Web tax: le istruzioni delle Entrate su calcolo, modalità e criteri di geolocalizzazione

Tommaso Gavi - Imposte

Web tax, con la circolare numero 3 del 23 marzo 2021 arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'imposta sui servizi digitali. Tra le istruzioni per l'applicazione della digital tax: soggetti interessati, ricavi imponibili, calcolo e criteri di geolocalizzazione.

Web tax: le istruzioni delle Entrate su calcolo, modalità e criteri di geolocalizzazione

Web tax, dopo la pubblicazione del decreto Sostegni in Gazzetta Ufficiale arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta sui servizi digitali.

A fornire i chiarimenti è la maxi-circolare numero 3 del del 23 marzo 2021.

Nelle 88 pagine del documento di prassi vengono esaminati diversi aspetti, tra i quali i soggetti interessati, la definizione dei ricavi imponibili e i criteri di geolocalizzazione.

I chiarimenti interpretativi riguardano l’ambito di applicazione dell’imposta, gli oneri strumentali e contabili ed i rimborsi.

Un capitolo è interamente dedicato alle convenzioni contro le doppie imposizioni e alla deducibilità dell’imposta.

Web tax: le istruzioni delle Entrate su calcolo, modalità e criteri di geolocalizzazione

Dopo la pubblicazione del decreto Sostegni in Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulla web tax.

I chiarimenti interpretativi sull’imposta sui servizi digitali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 ovvero dall’articolo 1, commi 35-50, legge n. 145/2018, sono contenuti nella maxi-circolare numero 3 del 23 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 3 del 23 marzo 2021
Imposta sui servizi digitali - articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il documento di prassi di 88 pagine segue il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso, che ha tenuto conto conto dei contributi inviati dagli operatori nella consultazione pubblica che si è conclusa il 31 dicembre 2020.

Vengono presi in considerazione diversi aspetti dell’imposta del 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di grandi dimensioni, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro e almeno 5,5 milioni di euro di ricavi da servizi digitali realizzati in Italia.

Il documento di prassi, che ha come oggetto l’imposta che dovrà essere versata a partire dal 2021, in relazione ai servizi digitali prestati nel 2020, è articolato come segue:

  • premessa;
  • ambito soggettivo;
    • lo svolgimento di attività d’impresa;
    • il superamento delle soglie dimensionali;
    • la nozione di gruppo;
    • verifica del presupposto applicativo: primo anno di applicazione;
  • ambito oggettivo;
    • servizi di veicolazione della pubblicità mirata;
    • servizi di interazione tra gli utenti: le interfacce multilaterali;
      • messa a disposizione di servizi di “rete sociale”;
      • 3.2.2 Servizi di intermediazione;
      • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia;
  • esclusioni dall’ambito oggettivo;
    • tipologia di servizi esclusi;
    • esemplificazioni;
    • beni e servizi accessori;
  • criteri di collegamento con il territorio dello Stato;
    • la localizzazione del dispositivo;
    • criteri di collegamento rilevanti in relazione a ciascun servizio digitale;
  • base imponibile;
    • servizi di veicolazione della pubblicità mirata;
    • servizi resi dalle interfacce multilaterali;
    • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia;
  • obblighi strumentali;
    • identificazione dei soggetti passivi;
    • designazione ai fini degli adempimenti;
    • dichiarazione e versamento dell’imposta;
  • obblighi contabili;
  • rimborsi;
  • convenzioni contro le doppie imposizioni e deducibilità dell’imposta.

Web tax: ambito di applicazione, criteri di geolocalizzazione e base imponibile

La circolare sulla web tax, digital tax o imposta sui servizi digitali, fornisce indicazioni per l’individuazione dei soggetti interessati al versamento dell’imposta.

L’Agenzia delle entrate chiarisce quali sono i limiti di dimensione, la nozione di impresa e la definizione di gruppo.

Uno spazio specifico è dedicato all’approfondimento dell’ambito di applicazione oggettivo e dei diversi aspetti collegati.

Tali aspetti sono arricchiti da esempi per facilitarne la comprensione.

Un altro aspetto preso in considerazione è quello dei criteri di geolocalizzazione.

L’obiettivo dell’imposta è, infatti, quello di tassare i ricavi derivanti dalla monetizzazione dei contributi forniti dagli utenti che si trovano nel territorio dello Stato.

Nella circolare vengono dunque forniti i criteri per la determinazione dei ricavi imponibili in Italia.

Vengono inoltre forniti gli elementi per la determinazione della base imponibile e per l’eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione “a cascata”, che si potrebbero creare con modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d’imposta nell’erogazione di uno stesso servizio imponibile.

Web tax: oneri strumentali, contabilità e sanzioni

Sono numerosi gli aspetti analizzati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Tra questi ci sono gli adempimenti ai quali sono tenuti i soggetti passivi di imposta:

  • obblighi di identificazione;
  • versamento con scadenza il 16 maggio di ogni anno;
  • dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno;
  • modalità di fruizione del rimborso.

Chiarimenti specifici vengono inoltre forniti riguardo all’istituto della designazione, che permette di delegare a una consociata l’adempimento degli oneri strumentali.

Viene analizzato il rapporto tra la responsabilità solidale della società designata e la solidarietà passiva sulle consociate residenti in Italia.

Ci sono inoltre chiarimenti sull’obbligo di apposita contabilità, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

I soggetti dovranno, infatti, redigere il prospetto analitico e la nota esplicativa, secondo i criteri stabiliti nell’Allegato 1 al provvedimento del 15 gennaio ed entro il termine di versamento dell’imposta, che è rientrato tra le proroghe delle scadenze fiscali del decreto Sostegni.

Per il primo anno di applicazione della norma non sono previste sanzioni per eventuali irregolarità in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti.

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