Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato lo scorso 22 settembre un decreto ove esplicita le modalità di redazione ed invio dei rendiconti per il 5 per mille destinate ai nuovi ETS.
In ordine a quanto previsto dalla riforma del terzo settore, e al fine di fornire giuste indicazioni agli enti, ancora immersi in una situazione di limbo e di vacatio legis, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stilato una serie di regole atte alla corretta redazione, archiviazione, pubblicazione e comunicazione dei rendiconti previsti per i contributi 5 per mille ricevuti dagli Enti del terzo Settore, ETS.
Il DD 488 del 22 settembre 2021 all’allegato 1 ha disposto una vera e propria guida esaustiva ove ha indicato quali sono gli elementi da dover indicare all’interno del rendiconto, quali sono le spese ammissibili tra quelle finanziabili dal contributo del 5 per mille e quali invece non possono essere considerate, oltre ad aver fornito le tempistiche e i limiti dimensionali necessari a determinare quale iter dovrà seguire l’ente obbligato alla sua predisposizione.
L’art. 1 del DD 488 del 22 settembre 2021 espone che le linee guida previste nell’allegato al decreto si riferiscono al modello per la rendicontazione del 5 per mille (Mod. A) e al modello per l’accantonamento del cinque per mille (Mod. B), presenti sul sito del Ministero, così come previsto dall’art. 16 comma 1 del DPCM del 23 luglio 2020.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DD 488 DEL 22 settembre 2021
- Linee guida per la rendicontazione del contributo del 5 per Mille destinato agli Enti del Terzo Settore.
Rendicontazione 5 per mille: soggetti obbligati alla redazione
Le linee guida contenute nell’allegato 1 del decreto 488 del 22 settembre 2021 sono state formulate per gli Entri del Terzo Settore destinatari del contributo 5 per mille, ad oggi però non, essendo ancora attivo il RUNTS, esse dovranno essere applicate anche dai seguenti soggetti:
- Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell’art. 2, comma 4 -novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Sono quindi soggette a tali istruzioni tutte le tipologie associative destinatarie del 5 per mille, anche quelle aventi una delle configurazioni preesistenti alla riforma del terzo settore.
La redazione del rendiconto e della correlata relazione illustrativa è obbligatoria per tutte le associazioni, a prescindere dall’ammontare del contributo ricevuto. La distinzione invece dovrà esser fatta per l’invio di tale documento.
L’obiettivo delle linee guida pubblicate dal Ministero è quello di coadiuvare i soggetti destinatari della normativa nella corretta redazione, conservazione e comunicazione dei modelli di rendiconto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, secondo il quale l’obbligo rendicontativo è adempiuto dagli enti beneficiari mediante l’utilizzo della modulistica da rendersi disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
Rendicontazione 5 per mille: modalità di presentazione e tempistiche
I soggetti destinatari del 5 per mille dovranno redigere due documenti:
- rendiconto;
- relazione illustrativa.
Sono tutti parimenti obbligati allo svolgimento di tale adempimento.
Così come previsto dall’art. 16 comma 1, “Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo”.
Su di essi grava inoltre l’obbligo di conservare tali scritture per 10 anni, presso la sede dell’ente, unitamente ai giustificativi di spesa.
Volendo riepilogare avremo quindi alcune scadenze ed obblighi da rispettare che sono:
- tutti gli enti destinatari del 5 per mille dovranno redigere il rendiconto e la relazione illustrativa;
- la relazione illustrativa e il rendiconto dovranno essere fatti entro 12 mesi dalla data in cui l’ente ha ricevuto il contributo;
- dovranno essere conservati insieme ai giustificativi di spesa per almeno 10 anni.
Discorso diverso va fatto invece per gli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore ai 20.000 euro i quali infatti saranno assoggettati ad un ulteriore obbligo rispetto a quelli già citati.
Contributo 5 per mille pari o superiore a 20.000 euro: obblighi degli enti
Per gli enti che hanno ricevuto un contributo cinque per mille pari o superiore a 20.000 euro, oltre a quanto sopra esposto per la generalità degli enti, sono previsti ulteriori adempimenti:
- inviare il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la sua redazione (quindi 12 mesi dalla data in cui il contributo è stato ricevuto dall’ente) all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] indicando nell’oggetto il codice fiscale dell’ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto e l’anno finanziario del contributo;
- pubblicare entro 60 giorni dalla scadenza per la sua redazione, sul sito ufficiale dell’ente, il rendiconto e la relazione illustrativa;
- avvertire l’amministrazione erogatrice del contributo, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, che tale adempimento è stato compiuto.
Il rendiconto per essere inviato alla pec sopra citata dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, dovrà inoltre essere trasmessa la relazione illustrativa insieme alla copia del documento di identità del legale rappresentante.
L’unico metodo di invio accettato è quello per pec quindi eventuali rendiconti inviati per posta non saranno presi in considerazione.
L’ente destinatario di un contributo pari o superiore ad 20.000 euro, dopo aver inviato il rendiconto e la relazione illustrativa ed averli pubblicati sul proprio sito, dovrà entro 7 giorni dalla data in cui ha effettuato l’ultimo adempimento, ovvero la pubblicazione sul sito, inviare una pec all’indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto il codice fiscale dell’ente, la denominazione, l’anno finanziario di riferimento, specificando nella dicitura il seguente testo la dicitura “Pubblicazione rendiconto cinque per mille” e nel testo della pec deve essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.
Attraverso il DD 488 del 22 settembre 21 il Ministero ha quindi tentato di fornire delle linee guida chiare e fruibili a tutti gli enti del terzo settore in modo da permettere loro di uniformarsi con quanto previsto dalla nuova disciplina.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: 5 per mille ETS: le linee guida per la rendicontazione del contributo