L'INAIL aggiorna i servizi online per la comunicazione e denuncia di infortunio e la denuncia di malattia professionale. Procedura online anche per i lavoratori in regime di codatorialità e co-assunzione
Dal 23 maggio l’INAIL ha aggiornato i servizi online per i lavoratori che svolgono la propria attività in in regime di codatorialità e co-assunzione.
Questi possono utilizzare la procedura online per inviare la comunicazione e la denuncia di infortunio, la denuncia di malattia professionale e quella di silicosi/asbestosi.
Le specifiche relative a tali lavoratori si possono inserire compilando i relativi applicativi online oppure nel file da inviare all’Istituto.
Comunicazione e denuncia di infortunio INAIL: procedura online anche per i lavoratori in codatorialità
Con l’avviso pubblicato il 24 maggio 2023 sul proprio sito, l’INAIL comunica importanti novità per i lavoratori che svolgono la propria attività in regime di codatorialità e co-assunzione.
A partire dal 23 maggio 2023, infatti, l’Istituto ha reso disponibili i servizi online aggiornati per le comunicazioni e le denunce di infortunio e malattia professionale.
Nello specifico, sono disponibili per i lavoratori i servizi online per:
- la comunicazione di infortunio;
- la denuncia di infortunio;
- la denuncia di malattia professionale e di silicosi/asbestosi.
Dal 23 maggio, dunque, in caso di infortunio o malattia professionale è possibile inserire tutti i dati e le specifiche relative ai lavoratori in questione compilando i relativi moduli e modelli online.
In alternativa, è possibile compilare il file da inviare all’Istituto, seguendo le istruzioni operative che l’Istituto ha fornito nella circolare n. 31 dello scorso 3 agosto.
I dettagli relativi a tali modifiche si possono consultare nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online che è disponibile nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
Comunicazione e denuncia di infortunio INAIL per i lavoratori in codatorialità
Come specificato nella circolare n. 31/2022, il datore di lavoro di riferimento deve specificare nelle denunce di infortunio e di malattia professionale il fatto che il lavoratore si trova in codatorialità.
L’INAIL chiarisce che l’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale il lavoratore fa riferimento ai fini previdenziali e assicurativi. Pertanto, è considerata datore di lavoro a tutti gli effetti ed è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Per quanto riguarda il conteggio delle prestazioni economiche, assume rilevanza l’obbligo di adeguamento alla retribuzione imponibile maggiore, individuata in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto prevalentemente la propria attività nel mese in oggetto.
Il datore di lavoro deve indicare nella denuncia le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale.
Se tale periodo ricade a cavallo di due mesi, nella denuncia bisogna indicare la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nel periodo di riferimento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Comunicazione e denuncia infortunio INAIL: online anche per i lavoratori in codatorialità