Verifiche IVA: l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale grava sull'Amministrazione finanziaria e la sua violazione comporta l'invalidità dell'atto, che può essere superato solo se l'opposizione proposta dal contribuente è meramente pretestuosa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 9084 del 1° aprile 2021.
Nel caso di verifiche fiscali aventi ad oggetto la contestazione di “tributi armonizzati” come l’IVA, grava sull’Amministrazione finanziaria obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, che può essere superato solo se l’opposizione proposta dal contribuente è meramente pretestuosa.
Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9084 del 1° aprile 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 9084 del 1° aprile 2021
- Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 9084 del 1° aprile 2021.
La sentenza – Il procedimento attiene a una causa relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, accolto sia in primo che in secondo grado.
Avverso la decisione della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7° I. n. 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR, in materia di IVA, avrebbe omesso di valutare che i contribuenti non avevano dato prova di essere in grado di introdurre elementi idonei ad allargare il quadro istruttorio, modificando le conclusioni dell’avviso di accertamento.
La Suprema Corte, ritenendo infondato il motivo, ha rigettato senza rinvio il ricorso.
Nella pronuncia in commento la Corte di cassazione ha richiamato il principio per cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, a condizione che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
Nel caso di specie la CTR ha precisato che la mancata attivazione del contraddittorio ha leso il diritto di difesa del contribuente che qui avrebbe potuto dimostrare che il credito iva erroneamente indicato in dichiarazione non era mai stato utilizzato.
Si tratta pertanto di una giustificazione non meramente pretestuosa che avrebbe potuto, almeno in parte, evitare l’emanazione dell’avviso di accertamento. Da qui il rigetto del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Verifiche IVA: senza contraddittorio l’atto è nullo