Per le ristrutturazioni è prevista l'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento in presenza di specifici requisiti: dai riferimenti normativi ai casi pratici, una panoramica delle indicazioni da seguire
Quali sono le regole per applicare l’aliquota IVA al 10 per cento per le ristrutturazioni? In base a precise condizioni, è possibile beneficiare dell’agevolazione.
In linea generale la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto, canonicamente prevista al 22 per cento, riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa.
Per rintracciare le regole da seguire è necessario partire dai riferimenti normativi, ma per orientarsi correttamente non sempre basta la lettura delle norme: casi di applicazione, fabbricati ammessi ed esempi pratici possono essere utili per avere un quadro più chiaro.
IVA agevolata 10 per cento per ristrutturazioni edilizie: quali sono i riferimenti normativi?
La domanda che molti contribuenti si pongono in caso di ristrutturazioni sulla casa è la seguente: quando si può usufruire dell’IVA al 10 per cento per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria?
In linea generale è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali. Si tratta del regime fiscale dedicato agli interventi di recupero edilizio, ovvero al restauro, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione.
Per cercare di chiarire il quadro della questione e per fornire una guida chiara a quando si può beneficiare della riduzione dell’imposta dovuta bisogna innanzitutto fare delle distinzioni preliminari.
Il riferimento normativo è l’articolo 7 comma 1 lettera b della Legge 488/1999 che contiene l’elenco e la definizione della tipologia di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.
Ecco le definizioni chiave contenute nella legge 488/1999:
- manutenzione ordinaria: “interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;
- manutenzione straordinaria: “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”;
- restauro e risanamento conservativo: “interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”;
- ristrutturazione edilizia: “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
Sono questi gli interventi di ristrutturazione della casa ai quali è possibile applicare l’aliquota IVA agevolata per contratti d’appalto, di opera, di concessione con posa in opera o accordi negoziali.
IVA sui beni significativi: definizione
Il comma 19 dell’articolo unico della Legge di Bilancio 2018 fornisce un’interpretazione autentica sulla definizione dei beni significativi assoggettati all’IVA agevolata al 10 per cento.
La prima parte della norma di interpretazione autentica prevede che:
“l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale (DM 29 dicembre 1999); come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.”
La Legge di Bilancio definisce quindi le regole per la determinazione dei beni significativi soggetti ad IVA agevolata al 10 per cento:
- il calcolo del valore dei beni significativi si effettua sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al rispetto al manufatto principale;
- rientrano tra i beni significativi tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi: materie prime e manodopera.
IVA agevolata 10 per cento per ristrutturazioni: fabbricati ammessi
I fabbricati civili che possono usufruire dell’IVA a 10 per cento sono quelli a prevalente destinazione abitativa ovvero quelli che hanno più del 50 per cento della superficie adibita ad uso privato.
Le categorie di immobili ammesse all’IVA ridotta sono, nel dettaglio, i seguenti:
- unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusi gli uffici A/10;
- relative pertinenze;
- parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa;
- edifici di edilizia residenziale pubblica se connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa;
- edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscono stabile residenza di collettività (vedi i conventi o gli ospizi).
IVA agevolata ristrutturazioni: casi d’applicazione ed esempi
Non bastano, però, i riferimenti normativi per capire quali sono i casi d’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento ed è importante soffermarsi ancora sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili residenziali e sui limiti individuati nella normativa.
Nella legge 488/1999 si legge infatti che l’IVA agevolata si applica fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni significativi.
Il primo passo è stabilire allora cosa sono i beni significativi per i quali non si applica l’IVA ridotta al 10 per cento per gli interventi di recupero edilizio, richiamando anche a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018.
In base a quanto stabilito dal Decreto del 29/12/1999 i beni significativi sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetti da bagno;
- impianti di sicurezza.
Per tali beni vige la regola dell’applicazione dell’IVA agevolata fino a concorrenza del valore della prestazione considerata al netto del loro valore. In tali casi il contribuente dovrà sottrarre al valore complessivo della prestazione il valore dei beni significativi.
Per fornire un’indicazione precisa di come fare e dei limiti di applicazione dell’IVA agevolata forniamo un esempio:
- lavori di ristrutturazione del bagno di casa dal valore di 2.500 euro, di cui 1.000 euro per prestazione lavorativa e 1.500 per l’acquisto di sanitari, ovvero beni significativi. L’importo da assoggettare all’aliquota agevolata del 10 per cento si applica alla differenza tra il valore complessivo della ristrutturazione e il valore dei beni significativi, che in questo caso è di 1.000 euro.
Il valore residuale ovvero quello relativo al costo dei beni significativi sarà soggetto all’IVA ordinaria al 22 per cento.
IVA agevolata ristrutturazioni: quando non si applica
A fornire alcune utili indicazioni sui casi in cui non è possibile beneficiare dell’IVA agevolata è la guida alle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 2022.
Non si può applicare l’IVA agevolata al 10 per cento:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.
IVA agevolata ristrutturazioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Sempre dall’Agenzia delle Entrate arrivano alcuni chiarimenti su casi particolari.
Con la risposta all’interpello 576 del 2020, ad esempio, è stato chiarito che anche gli interventi di efficientamento del sistema di illuminazione, di un condominio o di singole unità immobiliari, possono scontare l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
Puntuali sono anche le indicazioni che riguardano l’installazione delle schermature solari alternative, nel corso di una ristrutturazione: anche in questo caso via libera dall’Agenzia delle Entrate sulla tassazione IVA ridotta con la risoluzione numero 10 del 2020.
L’Amministrazione finanziaria si sofferma sulla possibilità di applicare l’agevolazione dedicata a tapparelle, scuri o veneziane anche ai sistemi per la protezione degli infissi dagli agenti atmosferici o la schermatura degli ambienti interni dalla luce, sempre a patto che venga soddisfatta l’autonomia funzionale rispetto agli infissi.
IVA agevolata al 10 per cento per ristrutturazioni: come compilare fattura e ricevuta fiscale
Dal punto di vista pratico per usufruire dell’agevolazione che prevede la riduzione dell’IVA al 10 per cento è importante osservare alcune semplici regole nella compilazione di fattura e ricevuta fiscale.
Il prestatore d’opera o l’impresa dovranno compilarla correttamente indicando il valore complessivo della prestazione e il valore dei beni significativi di modo da stabilire l’importo esatto sul quale applicare l’IVA al 10 per cento e quello invece soggetto all’aliquota ordinaria.
Il prestatore che realizza l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà indicare in fattura, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo ammessi all’IVA agevolata al 10 per cento che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA agevolata 10 per cento per ristrutturazioni: riferimenti normativi e casi d’applicazione