Iva sui beni significativi: quando si applica? La Legge di Bilancio 2018 ha fornito una definizione e alcuni chiarimenti interpretativi su quando applicare l'Iva agevolata al 10% e su come compilare fattura e ricevuta fiscale.
Iva sui beni significativi: quando si applica l’aliquota agevolata al 10%?
La Legge di Bilancio 2018, con una norma di interpretazione autentica, fornisce un’utile definizione su quando si applica l’aliquota Iva agevolata sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e su come indicare il valore di tali beni in fattura.
La normativa sull’Iva agevolata al 10 per cento, introdotta con la legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e resa operativa dal DM del 29 dicembre 1999, causa ancora oggi molti dubbi sulla determinazione del valore dei beni significativi e su come compilare fattura e ricevuta fiscale.
Proprio in tal senso e riprendendo quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E del 2016, la Legge di Bilancio 2018 fornisce una definizione chiara sull’applicazione dell’Iva sui beni significativi relativi a lavori di ristrutturazione in edilizia.
Iva sui beni significativi: definizione
Il comma 19 dell’articolo unico della Legge di Bilancio 2018 fornisce un’interpretazione autentica sulla definizione dei beni significativi assoggettati all’Iva agevolata al 10 per cento.
La prima parte della norma di interpretazione autentica prevede che:
l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale (DM 29 dicembre 1999); come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
La Legge di Bilancio 2018 definisce quindi le regole per la determinazione dei beni soggetti ad Iva agevolata al 10 per cento:
- il calcolo del valore dei beni significativi si effettua sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al rispetto al manufatto principale;
- rientrano tra i beni significativi tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi: materie prime e manodopera.
Come compilare fattura e ricevuta fiscale
Il comma 19, art. 1 della Legge di Bilancio 2018 fornisce inoltre le istruzioni sull’indicazione in fattura del valore dei beni significativi soggetti ad Iva agevolata del 10 per cento.
A partire dal 1° gennaio 2018, il prestatore che realizza l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà indicare in fattura, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo ammessi all’Iva agevolata al 10 per cento che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Quali sono i beni significativi ammessi all’Iva agevolata
Nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, l’aliquota Iva al 10 per cento si applica sul valore delle cessioni e prestazioni relativi ai seguenti beni significativi:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
L’aliquota Iva agevolata si applica fino a concorrenza del valore della prestazione considerata al netto del valore dei beni stessi. In tali casi il contribuente dovrà sottrarre al valore complessivo della prestazione il valore dei beni significativi.
Per fornire un’indicazione precisa di come fare e dei limiti di applicazione dell’Iva agevolata al 10% forniamo un esempio:
- lavori di ristrutturazione del bagno di casa dal valore di 2.500 euro, di cui 1.000 euro per prestazione lavorativa e 1.500 per l’acquisto di sanitari, ovvero beni significativi. L’importo da assoggettare all’aliquota agevolata del 10% si applica alla differenza tra il valore complessivo della ristrutturazione e il valore dei beni significativi, che in questo caso è di 1.000 euro. Il valore residuale ovvero quello relativo al costo dei beni significativi sarà soggetto all’Iva ordinaria al 22%.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Iva sui beni significativi: definizione