista per uno dei mesi di congedo spettanti. Solo per il 2024, poi, l’indennità viene ulteriormente elevata all’80 per cento.
Per l’anno in corso, dunque, i genitori possono beneficiare:
- di 2 mensilità di congedo parentale retribuite all’80 per cento (al rispetto delle condizioni previste);
- delle restanti mensilità retribuite al 30 per cento.
Nel documento l’INPS ha fornito anche tutte le istruzioni per la presentazione della domanda di congedo parentale.
I genitori devono trasmetterla esclusivamente in modalità telematica. Per farlo hanno a disposizione diversi canali:
- direttamente online, utilizzando il portale istituzionale dell’INPS, collegandosi all’apposito servizio raggiungibile dalla home page attraverso il percorso “Lavoro - Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato, chiamando:
- il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa);
- il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato.
Per poter inviare la domanda dal sito INPS è necessario effettuare l’accesso con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS.
Domanda per il congedo parentale all’80 per cento: i requisiti necessari
Il mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito da uno soltanto oppure in modalità ripartita.
“Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.”
L’agevolazione interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria. I genitori che intendono fare domanda per il secondo devono rispettare una serie di requisiti.
In primo luogo, come sottolineato dall’INPS, la misura spetta solamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti. Sono dunque escluse le altre categorie come gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata.
Pertanto, se soltanto uno dei due genitori è dipendente, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60 per cento della retribuzione (80 per cento solo per il 2024) spetta solamente a quest’ultimo.
L’incremento dell’indennità di congedo è riconosciuta a condizione che il mese sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino o della bambina (oppure entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento dei 18 anni).
La condizione necessaria è che il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023.
Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che hanno concluso la fruizione del congedo al 31 dicembre 2023.
A questo proposito, considerato che l’agevolazione spetta ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti, non conta il congedo di maternità o paternità fruito da autonomi o iscritti alla gestione separata, anche se concluso dopo il 31 dicembre 2023.
Si prende in considerazione, infatti, solamente il periodo di congedo fruito dai lavoratori e dalle lavoratrici dipendenti.
- INPS - Circolare n. 57 del 18 aprile 2024
- Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Come fare domanda per il congedo parentale all’80 per cento