Assegno di invalidità per gli invalidi parziali che svolgono un'attività lavorativa: un emendamento al Decreto Fiscale 2022 approvato in Commissione al Senato ripristina il diritto alla prestazione, dopo lo stop da parte dell'INPS. Per averne diritto, il reddito deve essere inferiore a 4.391 mila euro annui.
Torna l’assegno di invalidità per gli invalidi parziali che prestano attività lavorativa e hanno un reddito inferiore a 4.391 euro.
A prevederlo è l’emendamento al Decreto Fiscale 2022 approvato dalle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato. Una retromarcia rispetto alle posizioni dell’INPS che ad ottobre aveva fissato quale requisito essenziale per ricevere l’assegno l’impossibilità di lavorare e, conseguentemente, l’assenza di un’occupazione.
Una chiusura legata ai principi fissati da due sentenze della Corte di Cassazione in materia e che ora vengono superati per effetto delle modifiche alla legge n. 118/1971 previste dal testo emendato del decreto Fisco e Lavoro n. 146/2021.
DL Fiscale, torna l’assegno per gli invalidi parziali che prestano attività lavorativa
L’articolo 12-bis del testo del Decreto Fiscale 2022, così come modificato dall’emendamento approvato dalle Commissioni in Senato chiarisce che il requisito dell’inattività lavorativa per ottenere l’assegno di invalidità viene soddisfatto:
“qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto”
La norma di interpretazione autentica ha effetto retroattivo e stabilisce dunque che per ottenere l’assegno, il richiedente non potrà avere un reddito superiore al limite di 4.391 euro.
Il requisito dell’inattività lavorativa si intende quindi soddisfatto se il reddito derivante dall’attività svolta non porti al superamento del limite massimo di cui sopra, soglia reddituale prevista per il riconoscimento dell’assegno di invalidità.
Assegno di invalidità anche a chi lavora: il Decreto Fiscale 2022 supera l’interpretazione dell’INPS
Come si legge nel testo del Dossier messo a punto dal Senato, l’emendamento:
“è inteso a superare l’indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di Cassazione e recepito poi dall’INPS”
Si tratta di un problema sorto lo scorso 14 ottobre, quando una nuova interpretazione dell’INPS, contenuta nel messaggio numero 3495, affermava che l’impossibilità a svolgere l’attività lavorativa era:
“non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma [...] un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale”
L’interpretazione restrittiva dell’INPS di fatto tagliava fuori dalla possibilità di beneficiare dell’assegno di invalidità coloro che prestavano un’attività lavorativa, a prescindere dal relativo reddito, e derivava da due sentenze della Cassazione, la n. 17388/2018 e la n. 18926/2019.
Lo scorso 3 novembre, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando in un Question Time aveva annunciato di essere a lavoro per un nuovo intervento legislativo, arrivato in sede di conversione del Decreto Fiscale 2022.
I requisiti per ottenere l’invalidità civile
Nell’attesa che prima il Senato e poi la Camera approvino il testo della legge di conversione del Decreto Fiscale 2022, facciamo il punto dei requisiti previsti per beneficiare dell’assegno.
A regolarli è la già citata legge n. 118 del 30 marzo 1971 e per ottenere l’assegno di invalidità INPS, il richiedente deve:
- aver ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74 per cento ed il 99 per cento;
- essere stato di bisogno economico;
- avere un’età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016);
- essere titolare di cittadinanza italiana, oppure essere iscritto all’anagrafe per i cittadini stranieri comunitari del Comune di residenza;
- essere titolare di un permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia
- avere una residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;
- rispettare nel 2021 un limite di reddito annuo personale, non familiare, di 4.391 euro.
L’assegno di invalidità, inoltre, non può essere erogato insieme ad una pensione diretta di invalidità.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: DL Fiscale, torna l’assegno per gli invalidi parziali che prestano attività lavorativa