Attenzione ai quadri RR ed RM della dichiarazione dei redditi 2024 nel caso della tassazione dei contributi previdenziali INPS oggetto di rimborso o compensazione
La compensazione dei contributi INPS a credito è disciplinata da regole diverse rispetto a quelle vigenti sulle imposte, con conseguenze fiscali importanti che è bene tenere a mente.
In questo approfondimento cercheremo di soffermarci sugli aspetti relativi ai contribuenti titolari di partite IVA ed aderenti al regime forfettario ed al regime semplificato.
Partiamo da una premessa di carattere generale.
Per i contributi INPS vige la stessa regola prevista per le imposte e per effetto della quale
“i crediti relativi ad un determinato periodo d’imposta possono essere oggetto di compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, salvo confluire in quest’ultima”
Tuttavia, i contributi INPS non potranno più essere oggetto di compensazione nel modello F24 ma si dovrà, in alternativa:
- essere oggetto di rimborso;
- essere oggetto di autoconguaglio.
La stessa INPS, nella circolare annuale dedicata al tema specifica che:
“le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2022 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di richiesta di rimborso oppure di istanza di autoconguaglio”
Ripresa a tassazione dei crediti INPS oggetto di compensazione o rimborso
Un tema importante in questo senso è quello relativo alla tassazione dei contributi INPS compensati o rimborsati.
Qui dobbiamo innanzitutto prendere come riferimento l’articolo 17, comma 1, lettera n-bis del dpr 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi) che prevede la tassazione separata per:
“le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti”
In altre parole, i contributi INPS rappresentano un onere deducibile in dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, l’eventuale compensazione o rimborso configura la fattispecie di cui all’articolo del Tuir sopra richiamato.
Peraltro, in alternativa alla tassazione separata - da porre in essere compilando il quadro RM della dichiarazione dei redditi - il contribuente può optare per la tassazione ordinaria.
Il caso dei contribuenti in regime forfettario
Nel caso dei contribuenti in regime forfettario i contributi INPS rappresentano l’unico onere deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Ovviamente nei limiti di capienza del reddito medesimo.
In questo senso, l’eventuale eccedenza versata è comunque deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all’articolo 10 Tuir.
A livello pratico ciò comporta che il contribuente potrà dedurre l’eccedenza tra gli oneri deducibili, al rigo RP21, previa indicazione nel rigo LM49.
Le differenze con l’applicazione dell’IRPEF ordinaria
Come detto, il trattamento fiscale dei rimborsi/compensazioni contributivi in applicazione del cosiddetto Regime Forfettario di cui alla Legge 190/2014 è diverso rispetto al trattamento fiscale IRPEF.
In questo caso non è applicabile la disposizione di cui all’articolo 17 del TUIR riferita ai contribuenti assoggettati all’ IRPEF medesima e non vi è alcuna specifica norma che tratti direttamente tale caso.
L’esame di quanto disposto dal Legislatore può partire da quanto all’articolo 1 comma 64:
“I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma”
Ed ancora sempre lo stesso comma 64:
“l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni”
Quindi solo l’eventuale fruizione di quest’ultima deduzione per effetto di altri redditi assoggettati a tassazione Irpef conseguiti dal contribuente in regime forfettario può dare luogo all’applicazione dell’articolo 17 del TUIR e relativa tassazione separata od ordinaria per opzione.
Tornando, invece, al caso del contribuente forfettario che ha applicato il comma 64 portando in riduzione del reddito imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva i contributi versati segnaliamo una risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la 400 del 2019 che tratta proprio la fattispecie in esame, riferita a crediti previdenziali 2017, soffermandosi sul comma 64 sopra citato e nella quale si legge:
“con riferimento all’ipotesi in disamina nella quale il contribuente rappresenta di aver versato e dedotto dal reddito d’impresa in regime forfetario, con riferimento al periodo d’imposta 2017, contributi previdenziali per una quota poi risultata superiore al dovuto, che ha originato un credito Inps utilizzato in compensazione nel 2018, si rileva quanto segue.
Ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM”
Rilevato ciò si ritiene la soluzione prospettata dalla Agenzia meramente “conservativa” poiché di principio, in analogia di quanto previsto ai fini IRPEF, assoggetta a tassazione la compensazione dei crediti previdenziali, pur in assenza di una qualsiasi norma che preveda espressamente l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei rimborsi previdenziali portati in riduzione del reddito assoggettato alla stessa imposta.
Saremo forse troppo pignoli?
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La tassazione dei contributi INPS oggetto di rimborso o compensazione