Per ottenere il credito d'imposta relativo all'agevolazione Transizione 5.0 dovranno essere inviate: la comunicazione preventiva, la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e quella di completamento. Dovrà essere trasmessa la documentazione indicata
Tra i diversi aspetti su cui si soffermano le istruzioni operative della circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ci sono anche quelli relativi alla documentazione che deve essere presentata e alle diverse comunicazioni da inoltrare nell’ambito del credito d’imposta Transizione 5.0.
Il documento di prassi si sofferma sulla procedura di invio e gestione della comunicazione preventiva, su quella relativa alla comunicazione per l’avanzamento del progetto di innovazione e su quella che riguarda il completamento del progetto stesso.
Per ciascuna delle comunicazioni è specificata la documentazione che deve essere presentata.
Transizione 5.0: documentazione e procedura per le comunicazioni
La circolare operativa del MIMIT, pubblicata lo scorso 16 agosto, prende in esame i diversi aspetti dell’agevolazione Transizione 5.0.
Per ottenere il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che realizzano progetti di innovazione per il risparmio energetico si devono inviare tre comunicazioni:
- la comunicazione preventiva;
- la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
- la comunicazione di completamento del progetto di innovazione.
Per la trasmissione di ciascuna delle tre comunicazioni è prevista una specifica procedura. In ciascuna comunicazione deve inoltre essere inviata la relativa documentazione, che è specificata nel documento di prassi.
I dettagli in merito alle comunicazioni sono forniti nei paragrafi 5, 6 e 7 della circolare operativa.
Transizione 5.0: la comunicazione preventiva
La prima comunicazione è quella preventiva, o di prenotazione.
Deve essere trasmessa per via telematica attraverso l’apposita Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0”, presente nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
Per poter accedere alla Piattaforma informatica, l’Impresa beneficiaria, qualora non sia già registrata, deve preliminarmente registrarsi.
Il primo passaggio è quello di creare un “profilo Operatore”, successivamente sarà possibile accedere al servizio “TRANSIZIONE 5.0”.
Si può accedere tramite SPID e seguire le istruzioni del “Manuale Utente Portale Transizione 5.0”, disponibile sul sito istituzionale del GSE.
Per perfezionare la procedura è necessario caricare la documentazione richiesta.
La documentazione dovrà essere caricata attraverso gli appositi slot presenti nella sezione “Allegati”.
I documenti da inserire sono riportati nel seguente elenco:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dalla Piattaforma informatica, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
- documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
- eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva, utilizzando il modello “Delega per la presentazione della comunicazione preventiva” (allegato I) per la presentazione della comunicazione preventiva;
- certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici ottenibile tramite gli investimenti. La certificazione ex ante, firmata digitalmente dal soggetto certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il modello di “Certificazione ex ante” (allegato VIII) da utilizzare per la comunicazione della riduzione dei consumi energetici;
- documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
- documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
- dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (allegato III);
- dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello “Dichiarazione dati titolare effettivo” (allegato II).
L’Impresa beneficiaria deve conservare l’intera documentazione necessaria all’accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati inseriti sulla Piattaforma informatica e asseriti mediante la DSAN. La conservazione è necessaria nel caso di eventuali controlli.
Dopo il caricamento della documentazione e i controlli automatici da parte della Piattaforma viene rilasciata una “Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di prenotazione”.
Entro 5 giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa l’impresa otterrà:
- la ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione;
- la notifica di integrazione.
Transizione 5.0: la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione
Oltre alla comunicazione preventiva le imprese devono inviare la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione, da trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito di imposta prenotato.
Tale comunicazione, con gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore:
- con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
- con gli investimenti previsti nell’ambito dell’agevolazione Transizione 5.0.
La documentazione dovrà essere caricata nell’apposita sezione della Piattaforma informatica, a pena del mancato accoglimento dell’agevolazione.
Tale documentazione dovrà essere conservata per eventuali controlli.
Nello specifico dovranno essere conservati gli ordini e le fatture che attestano il pagamento in acconto, riconducibili agli investimenti relativi al progetto di innovazione oggetto dell’agevolazione.
In tali documenti dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
- le singole voci di costo per ciascun investimento;
- il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica (strutturato come segue TR5-XXXXX);
- il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, se successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
A conclusione del caricamento della documentazione, la Piattaforma informatica rilascia una “Ricevuta di avvenuto invio comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20 per cento)”.
Entro i 5 giorni successivi verrà notificata l’avvenuta verifica, attraverso la “Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20 per cento)”, al termine delle operazioni effettuate dal GSE.
Transizione 5.0: la comunicazione di completamento del progetto di innovazione
Un’ulteriore comunicazione deve essere inviata a completamento del progetto di innovazione.
Le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione di accesso e le comunicazioni periodiche devono trasmetterla entro la scadenza del 28 febbraio 2026, tramite la Piattaforma informatica.
La comunicazione di completamento deve essere trasmessa a pena d’improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposita Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
La documentazione da allegare alla comunicazione è la seguente:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dalla Piattaforma informatica, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
- documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
- eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva utilizzando il modello “Delega per la presentazione della comunicazione preventiva” (allegato I) per la presentazione della comunicazione preventiva;
- schede tecniche DNSH relative agli investimenti realizzati redatte secondo i modelli “Schede tecniche DNSH(allegato VII); certificazione ex post dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. La certificazione ex ante, firmata digitalmente dal soggetto certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il modello di “Certificazione ex ante” (allegato X) da utilizzare per la comunicazione della riduzione dei consumi energetici;
- documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
- attestato comprovante il possesso della certificazione contabile di cui all’articolo 17 del DM “Transizione 5.0” e il possesso della perizia asseverata, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V);
- documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
- dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post, redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (allegato III);
- dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili” (allegato IV);
- attestazione rilasciata dal produttore a dimostrazione che i moduli fotovoltaici, utilizzati per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare, per il rispetto delle caratteristiche stabilite dalla legge;
- dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello “Dichiarazione dati titolare effettivo” (allegato II).
L’Impresa dovrà provvedere alla conservazione di:
- fatture;
- documenti di trasporto;
- altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti:
- le singole voci di costo per ciascun investimento;
- il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX;
- il riferimento alle disposizioni relative all’agevolazione.
Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione, dopo la verifica della documentazione, sarà comunicato il credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
A conclusione del caricamento verrà rilasciata una “Ricevuta di avvenuto caricamento della comunicazione di completamento” che rimanda al termine per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa.
La notifica avverrà tramite la messa a disposizione sulla Piattaforma informatica della “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”.
La notifica avverrà dopo le attività di controllo da parte del GSE.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Transizione 5.0: documentazione e procedura per le comunicazioni