Schermature solari alternative, l'installazione durante una ristrutturazione di sistemi oscuranti con la stessa funzione di quelli tradizionali dà diritto alla tassazione IVA agevolata al 10%. Lo spiega la consulenza giuridica numero 10 del 2 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate. Il requisito da rispettare è l'indipendenza funzionale.
Schermature solari alternative, nel corso di una ristrutturazione, l’installazione di sistemi oscuranti con la medesima funzione di quelli tradizionali dà diritto alla tassazione IVA ridotta con aliquota al 10%.
Lo spiega la consulenza giuridica numero 10 del 2 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Tali sistemi per la protezione degli infissi dagli agenti atmosferici o la schermatura degli ambienti interni dalla luce rientrano nell’agevolazione dedicata a tapparelle, scuri o veneziane, a condizione che venga soddisfatta l’autonomia funzionale rispetto agli infissi.
Schermature solari alternative: tassazione IVA agevolata al 10%
Alle schermature solari alternative si applica la tassazione IVA agevolata al 10%.
È quanto chiarisce la consulenza giuridica numero 10 del 2 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 10 del 2 ottobre 2020
- Consulenza giuridica - IVA - Aliquota installazione schermature solari.
Il documento di prassi sposa la soluzione proposta da un’associazione che rappresenta la categoria delle aziende italiane che operano con il legno e le imprese del settore del mobile, dell’arredo e del complemento d’arredo.
Il chiarimento, richiesto dall’istante, si concentra sulla tassazione IVA da applicare.
L’Agenzia delle Entrate accorda l’applicazione dell’aliquota al 10% per l’installazione di schermature solari che abbiano la stessa funzione dei sistemi oscuranti tradizionali, ovvero la protezione degli infissi da agenti atmosferici esterni o la schermatura degli ambienti interni dalla luce.
Tali sistemi vengono equiparati ai beni accessori indicati nella circolare numero 15/E del 2018, ovvero tapparelle scuri o veneziane.
Il requisito da rispettare per poter accedere alla tassazione agevolata è quello dell’indipendenza funzionale dagli infissi.
Nel fornire i chiarimenti l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento.
Sono soggette a IVA con l’aliquota del 10%, in base a quanto previsto dalla Tabella A allegata al Decreto IVA, per l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 1978, realizzati su abitazioni private, ovvero;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo.
Il decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 individua tassativamente i cosiddetti “beni significativi”
Se tali beni sono forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione, si applica l’IVA al 10% se il valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione.
In caso contrario, al valore residuo del bene significativo si applica l’aliquota ordinaria.
Schermature solari alternative: il requisito dell’autonomia funzionale
L’articolo 7 del decreto IVA stabilisce che l’imposta sulle parti staccate dei beni significativi è agevolata a condizione che tali beni rispettino il requisito dell’autonomia funzionale rispetto al bene significativo.
Se la funzionalità della parte staccata è la stessa dei beni significativi, non si verifica dunque l’autonomia funzionale e tale parte deve essere considerata come integrante dei medesimi beni.
Nel fornire chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 15/E del 2018, che riporta alcuni esempi di beni che rispettano il requisito dell’autonomia funzionale.
Tra questi, al paragrafo 2.2.1 viene chiarito che i sistemi oscuranti, tapparelle, scuri o veneziane:
“ad eccezione delle ipotesi in cui detti beni siano integrati negli infissi, gli stessi sono caratterizzati da una propria autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.”
Tra i sistemi presentati dall’associazione ci sono i sistemi per proteggere gli infissi dagli agenti atmosferici e per preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.
Tra i sistemi presentati dall’istante ci sono i seguenti:
- i “frangisole”: schermature solari a lamelle orientabili automatizzate in alluminio, simili alle veneziane;
- le “tende oscuranti a rullo per esterni”: tende in tessuto tecnico, alternative alle classiche tapparelle.
Nel documento di prassi viene infine riepilogata la normativa tecnica, ovvero il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, la cui Tabella A allegata definisce le schermature solari come:
“sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi, in risposta alle sollecitazioni solari.”
L’allegato M indica quali tipologie di schermature beneficiano della detrazione Irpef:
- le tende esterne che rispondono ai requisiti della normativa UNI EN 13561;
- le chiusure oscuranti con i requisiti della normativa UNI EN 13659;
- i dispositivi di protezione solare, con i requisiti di benessere termico e visivo della normativa UNI EN 14501;
- i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate, con calcolo della trasmittanza totale e luminosa ai sensi della normativa UNI EN 13363.01 e UNI EN13363.02.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le tende da esterno e le schermature solari descritte dall’istante, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali, presentino caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti indicati nella circolare n. 15/2018.
Di conseguenza, come sottolineato nel documento di prassi:
“Essendo pertanto caratterizzate da una propria autonomia funzionale rispetto agli infissi forniti nell’ambito dell’intervento di recupero agevolato, queste schermature solari potranno fruire del regime agevolato IVA previsto per sistemi oscuranti tradizionali quali tapparelle e scuri, nell’ambito degli interventi sopra descritti e alle condizioni di cui alle richiamate disposizioni, sempre che ne svolgano la medesima funzione.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Schermature solari alternative: tassazione IVA agevolata al 10%