Interessi legali, aumento a partire dal 1° gennaio 2022: il tasso sale all'1,25 per cento, secondo quanto indicato dal decreto MEF del 13 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2021.
Interessi legali in aumento dal 1° gennaio 2022, data a partire dalla quale il tasso passerà dallo 0,01 previsto per il 2021 all’1,25 per cento.
Lo prevede il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2021, con il quale viene disposto l’aggiornamento del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Due dati che portano al rialzo della misura degli interessi legali dovuti a partire dal 1° gennaio 2022, e tra le conseguenze aumenteranno le somme aggiuntive applicate in caso di versamento tardivo delle imposte.
Interessi legali in aumento dal 1° gennaio 2022: dal MEF il tasso aggiornato
Secondo quanto previsto dall’articolo 1284, primo comma del codice civile, il saggio degli interessi legali pari al 2,5 per cento può essere modificato annualmente dal Ministro dell’Economia, tenuto conto di due parametri:
- il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, di durata non superiore a dodici mesi;
- il tasso di inflazione registrato nell’anno.
Il decreto MEF del 13 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre, termine ultimo previsto per l’aggiornamento del saggio, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali saranno pari all’1,25 per cento, in deciso aumento rispetto a quanto previsto lo scorso anno.
- Decreto MEF 13 dicembre 2021 - Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021
- Modifica del saggio di interesse legale a partire dal 1° gennaio 2022
Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021, la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,01 per cento, il valore più basso mai toccato.
A partire dal prossimo anno invece si tornerà ai parametri previsti dal 2010 e, seppur con alcune variazioni, fino al 2014.
Cosa comporterà l’aumento da un punto di vista pratico?
Gli interessi legali, come noto, sono uno dei parametri da tenere a mente per il pagamento delle imposte in ritardo, ed influiscono sul calcolo del ravvedimento operoso.
L’aumento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022 comporterà quindi un aggravio dei costi aggiuntivi dovuti dai contribuenti che verseranno tasse e imposte in ritardo. Un balzo in avanti considerevole, se si tiene conto del minimo storico dello 0,01 per cento previsto invece per l’annualità precedente.
La determinazione della misura degli interessi legali incide profondamente anche nei rapporti commerciali tra le aziende e nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.
Ad esempio, in caso di pagamento di prestazioni pensionistiche in ritardo, l’incremento degli interessi legali comporterà un ricalcolo a favore del contribuente delle somme dovute dall’INPS in ragione delle tempistiche di erogazione.
Interessi legali 2022 e precedenti: il saggio previsto negli anni passati
La variazione del saggio degli interessi legali a partire dal 1° gennaio 2022 assume particolare rilievo per i contribuenti che intendono, a titolo esemplificativo, pagare imposte scadute nel 2021 beneficiando del ravvedimento operoso.
In tal caso, l’interesse aggiuntivo dovrà essere calcolato:
- applicando il tasso dello 0,01 per cento dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021;
- applicando il tasso aggiornato dal MEF pari all’1,25 per cento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Appare utile quindi fornire una tabella riassuntiva delle modifiche apportate dal MEF negli anni, in ragione delle variazioni al rendimento dei titoli di Stato e al tasso di inflazione:
Periodo di riferimento | Saggio di interesse legale |
---|---|
fino al 15.12.1990 | 5 per cento |
16.12.1990 - 31.12.1996 | 10 per cento |
01.01.1997 - 31.12.1998 | 5 per cento |
01.01.1999 - 31.12.2000 | 2,5 per cento |
01.01.2001 - 31.12.2001 | 3,5 per cento |
01.01.2002 - 31.12.2003 | 3 per cento |
01.01.2004 - 31.12.2007 | 2,5 per cento |
01.01.2008 - 31.12.2009 | 3 per cento |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 1 per cento |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 1,5 per cento |
01.01.2012 - 31.12.2013 | 2,5 per cento |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 1 per cento |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 0,5 per cento |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 0,2 per cento |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 0,1 per cento |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 0,3 per cento |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 0,8 per cento |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,05 per cento |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 0,01 per cento |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 1,25 per cento |
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