In un momento di legislazione rallentata, in bilico tra le sospensioni emanate dal decreto Cura Italia dal Decreto Liquidità n. 23/2020, oltre che dalla perdurante assenza del nuovo RUNTS, le associazioni si trovano ad affrontare un nuovo interrogativo da risolvere, quello legato alla possibilità di iscriversi agli appositi elenchi delle organizzazioni idonee a ricevere il riparto del 5x1000.
L’avvicinarsi dell’inizio del periodo durante il quale si effettuano le presentazioni delle dichiarazioni dei redditi porta con sé obblighi collaterali a carico degli enti no profit che vogliono poter rientrare nel panorama associativo che è potenzialmente beneficiario della percentuale Irpef che ogni contribuente ha la possibilità di versare - grazie alla Legge 266/2005 - a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale, chiamato anche 5x1000.
La lista dei soggetti che hanno la possibilità di accedere a tale forma di contribuzione volontaria è pubblicata ogni anno entro il 31 marzo sul sito dell’Agenzia delle Entrate come stabilito dall’art. 6-bis del DPCM 23 aprile 2010.
La domanda di iscrizione a tale lista deve essere presentata un’unica volta durante la vita associativa, e per restare in essere è necessario che l’ente si impegni ogni anno a rispettare determinati requisiti e ne inoltri una dichiarazione all’interno della quale attesti il loro effettivo perseguimento.
5 per mille: quali sono i soggetti che possono accedere a tale lista
L’ articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 ha stabilito quali sono gli enti che possono accedere a tale lista, i quali si riportano di seguito:
- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
- le ONLUS di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
- le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri previsti dall’ art. 7 della legge n.383 del 2000;
- le associazioni e fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all’ art. 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 460 del 1997.
È importante sottolineare un discorso diverso per quanto riguarda invece le ASD (associazioni sportive dilettantistiche), in quanto esse rientrano tra i soggetti che possono richiedere tale iscrizione ma sono altre sì obbligate a rispettare maggiori obblighi.
Infatti, un’associazione sportiva dilettantistica per poter fare richiesta di iscrizione a tale lista oltre a svolgere una rilevante attività di interesse sociale, deve essere riconosciuta ai fini sportivi dal CONI.
La codificazione delle attività considerate di interesse sociale per le ASD, è ben specificata dal DM 2 aprile 2009, modificato poi dal DM 16 aprile 2009, il quale le raggruppa all’interno di tre filoni:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La modalità e il termine per la presentazione della domanda di adesione al 5 per mille
L’ente no profit che rientra nei casi sopracitati e il quale rispetta i requisiti imposti dalla norma, appena costituito o non ancora comunque iscritto all’interno di tale lista, può presentare domanda entro il prossimo 7 maggio 2020.
La domanda potrà essere redatta ed inviata solo attraverso apposito canale telematico o direttamente dagli interessati se dotati dei canali preordinati all’inoltro di tale modulistica, come Entratel o Fisconline, oppure come comunemente accade essi possono richiedere al proprio intermediario di presentare tale pratica in loro nome.
Il sito dell’Agenzia delle Entrate fornisce un modello cartaceo in pdf da poter consultare oltre a delle pratiche istruzioni, e nella sezione Software di compilazione anche il prodotto idoneo per la redazione della domanda da inviare telematicamente.
In seguito all’avvenuta presentazione della domanda l’Agenzia delle Entrate rilascerà un’attestazione con la quale l’associazione avrà contezza dell’avvenuta iscrizione all’interno dell’anagrafe predisposta per gli enti beneficiari di tale contributo o al contrario dell’eventuale presenza di errori nella pratica presentata da sanare compilando una nuova domanda.
- Modulo da utilizzare per l’iscrizione al 5*1000
- Cinque per mille: modulo da utilizzare per l’iscrizione
La pubblicazione a scaglioni dei nuovi iscritti
Al fine di permettere alle associazioni di correggere eventuali errori riportati all’interno della pratica presentata, l’ultima occasione per poter visionare la lista definitiva slitta al 25 maggio 2020, in quanto una prima pubblicazione corredata dei dati dei nuovi iscritti sarà effettuata entro il 14 maggio ed entro però il 20 maggio 2020 sarà poi data la possibilità di comunicare eventuali dati da modificare. Le anagrafiche conterranno la denominazione di ciascun soggetto, il codice fiscale e la sede ove viene esercitata l’attività.
Eventuali modifiche dovranno pervenire con richiesta formale predisposta dal legale rappresentante dell’ente o da un suo eventuale preposto munito di delega.
Adempimenti obbligatori per gli enti già iscritti
L’iscrizione a tale lista, come abbiamo già sottolineato, deve essere effettuata una tantum, ma questo non significa che l’ente che ha ottenuto tale possibilità sia poi dispensato sine fine da qualsiasi altro adempimento.
Ogni esercizio successivo alla sua iscrizione, fino ad una sua eventuale decisione di non aderirvi più, l’ente deve infatti presentare entro il 30 giugno 2020 la comunicazione di conferma dei requisiti necessari per poter partecipare a tale beneficio.
L’attestazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potrà essere inviata direttamente dal legale rappresentante degli enti di volontariato a mezzo Raccomandata A/R indirizzandola agli uffici della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente cioè ove ha domicilio l’associazione per la quale la pratica viene presentata o in alternativa può servirsi della posta elettronica certificata eligendo come destinatario la PEC dell’ufficio sopra specificato.
Parlando invece di associazioni sportive dilettantistiche anche in questo momento si rende necessario fare una precisazione, l’autocertificazione dovrà essere inviata dal legale rappresentante, a mezzo raccomandata a.r. all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, mantenendo comunque come data ultima per eseguire tale adempimento il 30 giugno 2020.
In riferimento agli adempimenti da effettuarsi nel 2020 non è quindi cambiato nulla per gli enti di volontariato e le ASD, che possono infatti beneficiare delle normative in auge prima della riforma del terzo settore.
Il regime transitorio ad oggi in atto lascia quindi la possibilità alle organizzazioni di volontariato di continuare a godere dei benefici da sempre vantati, almeno fino a nuove disposizioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime transitorio enti no profit: adesione 5 per 1000 e conferma dei requisiti