Iper ammortamento, in caso di ritardo nell'interconnessione dei macchinari oggetto del credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali l'impresa non perde l'agevolazione. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 394 dell'8 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate: la fruizione slitta al periodo di imposta in cui avviene tale interconnessione del bene.
Iper ammortamento, cosa succede all’agevolazione in beni strumentali in caso di ritardo per investimenti complessi?
A sciogliere i dubbi è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 394 dell’8 giugno 2021.
L’impresa non perde il credito di imposta per investimenti in beni strumentali ma l’iper ammortamento dipende dall’entrata in funzione del bene.
Sarà possibile beneficiare dell’agevolazione dalla data in cui avviene quest’ultimo evento a condizione che avvenga anche l’interconnessione del bene.
In altre parole, il ritardo fa slittare il beneficio dell’iper ammortamento, che potrà essere fruito solo nel periodo di imposta in cui avviene l’interconnessione del bene.
Iper ammortamento, cosa succede all’agevolazione sui beni strumentali in caso di ritardo
L’iper ammortamento, ovvero il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, è l’oggetto della risposta all’interpello numero 394 dell’8 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 394 dell’8 giugno 2021
- Articolo 1, commi 1051 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Credito d’imposta investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 (beni riconducibili nelle voci degli allegati A e B alla legge n. 232/2016).
I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sono relativi ai casi di ritardi nell’interconnessione dei beni oggetto dell’investimento.
Lo spunto per le delucidazioni arriva ancora una volta da un caso concreto: l’acquisto di carrelli elevatori da parte di una società che svolge attività di noleggio.
I beni, apparecchio e software, sono stati acquistati dal 2017 al 2020 ma verranno interconnessi nel 2021.
L’istante pone i seguenti quesiti:
- se è necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto per usufruire delle agevolazioni dell’iper ammortamento, sostituito dal credito d’imposta 4.0;
- se è possibile applicare l’iper ammortamento o il credito di imposta 4.0, oltre che al costo di acquisto dell’apparecchio e del software che consentono l’interconnessione, anche al costo dei carrelli acquistati dal 2017 in poi.
Inoltre, nel caso di fruizione dell’agevolazione dal giorno di interconnessione del bene, il soggetto intende inoltre sapere:
- se è applicabile la disciplina vigente nel periodo di imposta di effettuazione dell’investimento e, quindi, di acquisto del carrello;
- se al costo dell’apparecchio e del software, necessari all’interconnessione, deve essere applicata la stessa agevolazione che spetta per il macchinario sul quale viene montato oppure se si deve considerare la disciplina vigente nell’anno di acquisto.
Prima di chiarire i dubbi dell’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo dell’agevolazione introdotta dalla legge numero 232 del 2016, ovvero la legge di Bilancio 2017 e dalle successive leggi di Bilancio 2018, 2019 e, per ultime quelle del 2020 e del 2021 che hanno sostituito l’iper ammortamento con il credito d’imposta 4.0.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, come sottolineato nella circolare n. 4/2017 che è stata pubblicata in collaborazione con il ministero dello Sviluppo economico.
Solo da tale momento si può beneficiare dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.
Il ritardo nell’interconnessione non fa perdere l’agevolazione ma ne fa slittare i benefici: la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare solo dal periodo in cui avviene tale interconnessione.
Iper ammortamento, cosa succede all’agevolazione sui beni strumentali in caso di ritardo
A margine della risposta del documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in considerazione della sostanziale analogia del credito di imposta istituito dalla legge di Bilancio 2020 in sostituzione del super e iper ammortamento, il chiarimento può essere esteso anche ai macchinari acquistati nel 2020.
Dopo aver ricapitolato il quadro normativo di riferimento ed i relativi chiarimenti già forniti, l’Agenzia delle Entrate fa sapere di aver chiesto il parere al MISE.
A seguito della richiesta, sottolinea che a fugare i dubbi dell’istante è la già richiamata circolare numero 4 del 2017.
Il parere del MISE evidenzia inoltre che.
“quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene”
Anche il MISE conferma quindi che il ritardo non fa perdere l’agevolazione.
La motivazione di tale parere risiede nel dare tempo all’impresa per l’organizzazione a livello informatico, come spiega ancora il MISE:
“e ciò, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.”
Tale parere prosegue poi con la soluzione a cui si allinea l’Agenzia delle Entrate:
"...il «ritardo» nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio…. In tal senso, l’interconnessione, per così dire, «tardiva» dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene”
A completamento dei chiarimenti si deve mettere in evidenza che l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni non può avere come causa il fatto che, al momento del primo utilizzo, i beni non possedevano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.
Lo stesso principio vale anche per i casi di noleggio.
In definitiva, al ricorrere di determinate condizioni, c’è l’esclusione dall’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali:
"per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità al benefici 4.0".
Le modifiche successive non possono comunque consentire l’accesso all’iper ammortamento.
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