Le prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura con i voucher previsti dalla Legge di Bilancio 2023 sono cumulabili con Naspi e DIS-COLL. A chiarirlo è l'INPS: deve essere rispettato il limite di 45 giornate lavorative nell'anno
I voucher in agricoltura, previsti dalla Legge di Bilancio 2023, sono cumulabili con le indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL.
A chiarirlo è l’INPS con la circolare numero 89 di oggi, 7 novembre 2023.
È prevista la compatibilità e la cumulabilità se le prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato e con natura stagionale non sono superiori a 45 giorni all’anno.
Nel rispetto del requisito della durata, non è previsto l’obbligo di comunicazione all’INPS del compenso percepito per il lavoro occasionale.
I voucher in agricoltura sono cumulabili con Naspi e DIS-COLL: i chiarimenti dell’INPS
La circolare INPS numero 89 del 7 novembre 2023 fornisce chiarimenti in merito ai voucher in agricoltura disciplinati dalla Legge di Bilancio 2023, relativi alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (LOAgri).
- INPS - Circolare numero 89 del 7 novembre 2023
- Compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (LOAgri).
Il documento di prassi si sofferma sulla compatibilità e sulla cumulabilità con le indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL.
Il comma 343 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 ha come obiettivi la continuità produttiva delle imprese agricole e il reperimento di manodopera per le attività stagionali.
A tal fine è stato limitato l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura per il biennio 2023-2024.
Nel caso in cui il lavoratore rispetti la durata di 45 giornate annue tali prestazioni sono cumulabili con le indennità di disoccupazione prima richiamate.
Come stabilito dal comma 349 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, il compenso del lavoratore agricolo, nel caso in questione, è esente da tassazione e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione.
Il requisito da rispettare è il limite di 45 giornate di lavoro in un anno civile.
I beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL possono quindi svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il limite indicato e non è previsto alcun obbligo di comunicazione all’INPS del compenso relativo al lavoro svolto.
Voucher in agricoltura, Naspi e DIS-COLL: cumulabilità nel rispetto del requisito di 45 giorni lavorativi all’anno
Come chiarito dal messaggio INPS, le indennità di disoccupazione sono compatibili con con lo svolgimento delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, nel rispetto del requisito della durata di 45 giorni lavorativi.
I compensi sono quindi cumulabili e non è prevista alcuna sospensione, abbattimento o decadenza.
Come sottolineato nella circolare INPS, inoltre:
“Ai sensi del medesimo comma 349 dell’articolo 1, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.”
Nel documento di prassi l’Istituto sottolinea, come previsto dall’articolo 1, comma 345 della Legge di Bilancio 2023, che in caso di prestazioni lavoro occasionale si sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi che derivano dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: I voucher in agricoltura sono cumulabili con Naspi e DIS-COLL: i chiarimenti dell’INPS