Il CIN prende il via, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 settembre dell'avviso sulla Banca Dati delle Strutture Ricettive. Parte la corsa per evitare le sanzioni a partire dal 2 novembre
Il CIN prende il via, con l’entrata in funzione della Banca Dati delle Strutture Ricettive.
Come anticipato dal Ministero del Turismo, il 3 settembre è approdato in Gazzetta Ufficiale l’avviso che sancisce l’avvio della BDSR su scala nazionale.
Si tratta di un passaggio importante per l’avvio dell’obbligo di dotarsi del codice identificativo nazionale e, conseguentemente, per l’avvio delle sanzioni in caso di irregolarità. Ci saranno 60 giorni di tempo per adeguarsi e la scadenza ultima è quindi fissata al 2 novembre.
Fino al 6 settembre il MITUR mette a disposizione un canale telefonico dedicato per la richiesta di informazioni sul CIN e sulla Banca Dati delle Strutture Ricettive.
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CIN, parte la Banca Dati delle Strutture Ricettive: avviso MITUR in Gazzetta Ufficiale del 3 settembre
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso del Ministero del Turismo è centrale sul fronte dell’avvio degli obblighi legati al CIN, il Codice Identificativo Nazionale introdotto per rendere più trasparente il mercato degli affitti turistici e degli affitti brevi.
Il 3 settembre è la data clou: a partire da questo giorno decorreranno i 60 giorni di tempo per l’avvio delle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del decreto legge n. 145/2023, con il quale è stato per l’appunto istituito il CIN e la BDSR, Banca Dati Nazionale che fotograferà il panorama delle strutture ricettive presenti sul territorio.
La notizia circa la pubblicazione dell’avviso è arrivata direttamente dal MITUR, con il comunicato stampa del 2 settembre.
Come anticipato quindi l’avviso ha trovato spazio in Gazzetta Ufficiale, dando il via alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive.
Per il Ministro del Turismo, Daniela Santanché, si tratta di:
“Un passo importante per garantire, legalità, piena trasparenza agli utenti, favorire l’emersione del sommerso e dell’evasione fiscale e maggior qualità dei servizi offerti ai turisti. Una riforma epocale se pensiamo anche al fatto che le OTA si stanno allineando in tal senso e non proporranno le strutture sprovviste di CIN”.
Avere il CIN sarà centrale ai fini della concessione in affitto, per brevi periodi o per finalità turistiche, singole case o stanze, così come per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Dal punto di vista operativo, il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, così come dovrà essere indicato in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato.
Le novità interesseranno anche i gestori di portali online, che dovranno verificare che sia inserito all’interno degli annunci pubblicati e già da alcuni giorni i principali siti destinati alle locazioni brevi hanno avvisato circa l’obbligatorietà del CIN.
CIN, con l’avvio della Banca Dati delle Strutture Ricettive parte la conta per evitare le sanzioni: c’è tempo fino al 2 novembre
Quel che è certo è che ora l’obbligo del CIN entra nel vivo, e a partire dal 3 settembre con la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale decorrono i 60 giorni di tempo per adeguarsi ed evitare l’applicazione delle sanzioni.
Calendario alla mano, entro la scadenza del 2 novembre, quindi, chi gestisce case, stanze e strutture per affitti brevi e turistici dovrà aver ottenuto il CIN che dovrà essere esposto nello stabile e anche in tutti i relativi annunci.
Coloro che gestiscono stanze, appartamenti, strutture per affitti brevi o turistici che hanno già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hanno 60 giorni di tempo in più rispetto agli altri per ottenere il codice identificativo aggiornato: in totale 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale.
Al contrario chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN deve adeguarsi alle novità entro 30 giorni.
Oltre agli obblighi di comunicazione, con l’entrata in vigore delle novità del Decreto Anticipi sarà necessario anche rispettare precisi standard di sicurezza a cui si legano, in caso di mancato rispetto, sanzioni che cambiano in base alla dimensione della struttura o dell’immobile.
In tabella una sintesi.
Fattispecie | Sanzione |
---|---|
Mancata richiesta del CIN | Da 800 a 8.000 euro |
Mancata esposizione del CIN | Da 500 a 5.000 euro |
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (*) | Sanzioni nazionali o comunali |
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (*) | Da 600 a 6.000 euro |
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(*) | Da 2.000 a 10.000 euro |
(*) Per le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali
La richiesta del CIN passa dal portale della Banca Dati Strutture Ricettive: contact center dedicato fino al 6 settembre
Per la richiesta del CIN è necessario rivolgersi al Ministero del Turismo, che gestisce anche la BDSR: il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico ricettiva è chiamato a presentare un’apposita istanza.
Accedendo tramite l’Identità digitale SPID o la carta d’Identità Elettronica alla piattaforma BDSR, sarà possibile visualizzare i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrare le informazioni mancanti, segnalare eventuali modifiche e ottenere il CIN.
Una volta effettuato l’accesso, si può seguire la procedura guidata per ottenere il Codice, all’utente comparirà una schermata già precompilata con alcuni dati inseriti dalla Regione o Provincia Autonoma che non possono essere modificati.
Se le informazioni inserite risultano tutte corrette, in pochi minuti il sistema invierà una mail di notifica dell’avvenuta creazione del CIN e sarà possibile scaricare il PDF di riepilogo della creazione del CIN con il numero di Protocollo del Ministero del Turismo.
Anche i cittadini possono usare la piattaforma BDSR per verificare il CIN delle strutture.
In ogni caso, dal 2 settembre e fino a venerdì 6 settembre, il Ministero del Turismo mette a disposizione uno specifico canale per la richiesta di informazioni.
Per dettagli e indicazioni generali sul CIN sarà possibile chiamare il numero 06.164169910 dedicato alla Banca Dati delle Strutture Ricettive, attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.
Sarà inoltre possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi: [email protected] e [email protected]
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: CIN, parte la Banca Dati delle Strutture Ricettive. Sanzioni dal 2 novembre