Comprare casa in costruzione, dal Ministero della Giustizia arriva il modello standard di fideiussione, che tutela gli acquirenti in caso di crisi dell'impresa. Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto il regolamento e le informazioni utili per la stipula della garanzia.
Fideiussione per comprare casa in costruzione con modello standard: arriva con decreto del Ministero della Giustizia il regolamento che tutela gli acquirenti in caso di crisi dell’impresa.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022, il regolamento ministeriale tutela i diritti degli acquirenti di immobili da costruire e mette a disposizione dei costruttori il modello di garanzia fideiussoria previsto dall’articolo 3, comma 7-bis del decreto legislativo n. 122 del 2005.
La fideiussione, rilasciata da una banca o da un’impresa di assicurazione, mira a garantire la restituzione delle somme e del valore dei corrispettivi riscossi per l’acquisto di una casa in costruzione in caso di situazioni di crisi, quali il pignoramento dell’immobile, il fallimento dell’impresa o ancora l’accesso a procedure di concordato preventivo, liquidazione o amministrazione straordinaria.
Comprare casa in costruzione, arriva il modello standard di fideiussione
Il decreto del Ministero della Giustizia pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022 porta quindi a compimento le previsioni disposte dal Decreto legislativo n. 122/2005, mettendo a disposizione il modello di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire.
In merito alla fideiussione, il decreto prevede che possa essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti e in questo caso le singole garanzie potranno essere prestate sia con atti separati che con unico atto.
In ogni caso la fideiussione a tutela di chi intende comprare una casa ancora in costruzione dovrà prevedere l’importo massimo garantito, pari a quanto incassato dal costruttore e ai valori ancora da riscuotere.
Nel modello di fideiussione contenuto nell’allegato A del decreto del Ministero della Giustizia è evidenziato che il garante, nel caso di crisi dell’impresa contraente, si impegna a rimborsare il beneficiario delle somme già corrisposte e di quelle ancora dovute prima del trasferimento della proprietà dell’immobile, compresi i relativi interessi legali.
Restano escluse dalla tutela della garanzia le somme erogate da un soggetto mutuante così come i contributi pubblici assistiti da autonoma garanzia.
- Ministero della Giustizia - decreto numero 125 del 6 giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022)
- Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 7-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122. (22G00134)
Fideiussione con modello standard per la vendita di case in costruzione
La garanzia della fideiussione si applicherà nei casi di crisi previsti dal decreto legislativo n. 122/2005, e quindi nelle seguenti ipotesi:
- trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto;
- pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria.
In questi casi, chiaramente circoscritti, all’acquirente saranno quindi rimborsate tutte le somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo pagato e che il costruttore deve ancora deve ancora riscuotere prima del trasferimento della proprietà o di ogni altro diritto reale di godimento sull’immobile.
Il nuovo regolamento che standardizza le regole da seguire si applicherà trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale.
Così come previsto dall’articolo 2 del decreto, resteranno valide le garanzie fideiussorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 122/2005 già stipulate a partire dal 16 marzo 2019 e sino alla scadenza.
Soltanto in caso di rinnovo dovranno essere predisposte sulla base del nuovo modello.
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