Vaccino Covid obbligatorio per i sanitari, novità nel Decreto Aprile: il testo approvato in Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 prevede, in alcuni casi, anche la sospensione dall'attività lavorativa senza retribuzione in caso di rifiuto. Ecco i lavoratori interessati dalle nuove prescrizioni.
Vaccino Covid obbligatorio per i sanitari e possibile sospensione dall’attività lavorativa senza retribuzione in caso di rifiuto. Queste alcune novità contenute nel Decreto Aprile, il cui testo è stato approvato al Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021.
“Il nuovo provvedimento introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).”
Questo è quanto si legge nel comunicato stampa diffuso sul sito del Governo il 31 marzo 2021, a margine del Consiglio dei Ministri.
La questione dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario ha fatto molto discutere, ne sono una riprova le svariate vicende processuali degli ultimi tempi.
Le nuove regole approvate dal Governo puntano a dissipare ogni incertezza: chi opera in contesti reputati sensibilmente a rischio deve sottoporsi al vaccino.
Vediamo di seguito quali sono i lavoratori interessati dall’obbligo e quali sono le conseguenze in caso di rifiuto.
Vaccino Covid obbligatorio per i sanitari, novità Decreto Aprile: chi deve farlo?
Per tutta la durata della campagna vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario dovranno sottoporsi al vaccino anti-Covid.
In caso di rifiuto, è prevista l’assegnazione ad altre mansioni che non implichino un pericolo di diffusione del virus, anche inferiori. Quando la variazione delle mansioni non è possibile la bozza di decreto attualmente disponibile prevede la sospensione senza diritto alla retribuzione.
La vaccinazione, peraltro, può essere omessa o differita esclusivamente in ipotesi di pericolo accertato per la salute comprovato da apposita documentazione clinica.
Questo è quanto emerge dal testo - non ufficiale - del decreto approvato in occasione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021. Il testo definitivo è atteso ora in Gazzetta Ufficiale.
Stando a quanto previsto, l’obbligo di vaccino si applicherà, in ragione della loro attività lavorativa considerata fortemente a rischio contagio, anche ai professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nei seguenti contesti:
- nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali (quindi anche RSA), pubbliche e private,
- nelle farmacie e parafarmacie;
- negli studi professionali.
La vaccinazione, peraltro, costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Vaccino Covid obbligatorio per i sanitari: la procedura prevista
Per quanto riguarda i professionisti, ciascun Ordine professionale territorialmente competente dovrà trasmettere alla propria regione o provincia autonoma l’elenco degli iscritti con l’indicazione del luogo della rispettiva residenza.
Viceversa, per gli operatori di interesse sanitario, dovranno essere i rispettivi datori di lavoro a inviare alla Regione o alla Provincia autonoma la lista dei propri dipendenti con le qualifiche citate.
Verificato lo stato vaccinale dei lavoratori presenti degli elenchi, l’ente territoriale segnala all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano ancora vaccinati.
A quel punto, l’azienda inviata formalmente il lavoratore a sottoporsi a vaccinazione o, in caso, ad esibire la documentazione comprovante l’impedimento per motivi di salute.
Entro dieci giorni dalla notifica della richiesta, qualora l’azienda sanitaria locale competente accerti l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
Vaccino Covid obbligatorio per i sanitari: le conseguenze per chi si rifiuta
L’accertamento della mancata vaccinazione deve essere subito comunicato al datore di lavoro che dispone immediatamente la sospensione del lavoratore dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che comportino un contatto interpersonale o che, in qualsiasi altro modo, possano comportare un rischio di contagio.
Ecco, quindi, che al lavoratore non vaccinato devono essere assegnate diverse mansioni da quelle a rischio, equivalenti ma anche inferiori se non diversamente possibile, a fronte del trattamento economico equivalente.
Qualora l’assegnazione a differenti mansioni non sia possibile viene disposto un periodo di sospensione per tutta la durata della campagna vaccinale, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Per tutto questo lasso di tempo non è dovuta alcuna retribuzione, altro compenso o emolumento.
Ad ogni modo, si ricorda che il testo del Decreto Aprile appena approvato non è ancora stato pubblicato. Si attendono aggiornamenti e conferme sui contenuti della bozza sopra commentata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Vaccino Covid obbligatorio per i sanitari, novità Decreto Aprile: chi deve farlo