Arrivano le istruzioni INPS per la fruizione del congedo parentale nel 2024. La Legge di Bilancio ha introdotto un ulteriore mese retribuito all’80 per cento. Requisiti e indicazioni per ottenere la prestazione
Nel 2024 i genitori possono beneficiare di un secondo mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento.
La novità è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2024, la quale ha introdotto a regime un incremento dell’indennità di un mese di congedo dal 30 al 60 per cento.
Solo per l’anno in corso l’indennità è ulteriormente aumentata all’80 per cento.
L’INPS nella circolare del 18 aprile riepiloga le condizioni e i requisiti necessari per la fruizione della prestazione e fornisce le istruzioni per l’applicazione delle novità.
Congedo parentale 2024: le istruzioni INPS per ottenere l’indennità all’80 per cento
L’INPS con la circolare n. 57, pubblicata il 18 aprile, fornisce le attese istruzioni per fruizione del congedo parentale alla luce delle novità introdotte per il 2024.
La Legge di Bilancio, infatti, oltre a confermare la maggiorazione dell’indennità dal 30 all’80 per cento della retribuzione introdotta lo scorso anno ha previsto un’ulteriore maggiorazione, che per un secondo mese viene elevata al 60 per cento.
Inoltre, solo per l’anno in corso, questa seconda maggiorazione viene ulteriormente innalzata all’80 per cento.
Attenzione: la novità non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, bensì dispone l’elevazione dell’indennità per un secondo mese oltre a quella già prevista.
Quindi, ricapitolando, nel 2024 i genitori possono beneficiare:
- di 2 mensilità di congedo parentale retribuite all’80 per cento (al rispetto delle condizioni previste);
- delle restanti mensilità retribuite al 30 per cento.
Dal prossimo anno, poi, una mensilità potrà essere retribuita all’80 per cento, una al 60 per cento e le restanti al 30 per cento.
Congedo parentale 2024: chi può richiedere le mensilità retribuite all’80 per cento
I periodi di congedo parentale con la maggiorazione dell’indennità possono essere richiesti dai genitori che risultano in possesso di specifici requisiti.
La richiesta può essere presentata all’INPS sia dalla madre sia dal padre, alternativamente, entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) a condizione che il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023.
L’aumento dell’indennità, si legge nella circolare, riguarda esclusivamente i lavoratori e le lavoratrici dipendenti. Restano, dunque, escluse tutte le altre categorie di lavoratori e lavoratrici.
La novità si può applicare a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
Nel testo della circolare a cui si rimanda, l’INPS ha fornito una serie di esempi pratici per rendere più chiaro il funzionamento della norma, in particolare per quanto riguarda la decorrenza della misura.
Congedo parentale 2024 indennizzato all’80 per cento: come fare domanda
Per poter beneficiare del congedo parentale è necessario inviare l’apposita domanda all’INPS.
Si può trasmettere online utilizzando il servizio INPS dedicato, raggiungibile dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” - “Congedi, permessi e certificati”, accedendo con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS.
In alternativa, la richiesta si può presentare presso enti di patronato e intermediari abilitati oppure tramite il contact center, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per quanto riguarda le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens sarà necessario riportare i nuovi codici evento:
- “PG2”, con significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG3”, con significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Per le altre istruzioni in merito alla compilazione del flusso e gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 57/2024.
- INPS - Circolare n. 57 del 18 aprile 2024
- Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo parentale 2024: le istruzioni INPS per ottenere l’indennità all’80 per cento