Il documento interpretativo n. 4/2019 dell'OIC ha l'obiettivo di disciplinare il trattamento della svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante a seguito delle novità introdotte dal Decreto fiscale.
Il Decreto fiscale 119/2018 in deroga ai Principi contabili nazionali ha introdotto alcune novità che riguardano i titoli iscritti in Bilancio al 31 dicembre 2018.
La novità consiste in un nuovo criterio di valutazione: i titoli non destinati a permanere in bilancio potranno essere iscritti al valore di fine esercizio, senza operare alcuna svalutazione che deriverebbe dal confronto con il valore di mercato, a patto che non si realizzi una perdita durevole di valore.
L’Organismo Italiano di contabilità non si è fatto attendere e si è espresso a riguardo con il Documento interpretativo numero 4 del 2019, pubblicato lo scorso 25 febbraio 2019.
Valutazione dei titoli immobilizzati: chiarimenti dall’OIC
Il Documento Interpretativo n. 4/2019 dell’OIC interviene sul nuovo dettato normativo in deroga al principio della valutazione al valore di mercato dei titoli iscritti nell’attivo immobilizzato, previsto dall’OIC 21.
In base al Decreto fiscale 2019, i titoli iscritti in bilancio, ma non destinati a restare al lungo nell’attivo circolante, potranno essere valutati al valore d’esercizio, evitando così di contabilizzare la svalutazione che deriverebbe dall’adeguamento di queste attività ai relativi valori di mercato.
Restano esclusi da questo nuovo criterio di valutazione i titoli che hanno subito una perdita durevole di valore e gli “IAS Adopter”
Il documento interviene per fare chiarezza su alcuni punti quali:
- il D.L. n. 119/2018 fa riferimento esclusivo ai titoli ma, invece dovrebbe essere applicato anche ai titoli di debito e alle partecipazioni iscritte nell’Attivo circolante dello Stato Patrimoniale;
- il nuovo criterio di valutazione può essere esteso anche ai titoli e alle partecipazioni acquistate nel corso del 2018 e non solo a quelli posseduti in precedenza: essi verranno iscritti in bilancio al costo d’acquisto;
- l’OIC sostiene che la deroga ai principi contabili può essere applicata anche a singoli titoli o a singole partecipazioni iscritte nell’Attivo circolante, purché venga specificato in Nota integrativa il criterio in base al quale sono stati individuati i componenti a cui applicare questo diverso trattamento contabile;
- i titoli e le partecipazioni ceduti prima dell’approvazione del Bilancio 2018 non sono sottoposti alle novità normative, in quanto il minor valore derivante dalla valutazione in base al mercato sarebbe un valore certo a seguito della vendita.
Valutazione dei titoli immobilizzati: nuovo criterio per perdite temporanee di valore
La deroga consentita dal legislatore si riferisce esclusivamente alle perdite di valore temporaneo derivanti dal confronto tra valore di costo e valore desumibile dal mercato: in presenza di svalutazione necessaria a causa di perdite durevoli di valore del titolo o della partecipazione, si dovrà procedere tenendo conto delle regole dell’OIC 20 per i Titoli di debito e dell’OIC 21 per le Partecipazioni.
Seconda precisazione è che la deroga non riguarda gli strumenti finanziari derivati e ciò perché essi sono normalmente valutati in base al fair value , come indicato dall’OIC 32.
L’Organismo Italiano contabilità ricorda in conclusione l’informativa obbligatoria da riportare in Nota Integrativa ai sensi dell’OIC 20 e dell’OIC 21 e precisa che le società devono comunque indicare:
- le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga;
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita semplicemente temporanea e non durevole.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Svalutazione titoli dell’attivo circolante: il parere dell’OIC