Dichiarazione dei redditi 2023, come indicare il titolare effettivo nel quadro RU
Con le istruzioni per la compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 l’Agenzia delle entrate ha introdotto l’obbligo di indicare i dati identificativi dei titolari effettivi delle entità destinatarie:
- del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali;
- del credito d’imposta relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e del credito d’imposta per la formazione 4.0.
La novità è legata alle indicazioni contenute nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 - Dispositivo per la ripresa e la resilienza, dirette a tutti gli Stati membri destinatari dei fondi, la cui ratio è tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e garantire che l’utilizzo dei fondi sia conforme al diritto nazionale e unionale, per la prevenzione, l’individuazione e il contrasto dei fenomeni di frodi, corruzione e conflitti di interessi.
A tal fine ogni Stato membro è stato chiamato a prevedere un sistema di controllo interno, efficace ed efficiente, per il recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.
In particolare, l’articolo 22 comma 2 lett. d) punto iiii) del Regolamento dispone che, ai fini di controllo e di fornire dati comparabili sull’utilizzo dei fondi, in relazione a misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza, ogni Stato membro è chiamato a raccogliere una serie di dati, adeguatamente accessibili, riguardanti
“il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio” (cd. Quarta Direttiva Antiriciclaggio)
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023
La risposta dell’Italia si legge appunto nelle Istruzioni nel modello Redditi 2013, in cui è previsto che i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno indicare negli appositi campi del rigo RU150 i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi.
In particolare, per ogni persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo, dovranno essere indicati:
- i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali il beneficiario ha usufruito del credito;
- per i soggetti residenti, il codice fiscale e per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati identificativi quali nome, cognome, data di nascita e codice dello Stato estero di nascita;
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato, se diverso dalla residenza anagrafica;
- i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero.
L’obbligo di indicazione del titolare effettivo riguarda solo alcuni crediti d’imposta, ossia:
1. Credito d’imposta per le attività di formazione, di cui all’art. 1, c. 46, L. 205/2017 (Formazione 4.0 - codice credito F7), concesso a favore delle imprese che sostengono spese in attività di formazione del personale dipendente;
2. Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative ex art. 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019 (Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022 - codice credito L1);
3. Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020 (Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2022 - codici credito L3 - 2L - 3L), a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
- Istruzioni compilazione quadro RU dichiarazione dei redditi 2023
- Dichiarazione dei redditi: ecco le istruzioni per l’indicazione del titolare effettivo
Titolare effettivo e dichiarazione dei redditi 2023: ancora diversi i punti da chiarire
Diversi ancora i punti da chiarire, con riferimento ad esempio alle conseguenze connesse all’omessa o infedele indicazione dei titolari effettivi, vista l’assenza di una specifica norma sanzionatoria.
Poco chiara è inoltre la sorte di eventuali controinteressati all’accesso, ossia di soggetti che, pur rivestendo lo status di titolare effettivo, in base a circostanze eccezionali dovrebbero essere esclusi dall’accesso alle informazioni sulla propria titolarità effettiva.
Regole di individuazione del titolare effettivo
Per quanto concerne le modalità per l’individuazione del titolare effettivo, il regolamento unionale rimanda espressamente alle regole previste dalla normativa antiriciclaggio.
In particolare, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo.
Nel caso in cui il beneficiario del credito d’imposta sia una società di capitali, secondo le previsioni dell’articolo 20 del decreto antiriciclaggio, il titolare effettivo è, in primo luogo, la persona fisica che detiene la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale della società, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui la riferibilità della titolarità effettiva risulti non facile o non univoca, il titolare effettivo coinciderà con le persone fisiche che cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società, in ragione:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto);
b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria (controllo di fatto);
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante (controllo di natura contrattuale).
Se ancora l’utilizzo degli indicatori per la verifica della proprietà o del controllo non dovessero consentire l’individuazione del titolare effettivo ovvero, nonostante i controlli e le verifiche effettuate, il riscontro riguardo alla partecipazione azionaria o ad altra partecipazione lasciasse dubbi sulla sua esatta individuazione, il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Titolare effettivo da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi