Bonus energia e gas 2022, quattro nuovi codici tributo per le imprese

Bonus energia e gas naturale, arrivano quattro nuovi codici tributo per le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta riconosciuti per la compensazione dei costi sostenuti. Le novità nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 14 aprile 2022, che fornisce le istruzioni per compilare il modello F24.

Bonus energia e gas 2022, quattro nuovi codici tributo per le imprese

Bonus energia e gas, quattro nuovi codici tributo dall’Agenzia delle Entrate per le imprese beneficiarie del credito d’imposta sulle bollette.

I dettagli sono contenuti nella risoluzione n. 18/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 aprile 2022, con la quale sono istituiti i codici tributo relativi ai crediti d’imposta rimodulati dal decreto energia n. 21/2022.

Il bonus bollette riconosciuto alle imprese per i consumi di energia elettrica e gas dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mediante il modello F24 e secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus energia e gas 2022, quattro nuovi codici tributo per le imprese

Il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 ha riformulato le agevolazioni già introdotte per le imprese energivore e a forte consumo di gas, introducendo altresì due crediti d’imposta riconosciuti alla generalità delle imprese.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 14 aprile 2022 mette a disposizione i codici tributo specifici per l’utilizzo dei crediti d’imposta.

In particolare, i quattro codici tributo istituiti riguardano i seguenti crediti d’imposta:

  • contributo del 20 per cento previsto dall’articolo 4 del DL n. 17/2022, portato al 25 per cento dal decreto energia n. 21/2022, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per le spese sostenute per la componente energia acqistata ed utilizzata nel secondo trimestre 2022;
  • contributo del 15 per cento previsto dall’articolo 5 del DL n. 17/2022, portato al 20 per cento dal decreto energia n. 21/2022, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale sulla base della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022;
  • contributo del 12 per cento riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’articolo 3 del DL n. 21/2022 alla generalità delle imprese, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
  • contributo del 20 per cento riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’articolo 4 del DL n. 21/2022 alla generalità delle imprese, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022.

I quattro crediti d’imposta riconosciuti alle imprese dovranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022, o in alternativa potranno essere ceduti interamente ad altri soggetti.

Bonus energia e gas 2022, credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre. Codici tributo e istruzioni

La risoluzione del 14 aprile 2022 fornisce le istruzioni per la prima modalità di utilizzo.

Ai fini della compensazione, nel modello F24 bisognerà quindi indicare i seguenti codici tributo:

  • “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
  • “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
  • “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) - art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
  • “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo per la fruizione del bonus bollette dovrà essere indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che la scadenza del 31 dicembre 2022 per la compensazione o la cessione del credito d’imposta spettante si applica anche ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta previsto dal decreto Sostegni ter in favore delle imprese energivore, per il quale è stato istituito il codice tributo “6960”.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

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