Il decreto attuativo del bonus assunzione ZES è stato approvato. L'esonero contributivo spetta alle aziende con sede nelle regioni del Mezzogiorno che assumono
La piena operatività della nuova agevolazione volta a favorire l’occupazione nelle regioni del Sud Italia è più vicina.
È stato infatti approvato il decreto attuativo della novità prevista dal decreto Coesione, ovvero l’esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti e che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, impiegano lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni e disoccupati da almeno 2 anni.
L’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo fino a 650 euro mensili per un periodo massimo di 2 anni.
Bonus ZES: come funziona l’esonero contributivo per le imprese del Mezzogiorno
Tra le novità che fanno parte del pacchetto di misure in materia di lavoro del decreto Coesione, n. 60/2024, c’è anche il bonus ZES.
Si tratta di un incentivo per favorire l’occupazione nella nella Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno e che si affianca agli interventi per l’autoimpiego e alla nuova versione della decontribuzione Sud prevista dalla Legge di Bilancio 2025.
Il DL n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024, introduce una serie di agevolazioni contributive per favorire l’occupazione di giovani, di donne e appunto nelle regioni del Sud del Paese.
L’obiettivo della misura, si legge all’articolo 24, è quello di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali.
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale riconosciuto ai datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che impiegano fisicamente lavoratori e lavoratrici in una sede o unità produttiva che si trova nelle seguenti regioni:
- Molise;
- Abruzzo;
- Campania;
- Basilicata;
- Sicilia;
- Puglia;
- Calabria;
- Sardegna.
Per ogni assunzione a tempo indeterminato spetta uno sgravio contributivo del 100 per cento, per 2 anni, nel limite massimo di 650 euro mensili.
Sono esclusi i premi e i contributi INAIL fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Da tempo si attende il decreto attuativo della misura per avere la piena operatività dell’agevolazione. Come dichiarato alla Camera dalla Ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel corso delle interrogazioni a risposta immediata dell’8 gennaio, il decreto è stato approvato.
“Con riferimento al bonus ZES, comunico che proprio stamane ha completato il suo iter di approvazione il relativo decreto attuativo.”
La Ministra ha poi aggiunto come siano prossime all’autorizzazione da parte della Commissione Europea le misure che promuovono l’autoimprenditorialità e il lavoro autonomo e il bonus per i giovani in settori strategici.
Bonus ZES: requisiti e condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo
L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nei periodi compresi tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Per poter beneficiare dell’esonero contributivo, inoltre, i datori di lavoro devono assumere lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni d’età e che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni.
Altra condizione necessaria per la fruizione è che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Come precisato in fase di conversione in legge, l’agevolazione non può essere applicata ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato. Spetta, invece, nel caso di una precedente assunzione con contratto di apprendistato e non proseguita come rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Risulta però compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, il cosiddetto superbonus lavoro.
Ad ogni modo, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE.
Bonus ZES: come fare domanda
Come specificato all’interno del decreto attuativo della misura, per poter fruire del bonus assunzione ZES i datori di lavoro devono inviare una specifica domanda all’INPS in modalità telematica.
La domanda da inviare deve contenere le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
- dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
Modalità e termini di trasmissione saranno specificati dallo stesso Istituto in un’apposita circolare di prossima pubblicazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus ZES: approvato il decreto, come funziona l’esonero contributivo